Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9021.21

9021 21 10

9021 21 10: Oggetti e apparecchi dentari: denti artificiali, di materie plastiche

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9021 Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:
  2. Oggetti e apparecchi dentari:
  3. 9021 21 Denti artificiali:
  4. 9021 21 10 di materie plastiche

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026

Dati TARIC al 3 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 0% aliquota ridotta
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 5% aliquota ridotta
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 0% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 3 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9021.21

ultimi 12 mesi254,1 Mln €+10,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione244,19 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 16,5 Mln €feb 2024: 18,6 Mln €mar 2024: 20,5 Mln €apr 2024: 21,3 Mln €mag 2024: 20,2 Mln €giu 2024: 19,3 Mln €lug 2024: 24,9 Mln €ago 2024: 16,5 Mln €set 2024: 17,3 Mln €ott 2024: 20,6 Mln €nov 2024: 20,9 Mln €dic 2024: 15,5 Mln €gen 2025: 17,5 Mln €feb 2025: 19,7 Mln €mar 2025: 22,9 Mln €apr 2025: 17,4 Mln €mag 2025: 19,3 Mln €giu 2025: 21,2 Mln €lug 2025: 19,7 Mln €ago 2025: 17,3 Mln €set 2025: 18,1 Mln €ott 2025: 23,5 Mln €nov 2025: 21,9 Mln €dic 2025: 19,9 Mln €gen 2026: 19,5 Mln €feb 2026: 22,3 Mln €mar 2026: 26,1 Mln €apr 2026: 23,2 Mln €mag 2026: 21,6 Mln €giu 2026: 17,7 Mln €lug 2026: 17,4 Mln €ago 2026: 22,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 60,1 Mln € 23,7% +60,8%
Filippine 47,2 Mln € 18,6% +12,4%
RAS di Macao 40,1 Mln € 15,8% +3,7%
Stati Uniti 25,3 Mln € 10% +20,7%
Svizzera 20,5 Mln € 8,1% -29,9%
RAS di Hong Kong 19,9 Mln € 7,8% -1,2%
Turchia 19,8 Mln € 7,8% +11,4%
Regno Unito 6,9 Mln € 2,7% +5,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9021.21 Oggetti e apparecchi dentari: denti artificiali

Linee tariffarie (UE): 9021.21

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N357785 U.S. CBP 4 febbraio 2026 · 9021.21.40.00

    The tariff classification of dental implants and abutments from Switzerland

  • N281043 U.S. CBP 6 dicembre 2016 · 9021.21.80.00

    The tariff classification of “Orthodontic Screws” from Taiwan

Note legali

Note
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 90 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

9021 · Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

Ai fini della presente voce, l'espressione «per compensare una deficienza o un'infermità» si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.

Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.

In questa sottovoce non rientrano i dispositivi per stomia (sottovoce 3006 91 00).

Considerazioni generali del capitolo

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Nota complementare 2

Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).

Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:

Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 di materie plastiche Esente 100 p/st
2025 invariato Esente 100 p/st
2024 invariato Esente 100 p/st
2023 invariato Esente 100 p/st
2022 invariato Esente 100 p/st
2021 invariato Esente 100 p/st
2020 invariato Esente 100 p/st
2019 Of plastics Esente 100 p/st

Il codice NC 9021 21 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 9021.21 (oggetti e apparecchi dentari: denti artificiali).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in 100 p/st.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9021.21 nell’UE hanno raggiunto 254,1 Mln € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 24%, davanti alle Filippine.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9021.21 per 327 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è RAS di Hong Kong.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9021 21 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è 100 p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9021.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è RAS di Hong Kong (66 Mln USD), davanti alla Cina.

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