7310 21 11: Lattine da chiudere per aggraffatura: Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
Lattine da chiudere per aggraffatura
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
di capacità inferiore a 50 litri:
7310 21 Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:
7310 21 11 Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale2,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1509/17
Documenti
Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0590/24
Documenti
C701 Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)
Y784 Contenitori diversi da quelli soggetti ai divieti di importazione/esportazione di cui al regolamento (UE) 2024/590
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956
Misure all’esportazione 9
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 luglio 2019
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
All third countries
Regulation 0590/24
11 marzo 2024
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
17 settembre 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
2,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).
7310Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, of iron or steel, for any material " other than compressed or liquefied gas", of a capacity of <= 300 l, not fitted with mechanical or thermal equipment, whether or not lined or heat-insulated, n.e.s.
Paese di produzione
Dirette
Indirette
Totale
Algeria
3
—
3
Argentina
2,68
—
2,68
Australia
3
—
3
Azerbaigian
0,24
—
0,24
Bosnia ed Erzegovina
2,29
—
2,29
Brasile
1,74
—
1,74
Canada
1,52
—
1,52
Cile
2,05
—
2,05
Cina
4,31
—
4,31
Colombia
2,89
—
2,89
Corea del Sud
2,16
—
2,16
Filippine
0,84
—
0,84
Giappone
2,13
—
2,13
India
4,31
—
4,31
Indonesia
8,25
—
8,25
Iran
1,94
—
1,94
Kazakistan
5,36
—
5,36
Macedonia del Nord
1,58
—
1,58
Messico
2,81
—
2,81
Myanmar (Birmania)
0,57
—
0,57
Nuova Zelanda
2,43
—
2,43
Regno Unito
2,5
—
2,5
Russia
3,59
—
3,59
Serbia
2,41
—
2,41
Stati Uniti
1,44
—
1,44
Sudafrica
4,22
—
4,22
Taiwan
2,33
—
2,33
Thailandia
2,09
—
2,09
Turchia
3,03
—
3,03
Ucraina
2,54
—
2,54
Uzbekistan
3,21
—
3,21
Vietnam
2,37
—
2,37
Altri paesi (predefinito)
4,23
—
4,23
con la maggiorazione per il 2026: 4,651 · con la maggiorazione per il 2027: 5,074 · con la maggiorazione per il 2028: 5,496
t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
7310 21 11 · Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:
il corpo della scatola
—
presenta una stampa indicante in particolare la denominazione del prodotto alimentare,
oppure non presenta alcuna stampa e sarà poi provvisto di un'etichetta;
il coperchio e destinato ad essere completamente asportato e puo essere in particolare provvisto di un anello per l'apertura.
Il coperchio puo anche essere fornito separatamente.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
2,7%
—
2025
invariato
2,7%
—
2024
invariato
2,7%
—
2023
invariato
2,7%
—
2022
invariato
2,7%
—
2021
invariato
2,7%
—
2020
invariato
2,7%
—
2019
Cans of a kind used for preserving food
2,7%
—
Il codice NC 7310 21 11 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 7310.21 (scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%; le quantità si dichiarano in —.
152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,7%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7310.21 nell’UE hanno raggiunto 143,4 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito il 37%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 3% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7310.21 per 1,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7310 21 11?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 7310 21 11?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7310.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (74,9 Mln USD), davanti alla Turchia.
Tarifbase usa i cookie di Google Analytics e Yandex Metrica per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Scegli «Rifiuta» per disattivarli. Informativa sulla privacy