Sottovoce · Capitolo 13 · Voce 1301

1301.90

1301.90: Gomma lacca: altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce 1301.90 appartiene alla voce 1301 (gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami)…), nel capitolo 13.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1301 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi78,4 Mln €+4,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,23 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3,5 Mln €feb 2024: 4,1 Mln €mar 2024: 6,5 Mln €apr 2024: 8,4 Mln €mag 2024: 6,7 Mln €giu 2024: 5,1 Mln €lug 2024: 6,5 Mln €ago 2024: 5,7 Mln €set 2024: 4,8 Mln €ott 2024: 7,9 Mln €nov 2024: 6,3 Mln €dic 2024: 7,2 Mln €gen 2025: 3,8 Mln €feb 2025: 6,3 Mln €mar 2025: 6,1 Mln €apr 2025: 5,5 Mln €mag 2025: 7,5 Mln €giu 2025: 6,2 Mln €lug 2025: 6,9 Mln €ago 2025: 6,3 Mln €set 2025: 5,7 Mln €ott 2025: 8,4 Mln €nov 2025: 4,8 Mln €dic 2025: 5,6 Mln €gen 2026: 6,5 Mln €feb 2026: 5,7 Mln €mar 2026: 8,5 Mln €apr 2026: 5,4 Mln €mag 2026: 7,2 Mln €giu 2026: 6,8 Mln €lug 2026: 5,5 Mln €ago 2026: 8,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Brasile 22,5 Mln € 28,7% -18,9%
India 19,2 Mln € 24,5% +39,3%
Somalia 5,1 Mln € 6,5% +13,7%
Iran 3,1 Mln € 3,9% -4,8%
Laos 2,9 Mln € 3,7% +12,4%
Thailandia 2,7 Mln € 3,5% -38,5%
Indonesia 2,6 Mln € 3,4% +15,4%
Cina 2,6 Mln € 3,3% +49%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1301.90 · 568 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 471,2K USD471,2K USD+2,3 Mln USD+9 Mln USD+> 33,7 Mln USD

Esportazioni: 134
  1. Afghanistan: 123,1 Mln USD
  2. India: 77,6 Mln USD
  3. Indonesia: 57,1 Mln USD
  4. Cina: 33,7 Mln USD
  5. Brasile: 33 Mln USD
  6. Thailandia: 31,2 Mln USD
  7. Germania: 21,2 Mln USD
  8. Grecia: 18,7 Mln USD
  9. Francia: 11,7 Mln USD
  10. Spagna: 10,2 Mln USD
  11. Somalia: 10,1 Mln USD
  12. Stati Uniti: 9,1 Mln USD
  13. Iran: 9 Mln USD
  14. Svezia: 8,5 Mln USD
  15. Myanmar (Birmania): 7,1 Mln USD
  16. Kenya: 6,9 Mln USD
  17. Sudan: 5,5 Mln USD
  18. El Salvador: 5,2 Mln USD
  19. Tanzania: 4,6 Mln USD
  20. Laos: 4,4 Mln USD
  21. Filippine: 3,7 Mln USD
  22. Canada: 3,7 Mln USD
  23. Singapore: 3,7 Mln USD
  24. Argentina: 3 Mln USD
  25. Italia: 3 Mln USD
  26. Belgio: 2,9 Mln USD
  27. Mali: 2,9 Mln USD
  28. Vietnam: 2,9 Mln USD
  29. Regno Unito: 2,8 Mln USD
  30. Austria: 2,4 Mln USD
  31. Zimbabwe: 2,4 Mln USD
  32. Paesi Bassi: 2,3 Mln USD
  33. Uzbekistan: 2,3 Mln USD
  34. Guatemala: 2,2 Mln USD
  35. Etiopia: 2,2 Mln USD
  36. Sudafrica: 2,1 Mln USD
  37. Slovacchia: 1,8 Mln USD
  38. RAS di Hong Kong: 1,8 Mln USD
  39. Malaysia: 1,5 Mln USD
  40. Nicaragua: 1,5 Mln USD
  41. Russia: 1,5 Mln USD
  42. Portogallo: 1,5 Mln USD
  43. Slovenia: 1,4 Mln USD
  44. Honduras: 1,3 Mln USD
  45. Giappone: 1,3 Mln USD
  46. Turkmenistan: 1,2 Mln USD
  47. Turchia: 1,2 Mln USD
  48. Iraq: 1,2 Mln USD
  49. Madagascar: 1,1 Mln USD
  50. Emirati Arabi Uniti: 1,1 Mln USD
  51. Kazakistan: 1,1 Mln USD
  52. Egitto: 1 Mln USD
  53. Bangladesh: 984,8K USD
  54. Oman: 973K USD
  55. Svizzera: 905,9K USD
  56. Cambogia: 900,6K USD
  57. Uganda: 833,6K USD
  58. Sri Lanka: 826K USD
  59. Pakistan: 825,6K USD
  60. Mozambico: 786,2K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Afghanistan 123,1 Mln USD 21,7%
2 India 77,6 Mln USD 13,7%
3 Indonesia 57,1 Mln USD 10%
4 Cina 33,7 Mln USD 5,9%
5 Brasile 33 Mln USD 5,8%
6 Thailandia 31,2 Mln USD 5,5%
7 Germania 21,2 Mln USD 3,7%
8 Grecia 18,7 Mln USD 3,3%
9 Francia 11,7 Mln USD 2,1%
10 Spagna 10,2 Mln USD 1,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 190,5 Mln USD 33,5%
2 Stati Uniti 43,6 Mln USD 7,7%
3 Cina 40,8 Mln USD 7,2%
4 Portogallo 31,8 Mln USD 5,6%
5 Germania 23 Mln USD 4,1%
6 Francia 18,2 Mln USD 3,2%
7 Spagna 17,5 Mln USD 3,1%
8 Arabia Saudita 17,2 Mln USD 3%
9 Vietnam 15,4 Mln USD 2,7%
10 Svizzera 11,5 Mln USD 2%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N359039 U.S. CBP 11 marzo 2026 · 1301.90.91.90

