Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 3003.20
3003.20.00: Medicaments: other, containing antibiotics
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3003 Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale:
- 3003.20.00 Other, containing antibiotics
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 2
- Dazio addizionaleSection 232 — Pharmaceuticals and pharmaceutical ingredients 100%
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito
- In vigore
- dal 31 luglio 2026
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.04.60
- Dazio addizionaleSection 232 — Pharmaceuticals and pharmaceutical ingredients 15%
- Si applica alle merci originarie di
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca e altri 23
- In vigore
- dal 31 luglio 2026
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.04.62
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3003.20 Medicamenti: altri, contenenti antibiotici
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
b) prodotti, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), contenenti nicotina e destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo (voce 2404);
c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502); oppure
ij) reattivi per diagnostica della voce 3822.
2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati»:
1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b) come «prodotti miscelati»:
1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
e) placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi, anche contenenti principi attivi;
f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;
l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.
Note di sottovoci
1. Ai fini delle sottovoci 300213 e 300214, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati», prodotti puri, contenenti o meno impurità;
b) come «prodotti miscelati»:
1) i prodotti della precedente lettera a) disciolti in acqua o in altri solventi;
2) i prodotti delle precedenti lettere a) e b) 1), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; e
3) i prodotti delle precedenti lettere a), b) 1) e b) 2) con un altro additivo.
2. Le sottovoci 300360 e 300460 comprendono medicamenti contenenti artemisinina (DCI) per assunzione orale combinata con altri principi attivi o contenenti uno dei seguenti principi attivi, combinati o meno con altri principi attivi: amodiachina (DCI); acido artelinico o suoi sali; artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI); artesunato (DCI); clorochina (DCI); diidroartemisinina (DCI); lumefantrina (DCI); meflochina (DCI); piperachina (DCI); pirimetamina (DCI) o sulfadoxina (DCI).
Il codice HTS 3003.20.00 è l’unica linea della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti nella sottovoce SA 3003.20 (medicamenti: altri, contenenti antibiotici).
Il dazio generale è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in kg.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 3003.20 per 48,6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Italia, mentre l’Italia si colloca al 1º posto con 23,6 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 3003.20.00?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è kg. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 3003.20, nel 2024 il primo fornitore è l’Italia (23,6 Mln USD), davanti al Regno Unito.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 3003.20, nel 2024 l’Italia si colloca al 1º posto tra i fornitori degli Stati Uniti, con 23,6 Mln USD.