Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8470.21
8470 21 00: Altre macchine calcolatrici, elettroniche: con dispositivo stampante
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 8470 Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:
- altre macchine calcolatrici, elettroniche:
- 8470 21 00 con dispositivo stampante
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0285/18
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 6
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 27 settembre 2024 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
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Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 9% aliquota ridotta
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 21%
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Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
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Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 8470.21
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 4,9 Mln € | 90,6% | +22,8% | |
| 333K € | 6,1% | -49,7% | |
| 70K € | 1,3% | -9,7% | |
| 30K € | 0,6% | -9% | |
| 24K € | 0,4% | -43% | |
| 10K € | 0,2% | +0,1% | |
| 9K € | 0,2% | +41,8% | |
| 8K € | 0,1% | +233,7% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
8470.21 Altre macchine calcolatrici, elettroniche: con dispositivo stampante
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e) gli aspirapolvere della voce 8508;
f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o
h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare nella voce appropriata, tra le voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda dei casi, e non nelle voci da 8425 a 8480.
A) Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:
a) gli apparecchi per la germinazione, le incubatrici o le allevatrici (voce 8436);
b) gli apparecchi umidificatori dei cereali (voce 8437);
c) i diffusori per l’estrazione del suco di zucchero(voce 8438);
d) i macchinari per il trattamento termico di filati tessili, stoffe e lavori di materie tessili (voce 8451); oppure
e) i macchinari, gli impianti o l’attrezzatura da laboratorio costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha funzione accessoria.
B) Non rientrano nella voce 8422:
C) Non rientrano nella voce 8424:
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. Ai sensi della voce 8462, una «linea di taglio longitudinale» per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura, una macchina da taglio longitudinale e un cilindro di avvolgimento. Una linea di taglio su misura per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura e una cesoia.
6.
A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;
2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 6 C):
1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;
2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);
3) le casse acustiche e i microfoni;
4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o
5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.
E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.
7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Ai fini della voce 8485, per «fabbricazione additiva» (stampa 3D) si intende la formazione di oggetti fisici, basati su un modello digitale, mediante la successiva aggiunta e la stratificazione nonché il consolidamento e la solidificazione di materiali (per esempio: metalli, materie plastiche o ceramica).
Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine corrispondenti alla descrizione della voce 8485 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
11.
A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).
B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.
C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:
1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;
2) l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;
3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
Considerazioni generali
L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.
Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | con dispositivo stampante | Esente | p/st |
| 2025 | invariato | Esente | p/st |
| 2024 | invariato | Esente | p/st |
| 2023 | invariato | Esente | p/st |
| 2022 | invariato | Esente | p/st |
| 2021 | invariato | Esente | p/st |
| 2020 | invariato | Esente | p/st |
| 2019 | Incorporating a printing device | Esente | p/st |
Il codice NC 8470 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8470.21 (altre macchine calcolatrici, elettroniche: con dispositivo stampante).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8470.21 nell’UE hanno raggiunto 5,4 Mln € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 91%, davanti alle Filippine.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8470.21 per 16,5 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8470 21 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8470.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (3,2 Mln USD).