Sottovoce · Capitolo 33 · Voce 3302

3302.90

3302.90: Miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri

Miscele odorifere non alimentari

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 3302.90 – miscele odorifere non alimentari – rientra nella voce 3302, nel capitolo 33.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3302 90 altri:
  2. 3302 90 10 Soluzioni alcoliche Esente—
  3. 3302 90 90 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,8 Mld €+6,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione26,52 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 135,1 Mln €feb 2024: 131,7 Mln €mar 2024: 144,2 Mln €apr 2024: 130,5 Mln €mag 2024: 138,3 Mln €giu 2024: 137,8 Mln €lug 2024: 145,1 Mln €ago 2024: 134,7 Mln €set 2024: 140,8 Mln €ott 2024: 150 Mln €nov 2024: 120,8 Mln €dic 2024: 115,3 Mln €gen 2025: 143,9 Mln €feb 2025: 142,1 Mln €mar 2025: 145,7 Mln €apr 2025: 150,8 Mln €mag 2025: 132,8 Mln €giu 2025: 126,7 Mln €lug 2025: 150,2 Mln €ago 2025: 131,1 Mln €set 2025: 144,8 Mln €ott 2025: 141,1 Mln €nov 2025: 126,6 Mln €dic 2025: 122,9 Mln €gen 2026: 142,4 Mln €feb 2026: 145,8 Mln €mar 2026: 164,1 Mln €apr 2026: 152,1 Mln €mag 2026: 137,3 Mln €giu 2026: 169,9 Mln €lug 2026: 167 Mln €ago 2026: 145,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 1,1 Mld € 61,7% +6,1%
Regno Unito 407,6 Mln € 23,2% +14,1%
Stati Uniti 149,6 Mln € 8,5% -14%
Singapore 32,7 Mln € 1,9% +697,7%
Cina 18,6 Mln € 1,1% -8,5%
Turchia 15,3 Mln € 0,9% -22,4%
Giappone 9,7 Mln € 0,5% -6,1%
Messico 9,4 Mln € 0,5% +69,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3302.90 · 11,1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 238K USD238K USD+5,1 Mln USD+83,1 Mln USD+> 1 Mld USD

Esportazioni: 169
  1. Francia: 2,1 Mld USD
  2. Svizzera: 1,5 Mld USD
  3. Singapore: 1,2 Mld USD
  4. Germania: 1,2 Mld USD
  5. Stati Uniti: 1 Mld USD
  6. Paesi Bassi: 752,7 Mln USD
  7. Regno Unito: 592,7 Mln USD
  8. Spagna: 519,7 Mln USD
  9. Cina: 392 Mln USD
  10. India: 367,3 Mln USD
  11. Turchia: 205,7 Mln USD
  12. Italia: 165,5 Mln USD
  13. Messico: 153,6 Mln USD
  14. Giappone: 146,4 Mln USD
  15. Indonesia: 135,8 Mln USD
  16. RAS di Hong Kong: 99,3 Mln USD
  17. Malaysia: 83,1 Mln USD
  18. Polonia: 47,3 Mln USD
  19. Colombia: 44,2 Mln USD
  20. Emirati Arabi Uniti: 39,7 Mln USD
  21. Brasile: 31,4 Mln USD
  22. Honduras: 28,7 Mln USD
  23. Bulgaria: 25,4 Mln USD
  24. Belgio: 23,7 Mln USD
  25. Corea del Sud: 19 Mln USD
  26. Thailandia: 16,4 Mln USD
  27. Argentina: 14,1 Mln USD
  28. Grecia: 13,1 Mln USD
  29. Austria: 12,2 Mln USD
  30. Lettonia: 11,2 Mln USD
  31. Canada: 10 Mln USD
  32. Romania: 9,9 Mln USD
  33. Sudafrica: 9,5 Mln USD
  34. Lituania: 8 Mln USD
  35. Israele: 7,5 Mln USD
  36. Croazia: 6,6 Mln USD
  37. Cechia: 6,5 Mln USD
  38. Irlanda: 6,5 Mln USD
  39. Australia: 6,4 Mln USD
  40. Ungheria: 5,7 Mln USD
  41. Cile: 5,1 Mln USD
  42. Portogallo: 4,5 Mln USD
  43. Egitto: 4,4 Mln USD
  44. Costa Rica: 3,9 Mln USD
  45. Taiwan: 3,3 Mln USD
  46. Guatemala: 2,9 Mln USD
  47. Senegal: 2,9 Mln USD
  48. Tunisia: 2,7 Mln USD
  49. Estonia: 2,6 Mln USD
  50. Finlandia: 2,5 Mln USD
  51. Eswatini: 2,4 Mln USD
  52. Uruguay: 2,4 Mln USD
  53. Danimarca: 2,4 Mln USD
  54. Cipro: 2,2 Mln USD
  55. Slovenia: 2,1 Mln USD
  56. Arabia Saudita: 2 Mln USD
  57. Norvegia: 2 Mln USD
  58. Nuova Zelanda: 1,9 Mln USD
  59. Russia: 1,9 Mln USD
  60. Georgia: 1,8 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 2,1 Mld USD 19,1%
2 Svizzera 1,5 Mld USD 13,3%
3 Singapore 1,2 Mld USD 11%
4 Germania 1,2 Mld USD 10,4%
5 Stati Uniti 1 Mld USD 9,4%
6 Paesi Bassi 752,7 Mln USD 6,8%
7 Regno Unito 592,7 Mln USD 5,3%
8 Spagna 519,7 Mln USD 4,7%
9 Cina 392 Mln USD 3,5%
10 India 367,3 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 937 Mln USD 8,4%
2 Emirati Arabi Uniti 741 Mln USD 6,7%
3 Spagna 658 Mln USD 5,9%
4 Germania 595,6 Mln USD 5,4%
5 Italia 472,1 Mln USD 4,2%
6 Messico 419,1 Mln USD 3,8%
7 Thailandia 393,9 Mln USD 3,5%
8 Indonesia 389,3 Mln USD 3,5%
9 Vietnam 378,7 Mln USD 3,4%
10 Polonia 364,1 Mln USD 3,3%

