Voce · Capitolo 20
2009: Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
17 sottovoci compongono la voce 2009, nel capitolo 20 (preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 17
- 2009.11Succhi di frutta o di frutta a guscio: succo di arancia, congelatoSucco d'arancia congelato
- 2009.12non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20Succo d'arancia non congelato (Brix ≤20)
- 2009.19Succhi di frutta o di frutta a guscio: succo di arancia, altriSucco d'arancia, altro
- 2009.21di un valore Brix inferiore o uguale a 20
- 2009.29Succo di pompelmo; succo di pomelo: altri
- 2009.31di un valore Brix inferiore o uguale a 20
- 2009.39Succo di altro agrumi: altri
- 2009.41di un valore Brix inferiore o uguale a 20
- 2009.49Succhi di frutta o di frutta a guscio: succo di ananasso, altri
- 2009.50Succhi di frutta o di frutta a guscio: succo di pomodoro
- 2009.61di un valore Brix inferiore o uguale a 30
- 2009.69Succo di uva (compreso il mosto di uva): altri
- 2009.71di un valore Brix inferiore o uguale a 20
- 2009.79Succhi di frutta o di frutta a guscio: succo di mela, altriSucco di mela, altro
- 2009.81Succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); succo di mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea)
- 2009.89Succo di altra singola frutta, frutta a guscio o di altri: altriSucchi di frutta o verdura, altri
- 2009.90Succhi di frutta o di frutta a guscio: miscugli di succhiMiscele di succhi
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 4 Mln USD4 Mln USD+43 Mln USD+298 Mln USD+> 925 Mln USD
Esportazioni: 190
- Brasile: 3 Mld USD
- Spagna: 1 Mld USD
- Paesi Bassi: 1 Mld USD
- Cina: 981 Mln USD
- Germania: 953 Mln USD
- Thailandia: 925 Mln USD
- Polonia: 881 Mln USD
- Messico: 842 Mln USD
- Turchia: 775 Mln USD
- Stati Uniti: 763 Mln USD
- Italia: 737 Mln USD
- Austria: 512 Mln USD
- Sudafrica: 451 Mln USD
- Israele: 421 Mln USD
- Vietnam: 412 Mln USD
- Argentina: 383 Mln USD
- Belgio: 347 Mln USD
- Arabia Saudita: 305 Mln USD
- Egitto: 298 Mln USD
- Filippine: 293 Mln USD
- Costa Rica: 262 Mln USD
- Cile: 262 Mln USD
- Canada: 245 Mln USD
- Ucraina: 234 Mln USD
- Irlanda: 234 Mln USD
- Francia: 228 Mln USD
- Ungheria: 149 Mln USD
- Indonesia: 135 Mln USD
- Perù: 111 Mln USD
- Moldavia: 97 Mln USD
- Grecia: 95 Mln USD
- Regno Unito: 87 Mln USD
- Danimarca: 83 Mln USD
- India: 78 Mln USD
- Cipro: 78 Mln USD
- Guatemala: 71 Mln USD
- Australia: 67 Mln USD
- Uzbekistan: 60 Mln USD
- Pakistan: 59 Mln USD
- Portogallo: 56 Mln USD
- Kuwait: 53 Mln USD
- Nuova Zelanda: 53 Mln USD
- Serbia: 53 Mln USD
- Corea del Sud: 51 Mln USD
- Iran: 48 Mln USD
- Giappone: 44 Mln USD
- Singapore: 43 Mln USD
- Russia: 41 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 38 Mln USD
- Taiwan: 33 Mln USD
- Ecuador: 33 Mln USD
- Svizzera: 31 Mln USD
- Malaysia: 31 Mln USD
- Cechia: 31 Mln USD
- Kenya: 31 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 27 Mln USD
- Sri Lanka: 26 Mln USD
- Marocco: 22 Mln USD
- Georgia: 21 Mln USD
- Honduras: 21 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 8 Mln USD8 Mln USD+40 Mln USD+144 Mln USD+> 862 Mln USD
Importazioni: 224
- Stati Uniti: 4 Mld USD
- Paesi Bassi: 2 Mld USD
- Germania: 1 Mld USD
- Francia: 1 Mld USD
- Regno Unito: 921 Mln USD
- Belgio: 869 Mln USD
- Cina: 862 Mln USD
- Giappone: 815 Mln USD
- Canada: 621 Mln USD
- Austria: 444 Mln USD
- Polonia: 436 Mln USD
- Spagna: 403 Mln USD
- Italia: 356 Mln USD
- Arabia Saudita: 315 Mln USD
- Irlanda: 305 Mln USD
- Corea del Sud: 269 Mln USD
- Russia: 269 Mln USD
- Australia: 237 Mln USD
- Svezia: 188 Mln USD
- Danimarca: 173 Mln USD
- Sudafrica: 171 Mln USD
- Israele: 152 Mln USD
- Turchia: 144 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 143 Mln USD
- Svizzera: 136 Mln USD
- Portogallo: 130 Mln USD
- Yemen: 110 Mln USD
- Cechia: 106 Mln USD
- Finlandia: 101 Mln USD
- Grecia: 95 Mln USD
- Taiwan: 94 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 92 Mln USD
- Ungheria: 89 Mln USD
- Messico: 84 Mln USD
- Singapore: 80 Mln USD
- Cile: 75 Mln USD
- Romania: 75 Mln USD
- Kuwait: 73 Mln USD
- Norvegia: 70 Mln USD
- Thailandia: 69 Mln USD
- Kazakistan: 63 Mln USD
- Oman: 59 Mln USD
- Slovacchia: 53 Mln USD
- Slovenia: 50 Mln USD
- Malaysia: 49 Mln USD
- Nigeria: 47 Mln USD
- Brasile: 46 Mln USD
- Filippine: 46 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 45 Mln USD
- Croazia: 44 Mln USD
- Nuova Zelanda: 44 Mln USD
