Voce · Capitolo 20
2007: Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
3 sottovoci compongono la voce 2007, nel capitolo 20 (preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 3
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 676K USD676K USD+15 Mln USD+61 Mln USD+> 276 Mln USD
Esportazioni: 179
- Francia: 566 Mln USD
- Italia: 361 Mln USD
- Turchia: 342 Mln USD
- Germania: 286 Mln USD
- Belgio: 279 Mln USD
- Spagna: 276 Mln USD
- Cile: 160 Mln USD
- Stati Uniti: 151 Mln USD
- Paesi Bassi: 147 Mln USD
- Polonia: 146 Mln USD
- India: 121 Mln USD
- Austria: 117 Mln USD
- Grecia: 102 Mln USD
- Canada: 98 Mln USD
- Cina: 86 Mln USD
- Messico: 80 Mln USD
- Egitto: 65 Mln USD
- Costa Rica: 61 Mln USD
- Thailandia: 58 Mln USD
- Sudafrica: 54 Mln USD
- Danimarca: 54 Mln USD
- Ecuador: 42 Mln USD
- Regno Unito: 41 Mln USD
- Svezia: 39 Mln USD
- Serbia: 36 Mln USD
- Nuova Zelanda: 35 Mln USD
- Cechia: 33 Mln USD
- Russia: 33 Mln USD
- Argentina: 30 Mln USD
- Taiwan: 30 Mln USD
- Svizzera: 28 Mln USD
- Malaysia: 27 Mln USD
- Indonesia: 26 Mln USD
- Croazia: 26 Mln USD
- Brasile: 25 Mln USD
- Vietnam: 22 Mln USD
- Filippine: 21 Mln USD
- Guatemala: 21 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 19 Mln USD
- Ucraina: 19 Mln USD
- Bulgaria: 18 Mln USD
- Slovacchia: 17 Mln USD
- Colombia: 16 Mln USD
- Lettonia: 15 Mln USD
- Ungheria: 14 Mln USD
- Eswatini: 13 Mln USD
- Perù: 11 Mln USD
- Australia: 11 Mln USD
- Siria: 11 Mln USD
- Corea del Sud: 9 Mln USD
- Moldavia: 9 Mln USD
- Portogallo: 9 Mln USD
- Armenia: 8 Mln USD
- Israele: 8 Mln USD
- Iran: 7 Mln USD
- Romania: 7 Mln USD
- Irlanda: 7 Mln USD
- Giappone: 7 Mln USD
- Arabia Saudita: 6 Mln USD
- Libano: 6 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2 Mln USD2 Mln USD+14 Mln USD+40 Mln USD+> 154 Mln USD
Importazioni: 220
- Stati Uniti: 641 Mln USD
- Germania: 498 Mln USD
- Francia: 290 Mln USD
- Paesi Bassi: 210 Mln USD
- Regno Unito: 200 Mln USD
- Canada: 196 Mln USD
- Belgio: 154 Mln USD
- Italia: 142 Mln USD
- Spagna: 103 Mln USD
- Austria: 96 Mln USD
- Australia: 92 Mln USD
- Cina: 75 Mln USD
- Cechia: 68 Mln USD
- Polonia: 68 Mln USD
- Arabia Saudita: 67 Mln USD
- Russia: 59 Mln USD
- Portogallo: 59 Mln USD
- Giappone: 53 Mln USD
- Svizzera: 52 Mln USD
- Svezia: 51 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 48 Mln USD
- Messico: 40 Mln USD
- Corea del Sud: 39 Mln USD
- Malaysia: 36 Mln USD
- Danimarca: 36 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 35 Mln USD
- Finlandia: 34 Mln USD
- Israele: 34 Mln USD
- Irlanda: 33 Mln USD
- Romania: 32 Mln USD
- Ungheria: 31 Mln USD
- Indonesia: 31 Mln USD
- Kazakistan: 31 Mln USD
- Guatemala: 30 Mln USD
- Slovacchia: 29 Mln USD
- Brasile: 26 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 24 Mln USD
- Cile: 24 Mln USD
- Singapore: 20 Mln USD
- Grecia: 20 Mln USD
- Nuova Zelanda: 19 Mln USD
- Sudafrica: 18 Mln USD
- Kuwait: 17 Mln USD
- Thailandia: 17 Mln USD
- Croazia: 17 Mln USD
- Slovenia: 16 Mln USD
- Vietnam: 16 Mln USD
- Ecuador: 16 Mln USD
- El Salvador: 15 Mln USD
- Ucraina: 15 Mln USD
- Turchia: 15 Mln USD
- Taiwan: 14 Mln USD
- Lituania: 14 Mln USD
- Colombia: 14 Mln USD
- Norvegia: 14 Mln USD
- India: 13 Mln USD
- Marocco: 13 Mln USD
- Estonia: 13 Mln USD
- Filippine: 13 Mln USD
- Serbia: 12 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 566 Mln USD | 12,7% | |
| 2 | 361 Mln USD | 8,1% | |
| 3 | 342 Mln USD | 7,7% | |
| 4 | 286 Mln USD | 6,4% | |
| 5 | 279 Mln USD | 6,3% | |
| 6 | 276 Mln USD | 6,2% | |
| 7 | 160 Mln USD | 3,6% | |
| 8 | 151 Mln USD | 3,4% | |
| 9 | 147 Mln USD | 3,3% | |
| 10 | 146 Mln USD | 3,3% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 Mln USD | 14,4% | |
| 2 | 498 Mln USD | 11,2% | |
