Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7202.70

7202 70 00

7202 70 00: Ferro-leghe, ferro-molibdeno

Ferro-molibdeno

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 7202 Ferro-leghe:
  2. 7202 70 00 Ferro-molibdeno

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 7

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 2,1%

UE: importazioni mensili · HS 7202.70

ultimi 12 mesi687,1 Mln €+5,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione34,24 € al kg
Aliquota preferenziale88%
gen 2024: 48,5 Mln €feb 2024: 57,1 Mln €mar 2024: 55,9 Mln €apr 2024: 60 Mln €mag 2024: 59,4 Mln €giu 2024: 48,9 Mln €lug 2024: 55 Mln €ago 2024: 53,1 Mln €set 2024: 71,7 Mln €ott 2024: 49,8 Mln €nov 2024: 46,9 Mln €dic 2024: 31,1 Mln €gen 2025: 59,9 Mln €feb 2025: 55,8 Mln €mar 2025: 51,4 Mln €apr 2025: 69,5 Mln €mag 2025: 56,7 Mln €giu 2025: 55,7 Mln €lug 2025: 59,4 Mln €ago 2025: 45,6 Mln €set 2025: 43,6 Mln €ott 2025: 49,7 Mln €nov 2025: 53,8 Mln €dic 2025: 47,4 Mln €gen 2026: 50,7 Mln €feb 2026: 55,1 Mln €mar 2026: 73,5 Mln €apr 2026: 68,7 Mln €mag 2026: 70,4 Mln €giu 2026: 70,4 Mln €lug 2026: 52,9 Mln €ago 2026: 50,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Corea del Sud 266,7 Mln € 38,8% -0,6%
Regno Unito 229,7 Mln € 33,4% -1,4%
Cile 89,1 Mln € 13% +37,4%
Armenia 61 Mln € 8,9% +31,3%
Vietnam 19,7 Mln € 2,9% —
India 9,4 Mln € 1,4% +218,7%
Brasile 6,2 Mln € 0,9% -81%
Turchia 1,3 Mln € 0,2% -3,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7202.70 Ferro-leghe, ferro-molibdeno

Note legali

Note di sottovoci

Note di capitolo: Capitolo 72 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

7202 · Ferro-leghe

La nota 1 c) del capitolo definisce le ferro-leghe precisando in particolare le percentuali limite di elementi leganti non ferrosi e di ferro che esse devono presentare.

Per la classificazione delle ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202, vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo.

Così, per esempio, una ferro-lega contenente più di 30 % di manganese e 8 % o meno di silicio va classificata nelle sottovoci da 7202 11 20 a 7202 19 00; se, al contrario, essa contiene più di 30 % di manganese e più di 8 % di silicio, va classificata alla sottovoce 7202 30 00. Parimenti, una lega ferro-silico-manganese-alluminio deve contenere più di 8 % di silicio, più di 30 % di manganese e più di 10 % di alluminio per essere classificata nella sottovoce 7202 99 80.

Se la ferro-lega binaria, ternaria o quaternaria non è specificatamente nominata essa va classificata nella sottovoce 7202 99 80.

I cascami siderurgici rifusi e colati grossolanamente in lingotti (detti cascami lingottati) aventi la composizione di una ferro-lega e che sono utilizzati come additivi nella fabbricazione degli acciai speciali, sono da classificare nelle sottovoci delle voce 7202, secondo la specie.

Non rientrano in questa voce i residui di fusione dei metalli non ferrosi che, a causa del loro tenore di zolfo o di fosforo o di altre impurità, non possono essere considerati ferro-leghe (generalmente voce 2620).

Considerazioni generali del capitolo

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Considerazioni generali

A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).

A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:

  • se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato:
  • se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:

1. dimensioni della sezione trasversale

Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrado), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;

2. forma della sezione trasversale

Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;

3. dimensioni longitudinali

Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;

4. tolleranze dimensionali

Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;

5. aspetto metallografico

Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.

Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.

a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.

b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;

6. quantità

I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.

La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.

B. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.

C. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.

È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.

Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».

Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.

D. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).

I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).

E. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).

F. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Ferro-molibdeno 2,7% —
2025 invariato 2,7% —
2024 invariato 2,7% —
2023 invariato 2,7% —
2022 invariato 2,7% —
2021 invariato 2,7% —
2020 invariato 2,7% —
2019 Ferro-molybdenum 2,7% —

Il codice NC 7202 70 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7202.70 (ferro-leghe, ferro-molibdeno).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%; le quantità si dichiarano in —.

148 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,7%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7202.70 nell’UE hanno raggiunto 687,1 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Corea del Sud ne ha fornito il 39%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 4,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 30%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 2% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7202.70 per 1,8 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7202 70 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 7202 70 00?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 148 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7202.70, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud (417 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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