Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 2934.99
2934.99.60.10.13: Altri composti eterociclici: Tenalidin tartaratları ve maleatları
Altri composti eterociclici
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
- Diğerleri:
- 2934.99 Diğerleri:
- Klorprotiksen (INN); tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları; Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil- 7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido -8-oxo- 5-thia-1-azasiklo[4.2.0] oct-2-ene-2-karboksilik asidin esterleri ve tuzları; 1-[2- (1,3-Dioksan-2-yl) etil]-2-metilpridinyum bromür:
- Klorprotiksen (INN); tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :
- 2934.99.60.10.13 Tenalidin tartaratları ve maleatları
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 1
- Controllo all’importazioneNükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”, 2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”, 2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”, 2934.91.00.00.14 “Cloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.15 “Dextromoramide (INN)”, 2934.91.00.00.16 “Haloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)” 2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”, 2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN)”, 2934.91.00.00.24 “Sufentanil (INN)” hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)); değişik: RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Aliquote preferenziali per paese
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2934.99 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica: altri, altri
Linee tariffarie (Turchia): 2934.99
- 2934.99.60.10.11Klorprotiksen
- 2934.99.60.10.12Klorprotiksen: tenalidin
- 2934.99.60.10.13Tenalidin tartaratları ve maleatları
- 2934.99.60.90.00Klorprotiksen: diğerleri
- 2934.99.90.10.00Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, sültonlar ve sültamlar
- 2934.99.90.20.00Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, tiofen
- 2934.99.90.30.11Monotinler; Nükleik asit ve tuzları: monotinler
- 2934.99.90.30.12Nükleik asit ve tuzları
- 2934.99.90.90.12Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, morfolin propiyonitril
- 2934.99.90.90.13Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, tiyokonazol
- 2934.99.90.90.14Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H) '-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
- 2934.99.90.90.15Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, chlozolinate
- 2934.99.90.90.21Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, aspartam Asesülfam Tuzu
- 2934.99.90.90.22Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, tianeptine ve tuzları
- 2934.99.90.90.24Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri, 4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
- 2934.99.90.90.27Nükleik asitler ve bunların tuzları,: diğerleri
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N364523 U.S. CBP
The tariff classification of Suzetrigine (CAS No. 2649467-58-1) imported in bulk powder form, from India
- N357497 U.S. CBP
The tariff classification of Elinzanetant (CAS No. 929046-33-3) in bulk form and LYNKUET® (E linzanetant) Capsules in dosage form, from Germany
- N354921 U.S. CBP
The tariff classification of Terazosin Hydrochloride Anhydrous (CAS No. 63074-08-8) in bulk form, from Germany
- N353870 U.S. CBP
The tariff classification of Cabotegravir (CAS No. 1051375-10-0) in bulk powder form, from Brazil
- 600011586 HMRC
DNA is a double-stranded molecule forming a double helix. Each strand is made up of nucleotides, which include a phosphate group, a sugar molecule (deoxyribose), and one of four nitrogenous bases: adenine (A), thymine (T), cytosine ©, and guanine (G). RNA is typically single-stranded and shorter…
- 600010728 HMRC
PolyIC Polyinosinic Acid, sodium salt - a double strand RNA Use: in the treatment of neoplastic diseases Packaging: 10ml sterile glass vial. Transport is frozen at -78°C
- 600010731 HMRC
nucleic acid samples RNA (ribonucleic acid) and DNA (deoxyribonucleic acid) Used for clinical trials, laboratory research or diagnostic use Packaging: in test tubes or slides
47 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Nella tariffa doganale turca, 2934.99.60.10.13 è una delle 16 linee della sottovoce 2934.99, acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica: altri, altri.
L’aliquota legale (legge 474) è pari a zero (esenzione).
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 3,1%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 6,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 2934.99 per 197 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Cina, mentre l’Italia si colloca al 5º posto con 10 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 2934.99.60.10.13?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari a zero (esenzione). L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.
Da dove importa queste merci la Turchia?
Per l’intera sottovoce 2934.99, nel 2024 il primo fornitore è la Cina (73 Mln USD), davanti all’India.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 2934.99, nel 2024 l’Italia si colloca al 5º posto tra i fornitori della Turchia, con 10 Mln USD.