| 3 | 290 Mln USD | 6,5% | |
| 4 | 210 Mln USD | 4,7% | |
| 5 | 200 Mln USD | 4,5% | |
| 6 | 196 Mln USD | 4,4% | |
| 7 | 154 Mln USD | 3,5% | |
| 8 | 142 Mln USD | 3,2% | |
| 9 | 103 Mln USD | 2,3% | |
| 10 | 96 Mln USD | 2,2% |
La voce 2007 si articola in 15 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dal 15% al 24%. 9 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2007 in 26 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 58,5% (media del 54%). 2 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 2007 comprende 20 linee tariffarie e il dazio generale va dallo 0% al 14%. Una di esse è esente da dazio.
La voce 2007 si articola in 120 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi va dal 14% al 20%. 85 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 2007 ha raggiunto 4 Mld USD, con un aumento del 2,1% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Francia, con il 12,7% del totale, davanti all’Italia.
Il primo importatore sono gli Stati Uniti (641 Mln USD).
L’Italia si colloca al 2º posto tra 179 paesi esportatori, con 361 Mln USD.
L’Italia ha importato per 142 Mln USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 200510, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 200510 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 200710, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 200710 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 e 200971, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Note complementari
1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 20019050 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899,
0,95 per i prodotti delle altre voci.
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
prodotti a base di foglie di vite,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.
b) L'espressione "valore Brix" utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
3. I prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
Ananassi e uve: 13 %,
altra frutta, compresi i miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 20083011 a 20083039, da 20084011 a 20084039, da 20085011 a 20085059, da 20086011 a 20086039, da 20087011 a 20087059, da 20088011 a 20088039, da 20089311 a 20089329, 20089712 a 20089738 e da 20089911 a 20089940 si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.
a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi:
succo di limone o di pomodoro: 3,
succo di uva: 15,
succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Ai fini delle sottovoci 20096951 e 20096971 per "succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)", si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui l'indicazione numerica indicata dal refrattometro - utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 - ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 e 20099097, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 e 20089797, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o…»?
Queste merci rientrano nella voce 2007 del Sistema armonizzato (capitolo 20), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «confetture, gelatine, marmellate, puree e paste…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2007 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 15% al 24% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «confetture, gelatine, marmellate, puree e paste…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2007 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 58,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «confetture, gelatine, marmellate, puree e paste…»?
La Francia, con 566 Mln USD nel 2024 (il 12,7% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 361 Mln USD (l’8,1% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 179 paesi esportatori.