Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 9010.50
9010.50.30: Editors and combination editor-splicers, for cinematographic film
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 9010 Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this chapter; negatoscopes; projection screens; parts and accessories thereof:
- 9010.50 Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes:
- Photographic film viewers, titlers, splicers and editors, all the foregoing and combinations thereof:
- Articles containing an optical lens or designed to contain such a lens:
- 9010.50.30 Editors and combination editor-splicers, for cinematographic film
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25%
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- In vigore
- dal 24 settembre 2018
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.88.03
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
9010.50 altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi
Linee tariffarie (USA): 9010.50
- 9010.50.10Other apparatus and equipment for photographic: contact printers
- 9010.50.20Other apparatus and equipment for photographic: developing tanks
- 9010.50.30Editors and combination editor-splicers, for cinematographic film
- 9010.50.40Articles containing an optical lens or designed to contain: other
- 9010.50.50Photographic film viewers, titlers, splicers and editors: other
- 9010.50.60Other apparatus and equipment for photographic: other
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);
b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce8306 o capitolo 71);
e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); tuttavia gli oggetti appositamente progettati per essere utilizzati esclusivamente negli impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria rientrano nella voce 9021;
g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili o le tagliatrici a idrogetto, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;
h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
ij) i proiettori della voce 9405;
k) gli oggetti del capitolo 95;
l) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili della voce 9620;
m) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
n) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;
b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:
a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,
a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.
Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.
7. La voce 9032 comprende unicamente:
a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali disturbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.
Il codice HTS 9010.50.30 è una linea della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti che rientra nella sottovoce SA 9010.50 (altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici).
Il dazio generale è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 9010.50 per 17 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Germania, mentre l’Italia si colloca al 2º posto con 3 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 9010.50.30?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 9010.50, nel 2024 il primo fornitore è la Germania (5 Mln USD), davanti all’Italia.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 9010.50, nel 2024 l’Italia si colloca al 2º posto tra i fornitori degli Stati Uniti, con 3 Mln USD.