Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 2005.91
2005.91.00.00.00: Diğer sebzeler ve sebze karışımları: bambu filizi
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır - lanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozis- yonundaki ürünler hariç) :
- Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
- 2005.91.00.00.00 Bambu filizi
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 1
- Controllo all’importazioneDiğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)); değişik: RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 39% |
| accordo Turchia–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo Turchia–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Turchia–Venezuela | Venezuela | Esente |
| accordi con UE e Regno Unito | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 24Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | 39% |
| TPS-OIC | Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e altri 8Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Kuwait, Malaysia, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar | 39% |
| D-8 | Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan | 39% |
| accordo Turchia–Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | 39% |
| accordo Turchia–Georgia | Georgia | 39% |
| accordo Turchia–Corea del Sud | Corea del Sud | 39% |
| accordo Turchia–Malaysia | Malaysia | 39% |
| accordo Turchia–Kosovo | Kosovo | 39% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2005.91 Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi: germogli di bambù
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N337285 U.S. CBP
The tariff classification of seasoned bamboo shoots from China
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 200510, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 200510 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 200710, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 200710 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 e 200971, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Il codice GTİP 2005.91.00.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale turca nella sottovoce SA 2005.91 (altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi: germogli di bambù).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 39%.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 17,6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% all’11,2%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 13,4% al 13,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 25%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 40% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 2005.91 per 14,9K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 2005.91.00.00.00?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 39%. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.