Sottovoce · Capitolo 12 · Voce 1213

1213.00

1213.00: Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1213.00 è una sottovoce a sei cifre della voce 1213, paglia e lolla di cereali, gregge, capitolo 12.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Solo per
    1213 00 00 11 Intended for combustion
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Australia, Canada, Svizzera, Cile, Regno Unito, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Ucraina, Stati Uniti
    Atto giuridico
    Decision 0575/22
  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Solo per
    1213 00 00 19 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Australia, Canada, Svizzera, Cile, Regno Unito, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Stati Uniti
    Atto giuridico
    Decision 0575/22
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    1213 00 00 11 Intended for combustion
    Si applica alle merci originarie di
    Australia, Canada, Cile, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Serbia e altri 3
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    1213 00 00 19 Other
    Si applica alle merci originarie di
    Australia, Canada, Cile, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Serbia e altri 2
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2,2 Mln €-72,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,12 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 282K €feb 2024: 528K €mar 2024: 1,1 Mln €apr 2024: 367K €mag 2024: 697K €giu 2024: 330K €lug 2024: 520K €ago 2024: 513K €set 2024: 728K €ott 2024: 1,1 Mln €nov 2024: 907K €dic 2024: 872K €gen 2025: 437K €feb 2025: 612K €mar 2025: 880K €apr 2025: 647K €mag 2025: 703K €giu 2025: 612K €lug 2025: 438K €ago 2025: 258K €set 2025: 186K €ott 2025: 239K €nov 2025: 236K €dic 2025: 401K €gen 2026: 71K €feb 2026: 254K €mar 2026: 265K €apr 2026: 92K €mag 2026: 132K €giu 2026: 100K €lug 2026: 112K €ago 2026: 143K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 1,7 Mln € 75,6% -74,6%
Cina 231K € 10,4% -57,6%
Giordania 59K € 2,6% —
Norvegia 42K € 1,9% +171,4%
Serbia 40K € 1,8% -57,4%
Stati Uniti 31K € 1,4% -25,7%
India 29K € 1,3% -88,4%
Svizzera 23K € 1% +28,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1213.00 · 555,6 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 274,2K USD274,2K USD+3,4 Mln USD+14,8 Mln USD+> 65,4 Mln USD

Esportazioni: 91
  1. Francia: 105,3 Mln USD
  2. Cina: 67,1 Mln USD
  3. Spagna: 65,4 Mln USD
  4. Pakistan: 58,5 Mln USD
  5. Australia: 43 Mln USD
  6. Germania: 32,9 Mln USD
  7. Polonia: 25,2 Mln USD
  8. Paesi Bassi: 18,1 Mln USD
  9. Belgio: 14,8 Mln USD
  10. Italia: 13,9 Mln USD
  11. Iran: 11,9 Mln USD
  12. Stati Uniti: 11,8 Mln USD
  13. Canada: 10,7 Mln USD
  14. Ungheria: 10 Mln USD
  15. Russia: 8,4 Mln USD
  16. Egitto: 6,7 Mln USD
  17. Regno Unito: 5,1 Mln USD
  18. Austria: 4,8 Mln USD
  19. Slovacchia: 4,3 Mln USD
  20. Lituania: 3,6 Mln USD
  21. India: 3,6 Mln USD
  22. Romania: 3,4 Mln USD
  23. Nicaragua: 2,6 Mln USD
  24. Danimarca: 2,5 Mln USD
  25. Irlanda: 2,3 Mln USD
  26. Turchia: 2,1 Mln USD
  27. Bulgaria: 1,9 Mln USD
  28. Sudafrica: 1,7 Mln USD
  29. Cechia: 1,7 Mln USD
  30. Brasile: 1,5 Mln USD
  31. Portogallo: 1,3 Mln USD
  32. Thailandia: 1,3 Mln USD
  33. Lettonia: 1,1 Mln USD
  34. Vietnam: 1,1 Mln USD
  35. Malaysia: 879,6K USD
  36. Messico: 660,6K USD
  37. Slovenia: 561,6K USD
  38. Croazia: 547,5K USD
  39. Giappone: 464,8K USD
  40. Ucraina: 452,5K USD
  41. Lussemburgo: 322,4K USD
  42. Svezia: 313,4K USD
  43. Iraq: 297,8K USD
  44. Sudan: 274,2K USD
  45. Serbia: 260,5K USD
  46. Macedonia del Nord: 152,3K USD
  47. Cile: 138K USD
  48. Finlandia: 129,9K USD
  49. Singapore: 118,4K USD
  50. Uganda: 116K USD
  51. Estonia: 112,5K USD
  52. Georgia: 51,5K USD
  53. Grecia: 44,6K USD
  54. Nuova Zelanda: 40,3K USD
  55. Bielorussia: 36,1K USD
  56. Libia: 24K USD
  57. Sri Lanka: 24K USD
  58. Svizzera: 23,7K USD
  59. Norvegia: 23,3K USD
  60. Indonesia: 20,9K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 105,3 Mln USD 19%
2 Cina 67,1 Mln USD 12,1%
3 Spagna 65,4 Mln USD 11,8%
4 Pakistan 58,5 Mln USD 10,5%
5 Australia 43 Mln USD 7,7%
6 Germania 32,9 Mln USD 5,9%
7 Polonia 25,2 Mln USD 4,5%
8 Paesi Bassi 18,1 Mln USD 3,3%
9 Belgio 14,8 Mln USD 2,7%
10 Italia 13,9 Mln USD 2,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 103,9 Mln USD 18,7%
2 Paesi Bassi 68 Mln USD 12,2%
3 Svizzera 67,4 Mln USD 12,1%
4 Emirati Arabi Uniti 36,3 Mln USD 6,5%
5 Germania 33,5 Mln USD 6%
6 Kuwait 28,7 Mln USD 5,2%
7 Portogallo 22,2 Mln USD 4%
8 Belgio 20,2 Mln USD 3,6%
9 Corea del Sud 14,7 Mln USD 2,7%
10 Francia 12,5 Mln USD 2,2%

La sottovoce 1213.00 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1213.00 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1213.00 per 2,2 Mln € (−73% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,12 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 76%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 555,6 Mln USD, con un aumento del 3,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Francia, con il 19% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «paglia e lolla di cereali, gregge»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1213.00 del Sistema armonizzato (voce 1213), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «paglia e lolla di cereali, gregge» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1213.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «paglia e lolla di cereali, gregge» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1213.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «paglia e lolla di cereali, gregge»?

La Francia, con 105,3 Mln USD nel 2024 (il 19% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 13,9 Mln USD (il 2,5% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 91 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1213.00?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1213.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (76%), la Cina (10%) e la Giordania (3%), su importazioni totali per 2,2 Mln €.

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