Decisioni vincolanti per merci simili 11

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N334106 U.S. CBP 9 agosto 2023 · 3302.90.10.50

    The tariff classification of essential oil blends from Spain

  • N319445 U.S. CBP 27 maggio 2021 · 3302.90.10.50

    The tariff classification of an aromatherapy inhaler and fragrance inserts from Canada

  • H304957 U.S. CBP 20 ottobre 2020 · 3302.90.10.50

    Application for Further Review of Protest Number 0901-18-100238; tariff classification of electronic cigarette flavoring liquids

  • H280915 U.S. CBP 24 luglio 2017 · 3302.90.10.50

    Modification of NY 818805 classification of Musk 50/DEP/BB/IPM (Chemical Name – 1,3,4,6,7,8-Hexamethyl-Cyclopenta(G)-2-Benzopyran; CAS 1222-05-5)

  • H267036 U.S. CBP 3 luglio 2017 · 3302.90.10.50

    Protest and Application for Further Review of Protest No. 4601-15-100529; Astromusk Concentrate Combined with One of Four Solvents (BB, DEP, DPG, or IPM)

  • N282441 U.S. CBP 7 febbraio 2017 · 3302.90.10.50

    The tariff classification of AlphaImprove 4D Hair from Brazil

  • 600015521 HMRC 9 luglio 2026 – 8 luglio 2029 · 3302 90 90 00

    A mixture, containing food-grade flavourings with diluents & carriers, intended for E-cigarette & Vape Fluid style products. The product is flavoured/scented to resemble a berry fruit jam and toasted bread mixture. It is in the form of a transparent viscous liquid.

  • 600015523 HMRC 9 luglio 2026 – 8 luglio 2029 · 3302 90 90 00

    A mixture, containing food-grade flavourings with diluents & carriers, intended for E-cigarette & Vape Fluid style products. The product is watermelon flavour, in the form of a largely transparent, off-yellow liquid.

  • 600014178 HMRC 8 dicembre 2025 – 7 dicembre 2028 · 3302 90 90 00

    A preparation made from a mixture of odoriferous substances and solvent. This product will be used to provide flavour and fragrance in toothpastes and mouthwashes.

11 decisioni in totale per questo codice

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3302.90 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3302.90 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3302.90 per 1,8 Mld € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 26,52 € al kg; la Svizzera ne ha fornito il 62%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 11,1 Mld USD, con un aumento del 10,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Francia, con il 19,1% del totale, davanti alla Svizzera.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3302.90 del Sistema armonizzato (voce 3302), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3302.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3302.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri»?

La Francia, con 2,1 Mld USD nel 2024 (il 19,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 165,5 Mln USD (l’1,5% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 169 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «miscele odorifere non alimentari»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Svizzera (62%), il Regno Unito (23%) e gli Stati Uniti (9%), su importazioni totali per 1,8 Mld €.

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