Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0902.20
0902 20 00: Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 0902 Tè, anche aromatizzato:
- 0902 20 00 Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Documenti
- Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- Atto giuridico
- Regulation 1793/19
- Documenti
- C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 2306/21
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
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Austria 20%
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Belgio 6% aliquota ridotta
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Bulgaria 20%
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Cechia 12% aliquota ridotta
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Cipro 5% aliquota ridotta
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 13,5% aliquota ridotta
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Francia 20%
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Germania 7% aliquota ridotta
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Grecia 13% aliquota ridotta
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Irlanda 23%
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Italia 10% aliquota ridotta
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 3% aliquota ridotta
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Malta 0% aliquota ridotta
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Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
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Polonia 8% aliquota ridotta
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Portogallo 23%
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Romania 11% aliquota ridotta
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Slovacchia 19% aliquota ridotta
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Slovenia 9,5% aliquota ridotta
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Spagna 10% aliquota ridotta
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Svezia 6% aliquota ridotta
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Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 0902.20
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 64,3 Mln € | 48,3% | +36,3% | |
| 51,9 Mln € | 39% | +97,8% | |
| 5,9 Mln € | 4,5% | -3,3% | |
| 2,4 Mln € | 1,8% | -16,6% | |
| 1,9 Mln € | 1,4% | +22,9% | |
| 1,4 Mln € | 1% | -22,8% | |
| 1,1 Mln € | 0,8% | +22,7% | |
| 909K € | 0,7% | -19% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
0902.20 Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato
Note legali
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Considerazioni generali
La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.
In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.
Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.
L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Other green tea (not fermented) | Esente | — |
Il codice NC 0902 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0902.20 (tè verde (non fermentato), altrimenti presentato).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0902.20 per 133,1 Mln € (+45% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,36 € al kg; la Cina ne ha fornito il 48%, davanti al Giappone.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 6,4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 17%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 17%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0902.20 per 120 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0902 20 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0902 20 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0902.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (45 Mln USD), davanti al Giappone.