Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8486.20

8486 20 00

8486 20 00: Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

Macchine per semiconduttori e chip

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8486 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo; parti ed accessori:
  2. 8486 20 00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 13

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8486.20

ultimi 12 mesi3,7 Mld €+98,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione409,46 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 292,8 Mln €feb 2024: 174,6 Mln €mar 2024: 204,5 Mln €apr 2024: 200,5 Mln €mag 2024: 125,4 Mln €giu 2024: 214,6 Mln €lug 2024: 251,6 Mln €ago 2024: 232,3 Mln €set 2024: 204,4 Mln €ott 2024: 239,7 Mln €nov 2024: 167,1 Mln €dic 2024: 253,3 Mln €gen 2025: 224,6 Mln €feb 2025: 169 Mln €mar 2025: 112,8 Mln €apr 2025: 136 Mln €mag 2025: 76,5 Mln €giu 2025: 67,1 Mln €lug 2025: 95,3 Mln €ago 2025: 99 Mln €set 2025: 125 Mln €ott 2025: 184,6 Mln €nov 2025: 176,3 Mln €dic 2025: 139,6 Mln €gen 2026: 155,4 Mln €feb 2026: 165,3 Mln €mar 2026: 352,4 Mln €apr 2026: 491,6 Mln €mag 2026: 278,8 Mln €giu 2026: 301 Mln €lug 2026: 935,9 Mln €ago 2026: 348,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Giappone 1,4 Mld € 37,2% +223,9%
Stati Uniti 1,1 Mld € 30,4% +50,2%
Singapore 406,1 Mln € 11,1% +190,8%
Taiwan 230,3 Mln € 6,3% +78,3%
Corea del Sud 155 Mln € 4,2% +14,8%
Malaysia 138,7 Mln € 3,8% +51,7%
Regno Unito 135 Mln € 3,7% +55,6%
Svizzera 56,3 Mln € 1,5% -1,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8486.20 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N364295 U.S. CBP 31 agosto 2026 · 8486.20.00.00

    The tariff classification of temperature and humidity control air supply units from Japan

  • N361144 U.S. CBP 14 maggio 2026 · 8486.20.00.00

    The tariff classification of an automatic dicing saw from Japan

  • N361145 U.S. CBP 14 maggio 2026 · 8486.20.00.00

    The tariff classification of an automatic dicing saw from Japan

  • N349446 U.S. CBP 13 giugno 2025 · 8486.20.00.00

    The tariff classification of an electron beam lithography tool from Germany

16 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 84 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8486 · Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

In questa voce non rientrano, tra l'altro:

a) macchine e apparecchiature per la produzione di circuiti stampati definite nella nota 5 al capitolo 85;

b) macchine ed apparecchi elettrici per il controllo dei dischi (wafer) o dei circuiti integrati mediante misurazione elettrica e per il rilevamento e l'individuazione di anomalie; tali macchine ed apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la registrazione delle anomalie e di un dispositivo selezionatore per classificare i prodotti controllati nei vari magazzini (capitolo 90).

8486 20 00 · Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8456, terzo paragrafo.

In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte B, in questa sottovoce rientrano:

1. macchine utensili per l'incisione di dischi (wafer) a semiconduttore;

2. apparecchi per il riscaldamento rapido di dischi (wafer) a semiconduttore;

3. macchine utensili per la lavorazione di qualsiasi materiale attraverso la rimozione di materiale eseguita per mezzo di laser o altre procedure basate su raggi luminosi o fotonici;

4. apparecchi per l'essiccazione delle placche di materiale isolante stampate o dilavate e apparecchi per l'essiccazione dei wafer in transito.

Considerazioni generali del capitolo

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits Esente —

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 8486 20 10, 8486 20 90.

Il codice NC 8486 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8486.20 (macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di…).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8486.20 nell’UE hanno raggiunto 3,7 Mld € (+98% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Giappone ne ha fornito il 37%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8486.20 per 4,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8486 20 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8486.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (1,2 Mld USD), davanti al Giappone.

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