Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Etiopia, India
Atto giuridico
Regulation 1793/19
Documenti
C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
Y937 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia20%
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia8% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 28 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 0910.11
ultimi 12 mesi202,4 Mln €-8,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,48 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
600011208HMRC16 ottobre 2024 – 15 ottobre 2027 · 0910 11 00 00
According to the information provided this product is sliced ginger which once harvested is washed and cut and quickly frozen at approximately -35°C and packaged. Used as an ingredient, it is not ready to eat.
Note legali
Note
1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:
a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.
2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0910 11 00 e 0910 12 00 · Zenzero
Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo a).
Rientrano in queste sottovoci i rizomi di zenzero (Amomum zingiber L.) freschi, essiccati o tritati, presentati sotto forma di zenzero grigio (denominazione comune «zenzero nero»), ancora rivestiti della corteccia sugherosa, o di zenzero bianco (decorticato).
Considerazioni generali del capitolo
CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Considerazioni generali
La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.
In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.
Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.
L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
non tritato né polverizzato
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Neither crushed nor ground
Esente
—
Il codice NC 0910 11 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0910.11 (non tritato né polverizzato).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0910.11 nell’UE hanno raggiunto 202,4 Mln € (−9% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 56%, davanti al Brasile.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 20%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0910.11 per 372 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0910 11 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0910 11 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0910.11, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (159 Mln USD), davanti al Brasile.
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