Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0966/23
Documenti
C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 8
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione – CITES
All third countries
Regulation 0966/23
20 maggio 2023
Controllo all’esportazione di beni culturali
All third countries
Regulation 0116/09
2 marzo 2009
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia9% aliquota ridotta
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia6% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania5% aliquota ridotta
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria5% aliquota ridotta
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
3. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
9102 · Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
Questa voce comprende anche le combinazioni di un orologio e di una calcolatrice elettronica in forma di orologio da polso o da tasca.
Non comprende invece le calcolatrici elettroniche provviste di orologio con data e suoneria (sottovoci 8470 10 00, 8470 21 00 o 8470 29 00 secondo il caso).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2025
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2024
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2023
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2022
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2021
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2020
invariato
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
2019
Other
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
Il codice NC 9102 29 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9102.29 (altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo: altri).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st.
Le merci originarie di 153 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st; per 153 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9102.29 per 278,4 Mln € (+26% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2658,23 € al kg; la Svizzera ne ha fornito il 91%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 14%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 4%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9102.29 per 325,3 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 9102 29 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 9102 29 00?
153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 153 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 9102.29, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (154,4 Mln USD), davanti alla Cina.
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