Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 5602.90
5602.90.00.00.02: Felt, n.e.s. - Felt of fine coney, impregnated, coated, covered or molded
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
5602.90 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: altri
Linee tariffarie (CCG): 5602.90
- 5602.90.00.00.01Felt, n.e.s. - Felt of wool, impregnated, coated, covered or worked
- 5602.90.00.00.02Felt, n.e.s. - Felt of fine coney, impregnated, coated, covered or molded
- 5602.90.00.00.03Felt, n.e.s. - Felt of coarse hair, impregnated, coated, covered or Compositor
- 5602.90.00.99.99Felt, n.e.s. - Other
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di prodotti cosmetici del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
b) i prodotti tessili della voce 5811;
c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV);
f) gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini e gli inserti per pannolini nonché oggetti simili della voce 9619.
2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:
a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.
Nella tariffa doganale comune del CCG, 5602.90.00.00.02 è una delle 4 linee della sottovoce 5602.90, feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: altri.
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6,7%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 6,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 26%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 5,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6,7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 5602.90 per 5 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 5602.90.00.00.02?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 5602.90, nel 2024 il primo fornitore è la Cina (1 Mln USD).