Tariffa doganale della Nuova Zelanda · codice tariffario · HS 4203.21
4203.21.09.02: SKI GLOVES
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale della Nuova Zelanda, in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nuova Zelanda
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
4203.21 speciali per praticare gli sport
Linee tariffarie (Nuova Zelanda): 4203.21
- 4203.21.01.02LEATHER GLOVES MITTENS OR MITTS PADDED FOR USE IN SOFTBALL OR BASEBALL
- 4203.21.01.04BOXING GLOVES
- 4203.21.01.06ICE HOCKEY GLOVES
- 4203.21.01.09SKI GLOVES ETC PADDED OF LEATHER
- 4203.21.01.12BATTING GLOVES
- 4203.21.01.14WICKET KEEPING GLOVES
- 4203.21.01.16FOOTBALL GOALKEEPING GLOVES
- 4203.21.01.29OTHER PADDED SPORTS GLOVES
- 4203.21.09.02SKI GLOVES
- 4203.21.09.06MOTORCYCLE GLOVES
- 4203.21.09.09OTHER GLOVES ETC NOT PADDED OF LEATHER FOR SPORTS
Note legali
Note
1. Ai fini del presente capitolo i termini «cuoio o pelli» comprendono cuoi e pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
g) i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.
3.
A) Oltre alle disposizioni della precedente nota 2, la voce 4202 non comprende:
a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);
b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).
B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
4. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).
Nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, 4203.21.09.02 è una delle 11 linee della sottovoce 4203.21, speciali per praticare gli sport.
Il dazio normale (Normal Tariff) è pari al 5%; le quantità si dichiarano in NPR.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 9%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 9%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 12,5% al 16%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Nuova Zelanda ha importato merci della sottovoce 4203.21 per 2 Mln USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice tariffario 4203.21.09.02?
Il dazio normale (Normal Tariff) nella tariffa doganale della Nuova Zelanda è pari al 5%; l’unità supplementare è NPR. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.