Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1003.90

1003 90 00

1003 90 00: Orzo, altro

Orzo (non da semina)

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 1003 Orzo:
  2. 1003 90 00 altro

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 93 €/t dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 16 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 8 EUR / t
    Solo per
    1003 90 00 20 With the following quality criteria: - specific weight 60,5 kg/hl or more, - damaged grains 1|% or less, - moisture content 13,5|% or less, - sound, fair and merchantable barley 96|% or more, to be used for the manufacture of beer aged in vats containing beechwood
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

1003 90 00 20With the following quality criteria: - specific weight 60,5 kg/hl or more, - damaged grains 1 % or less, - moisture content 13,5 % or less, - sound, fair and merchantable barley 96 % or more, to be used for the manufacture of beer aged in vats containing beechwood
1003 90 00 30Other
1003 90 00 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0076 All third countries 8 EUR / t 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 20.789.000 kg 20.789.000 kg Aperto
09.0138 All third countries 16 EUR / t 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 307.105.000 kg 302.638.657 kg Aperto
09.4307 Ukraine Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 — — Gestito tramite titoli d’importazione

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026. I contingenti gestiti mediante titoli sono assegnati tramite titoli d’importazione; il loro saldo non è pubblicato nel rapporto settimanale.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 27 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—93 €/t
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 81,37 EUR / t
accordo UE–Canada Canada 0 EUR / t
accordo UE–Cile Cile 69,75 EUR / t
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda 23,25 EUR / t

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 1003.90

ultimi 12 mesi125,8 Mln €-48,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,22 € al kg
Aliquota preferenziale84%
gen 2024: 42,9 Mln €feb 2024: 25,3 Mln €mar 2024: 29,7 Mln €apr 2024: 22 Mln €mag 2024: 20,3 Mln €giu 2024: 48,8 Mln €lug 2024: 42,9 Mln €ago 2024: 17,8 Mln €set 2024: 12,3 Mln €ott 2024: 36,5 Mln €nov 2024: 25 Mln €dic 2024: 25,5 Mln €gen 2025: 17,2 Mln €feb 2025: 19,1 Mln €mar 2025: 27,3 Mln €apr 2025: 20,3 Mln €mag 2025: 16,9 Mln €giu 2025: 15 Mln €lug 2025: 19,8 Mln €ago 2025: 9,6 Mln €set 2025: 6,5 Mln €ott 2025: 9,9 Mln €nov 2025: 9,7 Mln €dic 2025: 20,7 Mln €gen 2026: 4,8 Mln €feb 2026: 10 Mln €mar 2026: 15,8 Mln €apr 2026: 10,4 Mln €mag 2026: 8,6 Mln €giu 2026: 7,4 Mln €lug 2026: 14,8 Mln €ago 2026: 7,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 93,4 Mln € 74,3% -41%
Moldavia 14,7 Mln € 11,7% -21,7%
Ucraina 8,6 Mln € 6,9% -85,8%
Serbia 6,4 Mln € 5,1% +17,4%
Macedonia del Nord 1,1 Mln € 0,9% +94,9%
Svizzera 546K € 0,4% +58,7%
Turchia 536K € 0,4% +43.270,4%
Argentina 268K € 0,2% +26.038,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

1003.90 Orzo, altro

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 10 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

CEREALI

Considerazioni generali

È da notare che le spighe secche di cereali (per esempio: di granturco) che sono state sbianchite, colorate, impregnate o altrimenti trattate al fine di essere usate come ornamento vanno classificate nella sottovoce 0604 90 99.

I cereali rimangono classificati nel presente capitolo anche se hanno subito solamente un trattamento termico a fini di conservazione che può provocare una parziale gelatinizzazione dell'amido ed a volte la rottura dei grani. La parziale elatinizzazione (pregelatinizzazione) avviene durante il processo di essiccatura ed interessa soltanto un limitato quantitativo di grani. Questa trasformazione dell'amido non è la finalità del trattamento termico, ma solo un effetto secondario. Tale trattamento non comporta che i cerali vadano considerati «altrimenti lavorati» a norma della nota 1.B) del capitolo 10.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altro 93 €/t —
2025 invariato 93 €/t —
2024 invariato 93 €/t —
2023 invariato 93 €/t —
2022 invariato 93 €/t —
2021 invariato 93 €/t —
2020 invariato 93 €/t —
2019 Other 93 €/t —

Il codice NC 1003 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 1003.90 (orzo, altro).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 93 €/t.

Le merci originarie di 120 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 93 €/t; per 113 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1003.90 per 125,8 Mln € (−49% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,22 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 74%, davanti alla Moldavia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 130%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 94,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 2% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1003.90 per 2,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 1003 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 93 €/t; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1003 90 00?

120 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 113 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 1003.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (167 Mln USD), davanti all’Ucraina.

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