0505 90 00 · altri
Rientrano in particolare in questa sottovoce:
1. le pelli e le altre parti di uccelli (teste, ali, gole, ecc.) rivestite delle loro piume o della loro calugine, destinate, per esempio, alla confezione di guarnizioni di copricapi;
2. le pelli di uccelli private delle penne tettrici e, in particolare, le parti di pelli d'oca dette «pelli di cigno», utilizzate principalmente per la fabbricazione di piumini da cipria;
3. le grandi piume delle ali o della coda o di altre parti del piumaggio, non utilizzabili per l'imbottitura, particolarmente a causa della loro dimensione e della rigidità del loro stelo;
4. le piume da ornamento destinate essenzialmente, previa lavorazione, alla confezione di motivi per copricapi, di fiori artificiali, ecc. Tali sono specialmente le piume di struzzo, di gazza bianca, di airone, di fagiano, di marabù, di ibio, di pavone, di uccello del paradiso, di fenicottero, di ghiandaia, di uccello-mosca, di avvoltoio, di gabbiano, di cicogna;
5. le piume, generalmente di una certa lunghezza, utilizzate per la fabbricazione di spolverini e scopine;
6. talune parti determinate di piume, quali i calami e gli steli, anche spaccate (per la fabbricazione di stuzzicadenti, di articoli da pesca, ecc.), le barbe, rifilate o meno, separate dallo stelo, anche quando sono tenute insieme alla base da una specie di pellicola proveniente dallo stelo (piume tirate). Resta inteso tuttavia che, se tali parti costituiscono, per la loro natura e malgrado le lavorazioni così effettuate, delle piume per l'imbottitura, esse rientrano nelle sottovoci 0505 10 10 o 0505 10 90.
Sono del pari classificati in questa sottovoce i prodotti denominati «gerissene Hahnenhälse», consistenti in steli di piume sbarbate salvo nella parte superiore più sottile dove rimane un piccolo pennacchio di barbe che non è stato possibile eliminare con la sbarbatura;
7. le polveri (o farine) e i cascami di piume o parti di piume.