- Honduras: 42 Mln USD
- Giordania: 42 Mln USD
- Laos: 42 Mln USD
- Ucraina: 42 Mln USD
- Cipro: 40 Mln USD
- Libia: 39 Mln USD
- Botswana: 39 Mln USD
- Qatar: 38 Mln USD
- India: 36 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mld USD | 17,1% | |
| 2 | 1 Mld USD | 6,9% | |
| 3 | 1 Mld USD | 6,7% | |
| 4 | 981 Mln USD | 4,8% | |
| 5 | 953 Mln USD | 4,7% | |
| 6 | 925 Mln USD | 4,5% | |
| 7 | 881 Mln USD | 4,3% | |
| 8 | 842 Mln USD | 4,1% | |
| 9 | 775 Mln USD | 3,8% | |
| 10 | 763 Mln USD | 3,8% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mld USD | 20,6% | |
| 2 | 2 Mld USD | 10,2% | |
| 3 | 1 Mld USD | 6,7% | |
| 4 | 1 Mld USD | 5% | |
| 5 | 921 Mln USD | 4,5% | |
| 6 | 869 Mln USD | 4,3% | |
| 7 | 862 Mln USD | 4,2% | |
| 8 | 815 Mln USD | 4% | |
| 9 | 621 Mln USD | 3,1% | |
| 10 | 444 Mln USD | 2,2% |
La voce 2009 si articola in 102 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dal 10,5% al 33,6%. 32 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2009 in 102 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 58,5%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 2009 comprende 31 linee tariffarie e il dazio generale è pari a zero. 3 di esse sono esenti da dazio. 28 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2009 si articola in 269 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi va dal 10% al 40%. 99 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 2009 ha raggiunto 20 Mld USD, con un aumento del 13,2% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è il Brasile, con il 17,1% del totale, davanti alla Spagna.
Il primo importatore sono gli Stati Uniti (4 Mld USD).
L’Italia si colloca al 11º posto tra 190 paesi esportatori, con 737 Mln USD.
L’Italia ha importato per 356 Mln USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 200510, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 200510 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 200710, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 200710 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 e 200971, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Note complementari
1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 20019050 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899,
0,95 per i prodotti delle altre voci.
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
prodotti a base di foglie di vite,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.
b) L'espressione "valore Brix" utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
3. I prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
Ananassi e uve: 13 %,
altra frutta, compresi i miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 20083011 a 20083039, da 20084011 a 20084039, da 20085011 a 20085059, da 20086011 a 20086039, da 20087011 a 20087059, da 20088011 a 20088039, da 20089311 a 20089329, 20089712 a 20089738 e da 20089911 a 20089940 si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.
a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi:
succo di limone o di pomodoro: 3,
succo di uva: 15,
succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Ai fini delle sottovoci 20096951 e 20096971 per "succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)", si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui l'indicazione numerica indicata dal refrattometro - utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 - ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 e 20099097, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 e 20089797, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «succhi di frutta o di frutta a guscio»?
Queste merci rientrano nella voce 2009 del Sistema armonizzato (capitolo 20), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «succhi di frutta o di frutta a guscio» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2009 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 10,5% al 33,6% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «succhi di frutta o di frutta a guscio» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2009 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 58,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «succhi di frutta o di frutta a guscio»?
Il Brasile, con 3 Mld USD nel 2024 (il 17,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 737 Mln USD (il 3,6% del totale mondiale) e si colloca al 11º posto su 190 paesi esportatori.