    The tariff classification of Frankincense Resins from the Sultanate of Oman

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Antidumping

    Oleoresin Paprika From India: Antidumping Duty Order and Countervailing Duty Order

    FR Doc. 2026-20690 · 91 FR 64344 · Fonte: federalregister.gov

  2. US Antidumping

    Oleoresin Paprika From India: Final Affirmative Determination of Sales at Less Than Fair Value and Final Negative Determination of Critical Circumstances

    FR Doc. 2026-17047 · 91 FR 54302 · Fonte: federalregister.gov

  3. US Dazio compensativo

    Oleoresin Paprika From India: Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Final Affirmative Critical Circumstances Determination, in Part

    FR Doc. 2026-17048 · 91 FR 54300 · Fonte: federalregister.gov

  4. US Modifica tariffaria

    Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy To Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced With Forced Labor

    FR Doc. 2026-15181 · 91 FR 47318 · Fonte: federalregister.gov

  5. US Antidumping

    Oleoresin Paprika From India: Preliminary Affirmative Determination of Sales at Less Than Fair Value, Preliminary Negative Determination of Critical Circumstances, Postponement of Final Determination, and Extension of Provisional Measures

    FR Doc. 2026-06450 · 91 FR 16636 · Fonte: federalregister.gov

  6. US Antidumping

    Oleoresin Paprika From India: Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination, Preliminary Affirmative Critical Circumstances Determination, In Part, and Alignment of Final Determination With Final Antidumping Duty Determination

    FR Doc. 2026-02345 · 91 FR 5427 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1301.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 1301.90 in 8 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1301.90 nell’UE hanno raggiunto 78,4 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Brasile ne ha fornito il 29%, davanti all’India.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 568 Mln USD (−9,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Afghanistan (123,1 Mln USD), davanti all’India.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «gomma lacca: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1301.90 del Sistema armonizzato (voce 1301), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «gomma lacca: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1301.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «gomma lacca: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1301.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «gomma lacca: altri»?

L’Afghanistan, con 123,1 Mln USD nel 2024 (il 21,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mln USD (lo 0,5% del totale mondiale) e si colloca al 25º posto su 134 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1301.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1301.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Brasile (29%), l’India (25%) e la Somalia (7%), su importazioni totali per 78,4 Mln €.

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