9505 · Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa
In aggiunta alle note esplicative del SA, voce 9505, lettera A, per essere classificati come oggetti per feste i prodotti devono avere valore decorativo (disegno e ornamento) ed essere disegnati, prodotti e percepiti esclusivamente come oggetti per feste. Tali prodotti vengono utilizzati durante un giorno specifico o un periodo specifico dell'anno.
Questi prodotti, in base alla loro costruzione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica.
Una «festività» è un giorno o un periodo specifico dell'anno che una comunità associa a simboli caratteristici o tradizioni specifiche. Alcune festività risalgono all'antichità, come la commemorazione rituale di eventi religiosi specifici, altre sono oggetto di grandi celebrazioni e hanno un ruolo importante nella vita nazionale. Esempi di tali ricorrenze sono Natale, Pasqua, Halloween, S. Valentino, i compleanni e i matrimoni.
Sono considerati oggetti per feste anche i seguenti prodotti:
- le figurine abbigliate a festa, che rappresentano temi stagionali o sono impegnate in attività stagionali,
- articoli decorativi che non rappresentano un essere umano (bambole aventi finalità decorativa, vedasi la nota esplicativa relativa alla voce 9503 00 21), muniti di simboli, abbigliamento o accessori aventi i colori, il design e la forma afferenti a una festività specifica.
- le zucche artificiali per Halloween (che sorridano o meno),
- gli articoli tradizionalmente utilizzati nelle festività pasquali (ad esempio, uova di Pasqua artificiali (non destinate all'imballaggio), pulcini gialli e conigli pasquali),
- le decorazioni in carta, associate a una festa particolare, da mettere intorno ai dolci,
- gli articoli in ceramica con decorazioni legate alla festa e con funzione decorativa.
Sono esclusi gli articoli con una funzione utilitaria, anche se il disegno o gli ornamenti li rendono adatti a una festa specifica.
Questa voce non comprende:
a) i giocattoli, compresi gli animali di peluche e i giochi;
b) le calamite permanenti decorative (normalmente chiamate «calamite per frigo»);
c) i portaritratti;
d) le uova pasquali artificiali destinate all'imballaggio;
e) gli angioletti;
f) le decorazioni in miniatura (ad esempio a forma di borsetta o di campana) utilizzate per l'imballaggio di cioccolata o caramelle;
g) i contenitori e scatole (ad esempio, a forma di albero di Natale o di Babbo Natale);
h) i candelabri con decorazioni per feste;
ij) gli articoli in ceramica con decorazioni legate alla festa e con una funzione utilitaria;
k) le tovaglie, copritavolo e tovaglioli con decorazioni per feste;
l) gli abiti e costumi.
La presente voce include anche palloncini trasparenti di plastica combinati o decorati con ghirlande luminose a LED alimentate a batteria. Dopo aver riempito il palloncino di aria, l’estremità è serrata con un nodo. Si possono aggiungere elementi decorativi all’interno (come piume, coriandoli ecc.) o all’esterno (come per esempio nastri). I palloncini possono essere muniti di una maniglia attaccata alla base per tenerli in mano oppure vi può essere una cordicella legata a un peso per usarli come decorazione d’ambiente. Sono fatti di un materiale più resistente dei normali palloncini e sono quindi adatti per un uso ripetuto. I palloncini servono come oggetti per divertimenti o come elementi decorativi in un locale per diverse occasioni, quali matrimoni, compleanni, eventi pubblici o privati.
I palloncini semplici, anche con luci a LED di breve durata, per esempio 24 ore, anche con un'iscrizione che identifica un'occasione, per esempio «Buon Natale», «Buon compleanno», sono esclusi da questa voce (classificazione come «altri giocattoli» nella voce 9503), cfr. il anche regolamento (CE) n. 442/2000 della Commissione (4) e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-14/05.
(4) Regolamento (CE) n. 442/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 33).