Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9018.19

9018 19 10

9018 19 10: Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

Apparecchi di elettrodiagnosi, altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:
  2. Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):
  3. 9018 19 altri:
  4. 9018 19 10 Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 29 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 6% / 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 5% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 5% aliquota ridotta
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 29 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9018.19

ultimi 12 mesi4,1 Mld €+4,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione251,05 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 269,8 Mln €feb 2024: 222,2 Mln €mar 2024: 270,8 Mln €apr 2024: 346,7 Mln €mag 2024: 272,2 Mln €giu 2024: 235 Mln €lug 2024: 313,9 Mln €ago 2024: 264 Mln €set 2024: 299,1 Mln €ott 2024: 323 Mln €nov 2024: 284,8 Mln €dic 2024: 326,1 Mln €gen 2025: 323,5 Mln €feb 2025: 288,3 Mln €mar 2025: 369,1 Mln €apr 2025: 337,5 Mln €mag 2025: 374,6 Mln €giu 2025: 377 Mln €lug 2025: 312,9 Mln €ago 2025: 309,8 Mln €set 2025: 322,3 Mln €ott 2025: 350,5 Mln €nov 2025: 355,7 Mln €dic 2025: 340,6 Mln €gen 2026: 312,6 Mln €feb 2026: 300 Mln €mar 2026: 362,6 Mln €apr 2026: 358 Mln €mag 2026: 287,2 Mln €giu 2026: 399,7 Mln €lug 2026: 360,5 Mln €ago 2026: 351,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 2,9 Mld € 70,4% -1,3%
Malaysia 278 Mln € 6,8% +60,8%
Cina 244,7 Mln € 6% +4,5%
Messico 127 Mln € 3,1% +10,7%
Israele 69,7 Mln € 1,7% +55,1%
Giappone 64,3 Mln € 1,6% +11,3%
Regno Unito 62,9 Mln € 1,5% -20,9%
Costa Rica 58,7 Mln € 1,4% +52,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9018.19 Apparecchi di elettrodiagnosi: altri

Linee tariffarie (UE): 9018.19

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N360598 U.S. CBP 4 maggio 2026 · 9018.19.40.00

    The tariff classification of insertion tubes from China

  • N353937 U.S. CBP 9 ottobre 2025 · 9018.19.95.60

    The tariff classification of an incomplete SurePulse VSP Patch from China

  • N353388 U.S. CBP 1 ottobre 2025 · 9018.19.95.50

    The tariff classification of Hinscope from China

  • N353253 U.S. CBP 29 settembre 2025 · 9018.19.40.00

    The tariff classification of bending rubbers and switch junction ribbons from Hungary

30 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 90 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Nota complementare 2

Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).

Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:

Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Monitoring apparatus for simultaneous monitoring of two or more parameters Esente —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 9018 19 10 è una delle 2 linee della sottovoce 9018.19, apparecchi di elettrodiagnosi: altri.

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9018.19 per 4,1 Mld € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 251,05 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 70%, davanti alla Malaysia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9018.19 per 7,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9018 19 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9018.19, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (2,6 Mld USD), davanti alla Cina.

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