Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8542.39

8542 39 11

8542 39 11: Altri circuiti integrati elettronici: Merci specificate nella nota 12(b)(3 e 4) del presente: circuiti integrati multicomponenti

Altri circuiti integrati elettronici

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8542 Circuiti integrati elettronici:
  2. Circuiti integrati elettronici:
  3. 8542 39 altri:
  4. Merci specificate nella nota 12(b)(3 e 4) del presente capitolo:
  5. 8542 39 11 Circuiti integrati multicomponenti

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 23 aprile 2031
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L129 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 16

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 23 ottobre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 16 dicembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 11 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8542.39

ultimi 12 mesi14,6 Mld €+16% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1529,30 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,2 Mld €feb 2024: 1 Mld €mar 2024: 1,3 Mld €apr 2024: 1 Mld €mag 2024: 1 Mld €giu 2024: 1,1 Mld €lug 2024: 1 Mld €ago 2024: 900,3 Mln €set 2024: 1,1 Mld €ott 2024: 1 Mld €nov 2024: 1 Mld €dic 2024: 957 Mln €gen 2025: 1,1 Mld €feb 2025: 978,6 Mln €mar 2025: 1,3 Mld €apr 2025: 1 Mld €mag 2025: 967,4 Mln €giu 2025: 1 Mld €lug 2025: 1 Mld €ago 2025: 1 Mld €set 2025: 1,2 Mld €ott 2025: 1,1 Mld €nov 2025: 1,1 Mld €dic 2025: 1,1 Mld €gen 2026: 1,2 Mld €feb 2026: 1,1 Mld €mar 2026: 1,2 Mld €apr 2026: 1,3 Mld €mag 2026: 1,2 Mld €giu 2026: 1,3 Mld €lug 2026: 1,4 Mld €ago 2026: 1,4 Mld € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Taiwan 4 Mld € 27,7% +15,3%
Malaysia 2,1 Mld € 14,6% +6,8%
Corea del Sud 1,6 Mld € 10,9% +43,3%
Cina 1,5 Mld € 10,6% +3,6%
Filippine 1,5 Mld € 10,3% +1,7%
Thailandia 1,4 Mld € 9,4% +16,4%
Singapore 707,6 Mln € 4,9% +99,9%
Stati Uniti 456,9 Mln € 3,1% +3,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8542.39 Circuiti integrati elettronici, circuiti integrati elettronici, altri

Linee tariffarie (UE): 8542.39

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N302098 U.S. CBP 14 dicembre 2018 · 8542.39.00.01

    The tariff classification of a semi-conductor wafer from Taiwan

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 85 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8542 · Circuiti integrati elettronici:

Rientrano in questa voce moduli intercambiabili di memoria preprogrammata sotto forma di circuito integrato monolotico per traduttrici elettroniche delle sottovoci 8470 10 00 e 8543 70 10.

Non rientrano in questa sottovoce i dischi denominati talvolta wafers, costituiti da elementi chimici drogati ai fini del loro impiego in elettronica, levigati o non, rivestiti o non di uno strato epitessiale uniforme, purché non siano stati sottoposti né a drogaggio selettivo né a diffusione selettiva per la creazione di regioni discrete (voce 3818 00);

8542 39 11 a 8542 39 90 · altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. i circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore, che sono definiti dall'utente e fabbricati soltanto per lui. La fabbricazione comporta il routing e la sistemazione di celle (porte logiche) tramite serie di maschere di diffusione interamente personalizzate. I circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore servono ad eseguire funzioni d'applicazione specifiche. Essi sono conosciuti sotto il nome di circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC);

2. i gate arrays, che sono circuiti logici integrati costituiti da una disposizione fissa e regolare degli elementi logici programmabili (per esempio: porte a transistor AND-, NAND-, OR- o NOR-), inizialmente non connessi tra loro. I gate arrays vengono poi programmati conformemente alle specifiche dell'utente interconnettendo questi elementi logici mediante uno o più schemi dei canali conduttivi («metallisation patterns»);

3. le celle standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da una combinazione di sottocircuiti predefiniti e di sottocircuiti fissi conformemente alle specifiche dell'utente. Questi sottocircuiti possono realizzare una qualsiasi funzione integrata (per esempio: una funzione logica o una funzione di memoria);

4. i dispositivi logici programmabili, che sono circuiti integrati costituiti da elementi logici fissi. La funzione finale è determinata dall'utente bruciando i fusibili di interconnessione o mediante programmazione elettrica delle interconnessioni tra elementi logici fissi del dispositivo;

5. i circuiti a logica standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da meno di 150 porte logiche (per esempio: AND, NAND, OR, NOR). Essi possono integrare più funzioni o insiemi di funzioni identiche e indipendenti;

6. i circuiti di interfaccia, che sono dei circuiti integrati che realizzano un'interfaccia comune (per esempio: per conversione di codici, conversione tra bit-seriale e bit-parallelo, o per sincronizzazione), che permettono di interconnettere programmi, circuiti integrati, unità periferiche o sistemi aventi caratteristiche diverse.

7. I microperiferici sono circuiti integrati che eseguono funzioni specifiche destinate a completare i microprocessori, i microcontrollori o i microelaboratori e a migliorare il loro dispositivo di comunicazione con l'esterno, di controllo e di interfaccia.

Le specifiche tecniche di un microperiferico mettono chiaramente in evidenza i suoi legami e la sua destinazione ad un microprocessore, microcontrollore o microelaboratore.

dispositivi di comunicazione, di controllo e di interfaccia possono consistere in controllori di bus, controllori di memoria [controllori di D/RAM, unità di gestione della memoria (MMU), controllori di accesso diretto alla memoria] oppure controllori di interfacce periferiche (controllori grafici, controllori della rete locale, controllori di riceventi/trasmittenti universali asincrone, controllori di tastiera, controllori di memoria di massa).

8. i circuiti «intelligenti» (smartpower), che sono circuiti integrati analogici che combinano circuiti numerici e circuiti analogici (transistor di potenza) e servono a controllare i segnali di uscita logici e i segnali di potenza di uscita. Essi sono in grado, per esempio, di fornire una protezione interna contro le dissipazioni di potenza, di gestire i guasti e di fare diagnosi.

Non rientrano in questa sottovoce le memorie del tipo PROM (sottovoce 8542 32 90).

8542 39 11 e 8542 39 19 · Merci specificate nella nota 9(b)(3 e 4) del presente capitolo

Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, (III).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Circuiti integrati multicomponenti Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Multi-component integrated circuits (MCOs) Esente —

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 8542 39 11 è una delle 3 linee della sottovoce 8542.39, circuiti integrati elettronici, circuiti integrati elettronici, altri.

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8542.39 per 14,6 Mld € (+16% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1529,30 € al kg; Taiwan ne ha fornito il 28%, davanti alla Malaysia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 10,8%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8542.39 per 21,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è Taiwan.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8542 39 11?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8542.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è Taiwan (2,6 Mld USD), davanti alle Filippine.

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