Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
Si applica alle merci originarie di
Libia
Atto giuridico
Regulation 0044/16
Documenti
Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0590/24
Documenti
L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia
Atto giuridico
Regulation 0765/06
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 19
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya
Libia
Regulation 0044/16
1 gennaio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights)
Iran
Regulation 0264/12
1 gennaio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma
Myanmar (Birmania)
Regulation 0401/13
1 luglio 2023
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela
Venezuela
Regulation 2063/17
14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0284/17
19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 giugno 2021
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 febbraio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
20 luglio 2025
Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
All third countries
Regulation 0590/24
11 marzo 2024
Controllo all’esportazione di beni culturali
All third countries
Regulation 0116/09
2 marzo 2009
Controllo all'esportazione
Congo - Kinshasa
Regulation 1183/05
28 ottobre 2026
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
31 gennaio 2025
Dati TARIC al 7 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 7 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of a mini electric train and cars from Mexico
600011387HMRC11 ottobre 2024 – 10 ottobre 2027 · 8701 91 10 00
A sub-compact utility tractor manufactured in Japan. This 1977 model features a 0.5L, 2-cyl, diesel engine with an engine power of 6.7kw and a horsepower of 9. The vehicle is designed for small-scale farming, gardening and agricultural tasks including planting and harvesting. The steel vehicle is…
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.
3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9503.
a) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio; e
b) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici,
quando destinati esclusivamente o principalmente agli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
8701 91 10 a 8701 95 90 · altri, di potenza del motore
Rientrano in queste sottovoci i cosiddetti «veicoli fuoristrada», progettati per essere utilizzati come trattori. Tali veicoli a quattro ruote sono dotati di un sistema sterzante di tipo automobilistico (basato sul principio di Ackerman) comandato da un manubrio, provvisti di un dispositivo di aggancio di qualsiasi tipo, ad esempio un gancio di traino, e presentano le caratteristiche tecniche che consentono loro di trainare o spingere un carico, o di trainare un rimorchio non frenato di peso pari almeno a due volte il proprio peso a secco (ossia il peso del veicolo senza liquidi, passeggeri o carico).
I seguenti elementi sono indicativi delle caratteristiche tecniche generalmente applicabili ai veicoli che rientrano in queste sottovoci:
freni su tutte le ruote,
una frizione automatica e una retromarcia,
un motore appositamente progettato per l’uso su terreni difficili, e sufficientemente potente anche con l’utilizzo delle marce ridotte,
trasmissione della potenza alle ruote mediante alberi di trasmissione,
pneumatici con battistrada profondo adatto all’uso su terreni accidentati.
La capacità di traino può essere attestata dalla documentazione tecnica, dal manuale d’uso, o da un certificato rilasciato dal produttore o da un’autorità nazionale che specifichi l’esatta capacità di traino del veicolo fuoristrada espressa in chilogrammi, nonché il suo peso a secco.
Se sono inoltre conformi alla nota esplicativa della sottovoce 8701 91 10, tali veicoli vanno classificati secondo la potenza del motore, nelle sottovoci 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 o 8701 95 10, come trattori agricoli o forestali. Altrimenti rientrano nelle sottovoci 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 o 8701 95 90.
8701 91 90 · altri
Tra i trattori rientranti in questa sottovoce si possono citare:
1. i trattori per lavori pubblici;
2. i trattori monoassiali per autoveicoli articolati.
Considerazioni generali del capitolo
VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
Considerazioni generali
1. In tutto il capitolo 87 della nomenclatura combinata, per «nuovo veicolo» si intendono:
a) i veicoli che non sono stati immatricolati in via permanente per oltre sei mesi, indipendentemente dal numero di chilometri percorsi, o
b) i veicoli che non hanno percorso oltre 6 000 chilometri, indipendentemente dalla data di immatricolazione permanente.
L'immatricolazione temporanea dei veicoli ai fini del trasporto verso il luogo in cui saranno immatricolati in via permanente non è considerata un'immatricolazione permanente.
2. In tutto il capitolo 87 della nomenclatura combinata, per «veicolo usato» si intendono i veicoli che non rispondono alla definizione di «nuovo veicolo» di cui al punto 1.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
7%
p/st
2025
invariato
7%
p/st
2024
invariato
7%
p/st
2023
invariato
7%
p/st
2022
invariato
7%
p/st
2021
invariato
7%
p/st
2020
invariato
7%
p/st
2019
Other
7%
p/st
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 8701 90 90.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 8701 91 90 è una delle 2 linee della sottovoce 8701.91, inferiore o uguale a 18 kW.
Il dazio per i paesi terzi è pari al 7%; le quantità si dichiarano in p/st.
Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 7%; per 147 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8701.91 per 137,7 Mln € (−6% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,58 € al kg; la Cina ne ha fornito il 40%, davanti al Giappone.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8701.91 per 340 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8701 91 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 7%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8701 91 90?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 147 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8701.91, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone (66 Mln USD), davanti alla Cina.
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