7308 30 00: Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
Porte e finestre in acciaio
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7308 30 00 Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956
Misure all’esportazione 9
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)
All third countries
Regulation 2003/25
15 novembre 2025
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
17 settembre 2025
Dati TARIC al 31 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 31 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 7308.30
ultimi 12 mesi245,6 Mln €+14,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,51 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).
7308Structures and parts of structures "e.g., bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns", of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel (excl. prefabricated buildings of heading 9406)
Paese di produzione
Dirette
Indirette
Totale
Algeria
3,02
—
3,02
Argentina
3,01
—
3,01
Australia
3,2
—
3,2
Azerbaigian
1,89
—
1,89
Bosnia ed Erzegovina
2,85
—
2,85
Brasile
2,91
—
2,91
Canada
2,91
—
2,91
Cile
2,54
—
2,54
Cina
6,04
—
6,04
Colombia
3,58
—
3,58
Corea del Sud
3,86
—
3,86
Filippine
2,18
—
2,18
Giappone
2,95
—
2,95
India
5,93
—
5,93
Indonesia
8,25
—
8,25
Iran
2,55
—
2,55
Kazakistan
5,36
—
5,36
Macedonia del Nord
2,69
—
2,69
Messico
2,99
—
2,99
Myanmar (Birmania)
2,7
—
2,7
Nuova Zelanda
2,9
—
2,9
Regno Unito
3,04
—
3,04
Russia
3,59
—
3,59
Serbia
2,48
—
2,48
Stati Uniti
2,9
—
2,9
Sudafrica
4,22
—
4,22
Taiwan
2,42
—
2,42
Thailandia
4,29
—
4,29
Turchia
5,52
—
5,52
Ucraina
3,41
—
3,41
Uzbekistan
3,01
—
3,01
Vietnam
2,84
—
2,84
Altri paesi (predefinito)
5,06
—
5,06
con la maggiorazione per il 2026: 5,57 · con la maggiorazione per il 2027: 6,077 · con la maggiorazione per il 2028: 6,583
t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
7308 · Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Oltre ai prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 7308, questa voce comprende fra l'altro:
1. gli angolari (handy angles o dexion slotted angles) preparati per essere impiegati in costruzioni metalliche montate, quali i casellari, scaffali, mobili, scale, impalcature, ossature, presentati isolatamente o in assortimento;
2. i profilati Halfen, di sezione approssimativa ad omega, il cui dorso è spaccato e respinto verso l'esterno a intervalli irregolari per permettere il passaggio di nastri di ancoraggio, destinati ad essere incorporati nel calcestruzzo dei pavimenti, dei soffitti o dei muri e utilizzati per fissare mediante bulloni diversi materiali (macchine, ferrovie, vie di scorrimento, monorotaie, ponti girevoli, canalizzazioni, ecc.).
7308 30 00 · Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3925 20.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
Esente
p/st
2025
invariato
Esente
p/st
2024
invariato
Esente
p/st
2023
invariato
Esente
p/st
2022
invariato
Esente
p/st
2021
invariato
Esente
p/st
2020
invariato
Esente
p/st
2019
Doors, windows and their frames and thresholds for doors
Esente
p/st
Il codice NC 7308 30 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7308.30 (porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7308.30 per 245,6 Mln € (+14% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,51 € al kg; la Cina ne ha fornito il 37%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 6%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7308.30 per 2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7308 30 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7308.30, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (84 Mln USD), davanti al Regno Unito.
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