Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 2309.90
2309.90.10: Mangimi per animali, altri: Mixed feeds or mixed feed ingredients
Mangimi per animali, altri
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 8 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2309 Preparations of a kind used in animal feeding:
- 2309.90 Other:
- 2309.90.10 Mixed feeds or mixed feed ingredients
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25%
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- In vigore
- dal 24 settembre 2018
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.88.03
Suddivisioni
- 2309.90.10 Mixed feeds or mixed feed ingredients Esente
- 2309.90.10.05 Bird seed kg
- 2309.90.10.15 Other pet food, put up for retail sale kg
- 2309.90.10.20 Poultry feeds, prepared t
- 2309.90.10.30 Dairy cattle feed, prepared t
- 2309.90.10.32 Other cattle feed, prepared t
- 2309.90.10.35 Swine feed, prepared t
- 2309.90.10.45 Other livestock feed, prepared t
- 2309.90.10.50 Other t
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2309.90 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli: altri
Linee tariffarie (USA): 2309.90
- 2309.90.10Mixed feeds or mixed feed ingredients
- 2309.90.22Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 2309.90.24Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 2309.90.28Containing over 10 percent by weight of milk solids: other
- 2309.90.42Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 2309.90.44Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 2309.90.48Animal feeds containing milk or milk derivatives: other
- 2309.90.60Animal feeds containing egg
- 2309.90.70Preparations, with a basis of vitamin B12, for supplementing animal feed
- 2309.90.95Preparations of a kind used in animal feeding: other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- H311412 U.S. CBP
Application for Further Review of Protest No. 3901-20-112902; Tariff Classification of mixed feeds and mixed-feed ingredients
- N320012 U.S. CBP
The tariff classification of Mixed Feed from Canada
- N316589 U.S. CBP
The tariff classification of Compound Feed Milk Replacer from Germany
- N312890 U.S. CBP
The tariff classification of Animal Feed from Netherlands
- N311660 U.S. CBP
The tariff classification of Bird Feed from Spain
- N279058 U.S. CBP
The tariff classification of Fish Feed from Mexico
- N277339 U.S. CBP
The tariff classification of Horse Treats from Canada
- N274573 U.S. CBP
The tariff classification of Live Horses and Animal Feed from Germany
Note legali
Nota
1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Il codice HTS 2309.90.10 è una linea della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti che rientra nella sottovoce SA 2309.90 (preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli: altri).
Il dazio generale è pari a zero (esenzione).
Nella dichiarazione si usa una delle sue 8 suddivisioni statistiche.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 12%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 7,8%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 10,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 20%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 12,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia va dallo 0% al 156%, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dall’1% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 10%.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 2309.90 per 1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore è il Canada.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 2309.90.10?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è pari a zero (esenzione). Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 2309.90, nel 2024 il primo fornitore è il Canada (226 Mln USD), davanti all’Indonesia.