Tariffa doganale del Messico (TIGIE) · frazione tariffaria · HS 3003.20
3003.20.01.00: Medicamentos a base de dos o más antibióticos, aún cuando contengan vitaminas u otros productos.
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Messico (TIGIE), in vigore dal 14 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
- 3003.20 Los demás, que contengan antibióticos.
- 3003.20.01 Medicamentos a base de dos o más antibióticos, aún cuando contengan vitaminas u otros productos.
- 3003.20.01.00 Medicamentos a base de dos o más antibióticos, aún cuando contengan vitaminas u otros productos.
Quanto si paga
Importazione: Messico
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3003.20 Medicamenti: altri, contenenti antibiotici
Linee tariffarie (Messico): 3003.20
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
b) prodotti, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), contenenti nicotina e destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo (voce 2404);
c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502); oppure
ij) reattivi per diagnostica della voce 3822.
2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati»:
1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b) come «prodotti miscelati»:
1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
e) placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi, anche contenenti principi attivi;
f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;
l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.
Note di sottovoci
1. Ai fini delle sottovoci 300213 e 300214, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati», prodotti puri, contenenti o meno impurità;
b) come «prodotti miscelati»:
1) i prodotti della precedente lettera a) disciolti in acqua o in altri solventi;
2) i prodotti delle precedenti lettere a) e b) 1), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; e
3) i prodotti delle precedenti lettere a), b) 1) e b) 2) con un altro additivo.
2. Le sottovoci 300360 e 300460 comprendono medicamenti contenenti artemisinina (DCI) per assunzione orale combinata con altri principi attivi o contenenti uno dei seguenti principi attivi, combinati o meno con altri principi attivi: amodiachina (DCI); acido artelinico o suoi sali; artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI); artesunato (DCI); clorochina (DCI); diidroartemisinina (DCI); lumefantrina (DCI); meflochina (DCI); piperachina (DCI); pirimetamina (DCI) o sulfadoxina (DCI).
La frazione tariffaria 3003.20.01.00 è una linea della tariffa doganale del Messico (TIGIE) che rientra nella sottovoce SA 3003.20 (medicamenti: altri, contenenti antibiotici).
Il dazio all’importazione (IGI) è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in Kg.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.
Il Messico ha importato merci della sottovoce 3003.20 per 19 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Cina, mentre l’Italia si colloca al 2º posto con 3 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per la frazione tariffaria 3003.20.01.00?
Il dazio all’importazione (IGI) nella tariffa doganale del Messico (TIGIE) è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è Kg. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci il Messico?
Per l’intera sottovoce 3003.20, nel 2024 il primo fornitore è la Cina (14 Mln USD), davanti all’Italia.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 3003.20, nel 2024 l’Italia si colloca al 2º posto tra i fornitori del Messico, con 3 Mln USD.