Sottovoce · Capitolo 87 · Voce 8704

8704.10

8704.10: Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

Dumper fuoristrada

La sottovoce SA 8704.10 – dumper fuoristrada – rientra nella voce 8704, nel capitolo 87.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 9
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8704 10 Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:
  2. 8704 10 10 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla Esentep/st
  3. 8704 10 90 altri Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi533,8 Mln €+2,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,17 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 42,3 Mln €feb 2024: 29,4 Mln €mar 2024: 31,6 Mln €apr 2024: 51,4 Mln €mag 2024: 41,5 Mln €giu 2024: 44,5 Mln €lug 2024: 45 Mln €ago 2024: 34,6 Mln €set 2024: 48,2 Mln €ott 2024: 41,9 Mln €nov 2024: 51 Mln €dic 2024: 31,6 Mln €gen 2025: 48,8 Mln €feb 2025: 38,8 Mln €mar 2025: 46,1 Mln €apr 2025: 39,6 Mln €mag 2025: 42,9 Mln €giu 2025: 41,6 Mln €lug 2025: 44,2 Mln €ago 2025: 45,5 Mln €set 2025: 59,7 Mln €ott 2025: 39,9 Mln €nov 2025: 37,7 Mln €dic 2025: 37,9 Mln €gen 2026: 33,6 Mln €feb 2026: 49,8 Mln €mar 2026: 49,1 Mln €apr 2026: 46,3 Mln €mag 2026: 54 Mln €giu 2026: 39,8 Mln €lug 2026: 43,2 Mln €ago 2026: 43 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 188,8 Mln € 35,4% +15,4%
Giappone 128,1 Mln € 24% +15,1%
Sudafrica 53 Mln € 9,9% +0,9%
Cina 39,9 Mln € 7,5% +20,2%
Stati Uniti 39,3 Mln € 7,4% -10,9%
Norvegia 26,7 Mln € 5% +3,8%
India 25,1 Mln € 4,7% -41,6%
Corea del Sud 8,6 Mln € 1,6% -34,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8704.10 · 12,2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,5 Mln USD1,5 Mln USD+29,8 Mln USD+209,9 Mln USD+> 1,3 Mld USD

Esportazioni: 110
  1. Stati Uniti: 2,8 Mld USD
  2. Cina: 2,1 Mld USD
  3. Regno Unito: 1,4 Mld USD
  4. Giappone: 1,3 Mld USD
  5. Svezia: 943,5 Mln USD
  6. India: 718,4 Mln USD
  7. Germania: 449,2 Mln USD
  8. Brasile: 277,6 Mln USD
  9. Sudafrica: 256,8 Mln USD
  10. Austria: 224,5 Mln USD
  11. Finlandia: 209,9 Mln USD
  12. Belgio: 153,4 Mln USD
  13. Paesi Bassi: 145,9 Mln USD
  14. Turchia: 135,1 Mln USD
  15. Thailandia: 116,3 Mln USD
  16. Norvegia: 103 Mln USD
  17. Canada: 102 Mln USD
  18. Kazakistan: 68,6 Mln USD
  19. Indonesia: 66,5 Mln USD
  20. Spagna: 63,1 Mln USD
  21. Francia: 61,5 Mln USD
  22. Italia: 58,6 Mln USD
  23. Estonia: 48,5 Mln USD
  24. Arabia Saudita: 39,4 Mln USD
  25. Australia: 37,2 Mln USD
  26. Zambia: 36,2 Mln USD
  27. Cile: 32,9 Mln USD
  28. Bielorussia: 29,8 Mln USD
  29. Danimarca: 29,4 Mln USD
  30. Singapore: 28,1 Mln USD
  31. Irlanda: 17,2 Mln USD
  32. Costa d’Avorio: 16,3 Mln USD
  33. Messico: 14,8 Mln USD
  34. Corea del Sud: 13,7 Mln USD
  35. Svizzera: 10 Mln USD
  36. Polonia: 9,1 Mln USD
  37. Romania: 8,6 Mln USD
  38. Nuova Caledonia: 8,2 Mln USD
  39. Ungheria: 8 Mln USD
  40. Burkina Faso: 7,8 Mln USD
  41. Emirati Arabi Uniti: 6,9 Mln USD
  42. Lesotho: 6 Mln USD
  43. Israele: 5,8 Mln USD
  44. Taiwan: 5,5 Mln USD
  45. Filippine: 4,6 Mln USD
  46. RAS di Hong Kong: 4,2 Mln USD
  47. Cechia: 4,1 Mln USD
  48. Nuova Zelanda: 3,9 Mln USD
  49. Portogallo: 3,8 Mln USD
  50. Ghana: 3,2 Mln USD
  51. Slovenia: 2,5 Mln USD
  52. Mauritius: 2,4 Mln USD
  53. Lussemburgo: 1,6 Mln USD
  54. Bosnia ed Erzegovina: 1,5 Mln USD
  55. Malaysia: 1,5 Mln USD
  56. Cipro: 1,3 Mln USD
  57. Slovacchia: 1,2 Mln USD
  58. Croazia: 1,2 Mln USD
  59. Angola: 1,2 Mln USD
  60. Costa Rica: 1,1 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 2,8 Mld USD 22,8%
2 Cina 2,1 Mld USD 17,3%
3 Regno Unito 1,4 Mld USD 11,4%
4 Giappone 1,3 Mld USD 10,7%
5 Svezia 943,5 Mln USD 7,7%
6 India 718,4 Mln USD 5,9%
7 Germania 449,2 Mln USD 3,7%
8 Brasile 277,6 Mln USD 2,3%
9 Sudafrica 256,8 Mln USD 2,1%
10 Austria 224,5 Mln USD 1,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 2 Mld USD 16,4%
2 Australia 1,2 Mld USD 9,9%
3 Canada 1 Mld USD 8,4%
4 Indonesia 655,9 Mln USD 5,4%
5 Cile 583,8 Mln USD 4,8%
6 Russia 577,7 Mln USD 4,7%
7 Mongolia 482,4 Mln USD 3,9%
8 Sudafrica 360,5 Mln USD 2,9%
9 Perù 278,2 Mln USD 2,3%
10 Emirati Arabi Uniti 243,5 Mln USD 2%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N359859 U.S. CBP 13 aprile 2026 · 8704.10.50.60

    The tariff classification of dumpers from Spain

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. US Antidumping

    Certain Brake Drums From the People's Republic of China: Initiation of Circumvention Inquiry on the Antidumping and Countervailing Duty Orders

    FR Doc. 2026-01598 · 91 FR 3435 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8704.10 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 8704.10 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8704.10 nell’UE hanno raggiunto 533,8 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 35%, davanti al Giappone.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 12,2 Mld USD (−4,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (2,8 Mld USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8704.10 del Sistema armonizzato (voce 8704), nella sezione XVII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers»…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8704.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers»…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8704.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers»…»?

Gli Stati Uniti, con 2,8 Mld USD nel 2024 (il 22,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 58,6 Mln USD (lo 0,5% del totale mondiale) e si colloca al 22º posto su 110 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «dumper fuoristrada»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (35%), il Giappone (24%) e la Sudafrica (10%), su importazioni totali per 533,8 Mln €.

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