Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 6405.90
6405 90 10: Altre calzature: con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
Altre calzature
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 6405 Altre calzature:
- 6405 90 altre:
- 6405 90 10 con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1523/07
- Documenti
- Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1850/15
- Documenti
- C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
- C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
- C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
- Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 3
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto | All third countries | Regulation 1523/07 | 15 agosto 2009 |
Dati TARIC al 30 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 3% aliquota ridotta
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 9,5% aliquota ridotta
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 30 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 17% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 41Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Siria | Siria | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | 4,6% |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu | 11,9% |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 15,4% |
UE: importazioni mensili · HS 6405.90
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 41,8 Mln € | 29,8% | +6,4% | |
| 39,7 Mln € | 28,3% | -7,8% | |
| 9 Mln € | 6,4% | +34,2% | |
| 7,7 Mln € | 5,5% | -18,7% | |
| 6,6 Mln € | 4,7% | +214,2% | |
| 5,7 Mln € | 4,1% | +20,1% | |
| 4,1 Mln € | 2,9% | +245,4% | |
| 3,4 Mln € | 2,4% | -12,8% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
6405.90 Altre calzature, altre
Linee tariffarie (UE): 6405.90
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N364972 U.S. CBP
The tariff classification of a women’s clog shoe from China
- N363599 U.S. CBP
The tariff classification of a man’s waterproof boot from China
- N358788 U.S. CBP
The tariff classification of a waterproof boot from Cambodia
- N349762 U.S. CBP
The tariff classification of traction overshoes from China, Vietnam and Korea
61 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
Considerazioni generali
1. Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere C e D.
Inoltre, per quel che riguarda le «tomaie» costituite da due o più materiali [nota 4, lettera a), e nota complementare 1 del capitolo 64], si applicano le seguenti disposizioni:
a) La «tomaia» è la parte della calzatura che copre i lati e la parte superiore del piede e che può anche coprire la gamba. Essa scende fino alla suola, a cui è attaccata ed al cui interno può anche essere inserita.
I materiali costitutivi della tomaia sono quelli parzialmente o totalmente visibili sulla superficie esterna della calzatura. La fodera, pertanto, non è considerata materiale costitutivo della tomaia. I materiali costitutivi della tomaia sono attaccati l'uno all'altro.
Dopo la rimozione di accessori e rinforzi, per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia, non si deve tenere conto della superficie sottostante alle parti sovrapposte, laddove i materiali sono stati attaccati l'uno all'altro.
Per esempio, A corrisponde a del cuoio, B corrisponde ad un materiale tessile e la zona C corrisponde alla parte di materiale tessile B a cui è sovrapposto il materiale di cuoio A. Per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia non si deve tenere conto della superficie costituita dal materiale tessile C.
Non si deve conto di eventuali sistemi di chiusura, per esempio stringhe, strisce di tipo velcro, ecc. [si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo paragrafo].
b) La «fodera» può essere costituita da materiali di qualsiasi tipo. Essa può essere composta da uno o più materiali. Essa è a contatto con il piede e serve da imbottitura, protezione o semplicemente da elemento decorativo. La fodera non è visibile sulla superficie esterna della calzatura, ad eccezione, per esempio, dell'imbottitura attorno al bordo.
c) Gli «accessori» e i «rinforzi» sono definiti nella nota 4, lettera a), e nella nota complementare 1 del capitolo 64 e nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo paragrafo.
Gli accessori hanno in genere funzione decorativa, i rinforzi invece fungono da protezione o supporto. Dato che i rinforzi sono elementi esterni della tomaia con funzione di supporto, essi sono attaccati alla superficie esterna della tomaia e non soltanto alla fodera. Una parte di fodera può tuttavia apparire sotto al rinforzo, purché ciò non riduca la funzione di supporto. Oltre ad essere attaccati alla tomaia, i rinforzi o gli accessori possono anche essere attaccati alla suola o esservi inseriti. Un materiale non è considerato accessorio o rinforzo, ma parte integrante della tomaia, se il metodo di assemblaggio dei materiali che si trovano al di sotto non è durevole (ad esempio, le cuciture sono un metodo di assemblaggio durevole).
Ai sensi della nota 4, lettera a) del capitolo 64 gli «accessori e rinforzi simili» possono essere parimenti il logo o la mascherina.
Al fine di determinare il materiale della «tomaia», non si tiene in considerazione la linguetta parzialmente o completamente coperta (linguetta interna).
Si veda l'illustrazione sottostante: la linea tratteggiata rappresenta la linguetta interna.
