Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8544.49

8544 49 20

8544 49 20: Cavi elettrici fino a 1000 V senza connettori: dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

Cavi elettrici fino a 1000 V senza connettori

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
  2. altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1000 V:
  3. 8544 49 altri:
  4. 8544 49 20 dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 1509/17, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y960 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VII (rame, nichel, argento e zinco) del regolamento (UE) 2017/1509
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 5

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 1 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022

Dati TARIC al 3 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 3 novembre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente
America centraleContingente Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente

UE: importazioni mensili · HS 8544.49

ultimi 12 mesi3,9 Mld €+12,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione7,25 € al kg
Aliquota preferenziale61%
gen 2024: 241,2 Mln €feb 2024: 258,7 Mln €mar 2024: 254,7 Mln €apr 2024: 270,3 Mln €mag 2024: 282,7 Mln €giu 2024: 268,2 Mln €lug 2024: 321,8 Mln €ago 2024: 277,6 Mln €set 2024: 306,2 Mln €ott 2024: 320,5 Mln €nov 2024: 268,9 Mln €dic 2024: 220,1 Mln €gen 2025: 303,6 Mln €feb 2025: 277,7 Mln €mar 2025: 302,4 Mln €apr 2025: 279 Mln €mag 2025: 305,1 Mln €giu 2025: 307,2 Mln €lug 2025: 323 Mln €ago 2025: 285,4 Mln €set 2025: 296 Mln €ott 2025: 318,8 Mln €nov 2025: 290,5 Mln €dic 2025: 257 Mln €gen 2026: 313 Mln €feb 2026: 316,9 Mln €mar 2026: 346,9 Mln €apr 2026: 309,6 Mln €mag 2026: 339,8 Mln €giu 2026: 380,9 Mln €lug 2026: 404 Mln €ago 2026: 371,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 1,1 Mld € 28,8% +21,5%
Cina 762,8 Mln € 19,3% +11%
Bosnia ed Erzegovina 361,3 Mln € 9,2% +32,5%
Svizzera 272 Mln € 6,9% +1,4%
Egitto 243,1 Mln € 6,2% +18,6%
Tunisia 184,4 Mln € 4,7% +7%
Regno Unito 166,2 Mln € 4,2% +3,6%
Stati Uniti 141,3 Mln € 3,6% +6,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8544.49 Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali: altri

Linee tariffarie (UE): 8544.49

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N362750 U.S. CBP 9 luglio 2026 · 8544.49.30.80

    The tariff classification of ethernet cables from Taiwan

  • N359729 U.S. CBP 2 aprile 2026 · 8544.49.30.80

    The tariff classification of data cables from Germany

  • N357575 U.S. CBP 20 gennaio 2026 · 8544.49.30.80

    The tariff classification of LAN Cables from South Korea

  • N357574 U.S. CBP 16 gennaio 2026 · 8544.49.30.80

    The tariff classification of LAN Cables from South Korea

  • 600011039 HMRC 8 agosto 2024 – 7 agosto 2027 · 8544 49 93 90

    Analogue PVC Coated Sensor Cable Overall insulated, 4-core twisted with 100% coverage foil-shield and shield wire Insulation: 1kV insulation tested, PVC outer coat Wire Overall Diameter 4.83mm (0.190 in) Conductor wires are as follow: • 2x 0.2mm diameter (white and red wires) • 2x 0.457mm diameter…

  • 600011040 HMRC 8 agosto 2024 – 7 agosto 2027 · 8544 49 91 00

    EN Digital Linear Heat Detection (LHD) Cable Operating Voltage 12Vdc — 24Vdc — 36Vdc Nominal Activation Temperature 78 deg C Core conductors Ø0.9mm EN Digital LHD cable is a non-resettable line-type heat detector. The two twisted cores and held apart by an advanced temperature sensitive polymer.…

  • 600011041 HMRC 8 agosto 2024 – 7 agosto 2027 · 8544 49 91 00

    Digital Linear Heat Detection (LHD) Cable Max Voltage Rating: 30Vac, 42Vdc Nominal Activation Temperature 68 deg C Core conductors Ø0.912mm Digital LHD cable uses fixed temperature detection technology to provide an easy method for sensing changes in temperature levels. The cable can offer…

23 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 85 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8544 · Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Questa voce non comprende:

a) i conduttori elettrici flessibili sotto forma di circuiti stampati (voce 8534 00);

b) i connettori e gli adattatori presentati separatamente destinati ai cavi o ad altri conduttori elettrici (voce 8535 o 8536);

c) i connettori per i cavi a fibre ottiche (sottovoce 8536 70 00).

8544 49 20 · dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

La nota esplicativa della sottovoce 8544 42 10 si applica mutatis mutandis.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Of a kind used for telecommunications, for a voltage not exceeding 80 V Esente —

Il codice NC 8544 49 20 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8544.49 (altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

6 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come America centrale, a fronte di un dazio per i paesi terzi di Esente.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8544.49 nell’UE hanno raggiunto 3,9 Mld € (+13% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito il 29%, davanti alla Cina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 3,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 35%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG va dallo 0% al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8544.49 per 14,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8544 49 20?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8544 49 20?

6 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 6 dei quali allo 0%, nell’ambito di America centrale, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8544.49, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia (954 Mln USD), davanti alla Cina.

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