Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9019.20
9019 20 90: Apparecchi per ossigenoterapia e respiratori: altri, compresi parti ed accessori
Apparecchi per ossigenoterapia e respiratori
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 9019 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:
- 9019 20 Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:
- 9019 20 90 altri, compresi parti ed accessori
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Iraq, Siria
- Atto giuridico
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0573/24
- Documenti
- Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
- Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
- Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
- C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
- C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
- C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
- Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
- Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
- Y166 Etichettatura degli inalatori a dose misurata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, sottoposti ad approvazione speciale dall'Agenzia europea per i medicinali o dalle autorità nazionali — cfr. nota CD807
- Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
- Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 4
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 gennaio 2007 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 dicembre 2013 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) | Iran | Regulation 1529/23 | 31 gennaio 2026 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 31 gennaio 2025 |
Dati TARIC al 7 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
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Croazia 5% aliquota ridotta
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 5% aliquota ridotta
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Lettonia 12% aliquota ridotta
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 0% aliquota ridotta
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Slovacchia 23%
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Slovenia 9,5% aliquota ridotta
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Spagna 21%
-
Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 7 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 9019.20
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 320,8 Mln € | 19,9% | -4,4% | |
| 310 Mln € | 19,2% | +32,9% | |
| 220,6 Mln € | 13,7% | +48,3% | |
| 177,4 Mln € | 11% | +2% | |
| 149,1 Mln € | 9,2% | -20,7% | |
| 113,8 Mln € | 7,1% | +3,7% | |
| 108,8 Mln € | 6,7% | +4,2% | |
| 90,3 Mln € | 5,6% | +26,9% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Linee tariffarie (UE): 9019.20
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N363757 U.S. CBP
Eligibility for duty-free treatment under Nairobi Protocol concerning pediatric CPAP masks from Taiwan
- N363546 U.S. CBP
The tariff classification of a Nasal Atomizer Assembly from China.
- N363181 U.S. CBP
The tariff classification of Freestyle Comfort (FSC) Oxygen Concentrator component parts from China
- N361971 U.S. CBP
Eligibility for duty-free treatment under Nairobi Protocol concerning Bonhawa Respiratory Humidifier System component part from China.
43 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Nota complementare 2
Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).
Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:
Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altri, compresi parti ed accessori | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | Other, including parts and accessories | Esente | — |
| 2020 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2019 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
Storia del codice
In uso dal 2021; prima queste merci erano classificate in 9019 20 00.
Il codice NC 9019 20 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 9019.20 (apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi…).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9019.20 nell’UE hanno raggiunto 1,6 Mld € (+9% rispetto ai 12 mesi precedenti); Singapore ne ha fornito il 20%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9019.20 per 3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è Singapore.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 9019 20 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 9019.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è Singapore (318 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.