Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0304

0304.93

0304.93: Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0304.93 è una sottovoce a sei cifre della voce 0304, filetti di pesci ed altra carne di pesci, capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 8% – 14,2% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0304 93 Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.):
  2. 0304 93 10 Surimi 14,2%—
  3. 0304 93 90 altri 8%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0304 93 10 10 For processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Solo per
    0304 93 90 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0304 93 90 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0304 93 90 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—8% – 14,2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente – 1%
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia 2,4% – 4,2%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,5% – 10,7%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi119K €+41,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,56 € al kg
Aliquota preferenziale99%
feb 2024: 37K €apr 2024: 54K €ago 2024: 62K €gen 2025: 3K €feb 2025: 19K €apr 2025: 118 €mag 2025: 10K €lug 2025: 13K €ago 2025: 38K €ott 2025: 152 €nov 2025: 2K €feb 2026: 21K €mag 2026: 3K €giu 2026: 6K €lug 2026: 59K €ago 2026: 28K € 2025
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 117K € 98,1% +90,5%
Myanmar (Birmania) 2K € 1,5% —
Indonesia 201 € 0,2% +70,3%
Cina 195 € 0,2% —
Thailandia 152 € 0,1% —
Argentina 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0304.93 · 44,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 39,2K USD39,2K USD+168,6K USD+1 Mln USD+> 6,1 Mln USD

Esportazioni: 62
  1. Vietnam: 19 Mln USD
  2. Indonesia: 6,1 Mln USD
  3. Paesi Bassi: 5,5 Mln USD
  4. Perù: 3,5 Mln USD
  5. Belgio: 2,3 Mln USD
  6. Cina: 1,9 Mln USD
  7. Honduras: 1 Mln USD
  8. Spagna: 820,4K USD
  9. Danimarca: 484K USD
  10. Thailandia: 445,1K USD
  11. Messico: 338,2K USD
  12. Portogallo: 326,6K USD
  13. Tanzania: 262,4K USD
  14. Bahrein: 244,7K USD
  15. India: 211K USD
  16. Italia: 168,6K USD
  17. Grecia: 162,9K USD
  18. Lettonia: 142,9K USD
  19. Bulgaria: 117,7K USD
  20. Taiwan: 114,8K USD
  21. Filippine: 112,3K USD
  22. Germania: 109,5K USD
  23. Stati Uniti: 99,5K USD
  24. Ecuador: 93,2K USD
  25. Francia: 81,8K USD
  26. Polonia: 73,9K USD
  27. Lituania: 55,2K USD
  28. Kazakistan: 53,5K USD
  29. Myanmar (Birmania): 52,2K USD
  30. Cechia: 50,9K USD
  31. Ungheria: 39,2K USD
  32. Giappone: 30,6K USD
  33. Norvegia: 30,5K USD
  34. Sudafrica: 26,6K USD
  35. Croazia: 22,8K USD
  36. Figi: 19,9K USD
  37. Marocco: 18,5K USD
  38. Panama: 14,5K USD
  39. Svizzera: 13,6K USD
  40. Malaysia: 11,4K USD
  41. Slovenia: 10,5K USD
  42. Svezia: 10,4K USD
  43. Bangladesh: 7,5K USD
  44. Guatemala: 7,2K USD
  45. Austria: 6,5K USD
  46. Slovacchia: 6,3K USD
  47. Estonia: 4,2K USD
  48. Turchia: 2,8K USD
  49. Suriname: 2,7K USD
  50. Corea del Sud: 2,5K USD
  51. Argentina: 2,1K USD
  52. Brasile: 2,1K USD
  53. Irlanda: 1,9K USD
  54. Sri Lanka: 1,9K USD
  55. Oman: 1,6K USD
  56. Arabia Saudita: 1,6K USD
  57. Singapore: 1,3K USD
  58. Regno Unito: 200 USD
  59. Emirati Arabi Uniti: 100 USD
  60. Nuova Zelanda: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Vietnam 19 Mln USD 42,8%
2 Indonesia 6,1 Mln USD 13,9%
3 Paesi Bassi 5,5 Mln USD 12,3%
4 Perù 3,5 Mln USD 7,9%
5 Belgio 2,3 Mln USD 5,3%
6 Cina 1,9 Mln USD 4,4%
7 Honduras 1 Mln USD 2,3%
8 Spagna 820,4K USD 1,8%
9 Danimarca 484K USD 1,1%
10 Thailandia 445,1K USD 1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 10,6 Mln USD 23,9%
2 Canada 6,2 Mln USD 14%
3 Italia 5 Mln USD 11,2%
4 Taiwan 4,1 Mln USD 9,4%
5 Giappone 3,2 Mln USD 7,3%
6 Messico 2,3 Mln USD 5,3%
7 Colombia 2,1 Mln USD 4,7%
8 Spagna 2 Mln USD 4,5%
9 Australia 1,1 Mln USD 2,4%
10 Paesi Bassi 960,8K USD 2,2%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0304.99.

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 0304.93 in 2 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dall’8% al 14,2% (media dell’11,1%).

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0304.93 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 30%.

Le merci originarie di 150 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’8% – 14,2%; per 129 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0304.93 per 119K € (+41% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,56 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 98%, davanti al Myanmar (Birmania).

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 44,3 Mln USD, con un calo del 13% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Vietnam, con il 42,8% del totale, davanti all’Indonesia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp.…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0304.93 del Sistema armonizzato (voce 0304), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0304.93 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dall’8% al 14,2% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0304.93 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 30%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…»?

Il Vietnam, con 19 Mln USD nel 2024 (il 42,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 168,6K USD (lo 0,4% del totale mondiale) e si colloca al 16º posto su 62 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0304.93?

129 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi dell’8% – 14,2%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0304.93?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (98%), il Myanmar (Birmania) (2%) e l’Indonesia (0%), su importazioni totali per 119K €.

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