Le illustrazioni ed il testo qui di seguito riportati mostrano un esempio del metodo impiegato per determinare il materiale costitutivo della «tomaia»:
La calzatura delle illustrazioni di cui sopra è costituita da cuoio e materiale tessile. Per determinare il materiale costitutivo della «tomaia» ai sensi del capitolo 64 ed eliminare gli «accessori» e i «rinforzi», occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:
1 e 2. Rimuovendo l'inserto (n. 1) e la parte in cuoio (n. 2) appare del materiale tessile sottostante (diverso dalla fodera). Le parti in cuoio (nn. 1 e 2), che hanno funzione protettiva, sono considerate rinforzi. Il materiale tessile sottostante alle parti in cuoio (nn. 1 e 2), essendo parzialmente visibile in superficie, è considerato parte della tomaia.
3. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 3) è possibile constatare la presenza sottostante di materiale tessile (nell'illustrazione, lettera A) e di fodera. Dato che il materiale tessile non copre tutta la superficie sottostante alla parte 3 e poiché la fodera non è considerata tomaia, e vi è soprattutto fodera sotto il cuoio, la parte in cuoio non rinforza alcun materiale della tomaia e va quindi considerata parte integrante della tomaia.
4. L'inserto in cuoio (n. 4) è stato cucito sopra un inserto di materiale tessile e si sovrappone anche alla parte in cuoio n. 3., per la superficie corrispondente alla lettera (A). Poiché è presente del materiale tessile, parzialmente visibile in superficie, sotto la parte n. 4, nonché un inserto in cuoio n.3, parzialmente visibile sulla superficie, sotto la superficie sovrapposta corrispondente alla lettera (A) e poiché la parte in cuoio n. 4 funge da rinforzo del lato della tomaia, l'inserto n. 4 è considerato come rinforzo. Di conseguenza, la parte in cuoio n. 3 e il materiale tessile sottostante alla parte n. 4 sono considerati parti della tomaia, fatta salva la superficie di materiale tessile sottostante alla parte n. 3.
5. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 5) si può constatare, nella parte sottostante, del materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 5 rinforza la parte di tomaia corrispondente al tallone e poiché sotto appare una parte di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie, il cuoio è considerato rinforzo.
6. Rimuovendo il contrafforte in cuoio del tallone (n. 6) si evidenzia la presenza di una fodera e di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il materiale tessile non copre completamente la superficie sottostante al cuoio, il contrafforte in cuoio del tallone n. 6 non funge da rinforzo del materiale della tomaia e, pertanto, deve essere considerato parte della tomaia (e non come un rinforzo).
7. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 7) si constata, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 7 rinforza il lato della tomaia, il cuoio è considerato rinforzo.
8. Rimuovendo il logo in cuoio (n. 8) si può constatare, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il logo è un «accessorio simile» ai sensi della nota 4 lettera a) del capitolo 64, esso non è considerato parte della tomaia.
Dopo aver calcolato, in percentuale, il rapporto tra le superfici degli inserti in cuoio ed in materiale tessile, i quali sono stati identificati come facenti parte della tomaia, si può constatare che la materia tessile è predominante (70 % materiale tessile). La calzatura sarà pertanto classificata come calzatura con tomaia in materiale tessile.
2. Il termine «gomma» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 40; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.
3. Il termine «materia plastica» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 39; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.
4. Ai fini del presente capitolo il termine «cuoio naturale» è definito alla nota 3, lettera b) del capitolo 64.
5. L'espressione «materiali tessili» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere E ed F. Di conseguenza, le fibre (per esempio, le borre di cimatura), i filati, i tessuti, le stoffe, i feltri, le stoffe non tessute, lo spago, le corde, le funi e i manufatti di corderia, ecc. definiti ai capitoli da 50 a 60 sono «materiali tessili» ai sensi del capitolo 64. Per quanto concerne i tessuti di cui al capitolo 59, le note del capitolo 59 devono essere applicate, fatte salve le disposizioni di cui alla nota 3, lettera a) del capitolo 64.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito | 17% | pa |
| 2025 | invariato | 17% | pa |
| 2024 | invariato | 17% | pa |
| 2023 | invariato | 17% | pa |
| 2022 | invariato | 17% | pa |
| 2021 | invariato | 17% | pa |
| 2020 | invariato | 17% | pa |
| 2019 | With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather | 17% | pa |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 6405 90 10 è una delle 2 linee della sottovoce 6405.90, altre calzature, altre.
Il dazio per i paesi terzi è pari al 17%; le quantità si dichiarano in pa.
Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 17%; per 138 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 6405.90 per 140,3 Mln € (+0% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 19,58 € al kg; il Vietnam ne ha fornito il 30%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 4% al 17%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,8% al 12,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 4% al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 18%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 10%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 3,4% al 30%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 25% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6405.90 per 463 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 6405 90 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 17%; l’unità supplementare è pa. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 6405 90 10?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 138 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 6405.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (56 Mln USD), davanti al Vietnam.