8413 81 00: Altre pompe; elevatori per liquidi: pompe
Altre pompe per liquidi
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:
altre pompe; elevatori per liquidi:
8413 81 00 Pompe
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale1,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord, Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
Documenti
Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia
Atto giuridico
Regulation 0765/06
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12
Documenti
Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y963 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte IV del regolamento (UE) 2017/1509)
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
8413 81 00 10
For use in civil aircraft
8413 81 00 90
Other
Misure all’esportazione 21
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
20 settembre 2017
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
1 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 settembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria
Siria
Regulation 0509/12
17 giugno 2012
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 febbraio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
20 luglio 2025
Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
11 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 settembre 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)
All third countries
Regulation 2003/25
15 novembre 2025
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, divieto d’esportazione
All third countries
Regulation 0125/19
20 febbraio 2019
Controllo all'esportazione
Congo - Kinshasa
Regulation 1183/05
28 ottobre 2026
Dati TARIC al 4 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro3% / 5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 6 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
1,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of a jet pump from China.
600013107HMRC9 giugno 2025 – 8 giugno 2028 · 8413 81 00 90
This product is a smart pet fountain, it is made of food-grade plastic materials with a water reservoir, a circulating pump, multi-stage filtration system, and a power unit. The fountains power circuitry is separate from the water circuit. The key components include a micropore PP membrane, PET…
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
8413 81 00 e 8413 82 00 · altre pompe; elevatori per liquidi
Non rientrano in tali sottovoci:
a) gli apparecchi denominati pompe d'aspirazione sanitarie utilizzate per aspirare secrezioni e comprendenti oltre la pompa un dispositivo di aspirazione. Tali apparecchi sono impiegati nelle sale operatorie o nelle ambulanze (voce 9018);
b) le pompe sanitarie che si portano in mano o indosso o innestate, impiegate per la distribuzione di farmaci, dotate di un serbatoio di raccolta e alloggiate unitamente alla fonte d'energia per la propulsione della pompa in un contenitore normale (voce 9021).
Considerazioni generali del capitolo
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
Considerazioni generali
L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.
Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Pompe
1,7%
p/st
2025
invariato
1,7%
p/st
2024
invariato
1,7%
p/st
2023
invariato
1,7%
p/st
2022
invariato
1,7%
p/st
2021
invariato
1,7%
p/st
2020
invariato
1,7%
p/st
2019
Pumps
1,7%
p/st
Il codice NC 8413 81 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8413.81 (altre pompe; elevatori per liquidi: pompe).
Il dazio per i paesi terzi è pari all’1,7%; le quantità si dichiarano in p/st.
Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’1,7%; per 152 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8413.81 per 537,8 Mln € (+4% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 17,20 € al kg; la Cina ne ha fornito il 38%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari all’1,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 3% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari all’1,7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8413.81 per 1,4 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8413 81 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’1,7%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8413 81 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8413.81, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (141 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.
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