1701 91 00 · con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Gli zuccheri aromatizzati o colorati restano classificati nella presente sottovoce anche se il loro tenore di saccarosio è inferiore a 99,5 %, in peso.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1701.91
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
| Numero d’ordine | Origine | Dazio contingentale | Periodo | Volume | Saldo | Validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.6704 | Ukraine | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 100.000.000 kg | 3.926.736 kg | Critico |
| 09.7226 | Peru | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 30.580.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 26.193.563 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
| 09.7235 | Colombia | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 86.180.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 26.831.413 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
| 09.7307 | Central America | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 208.500.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 61.789.572 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
| 09.7311 | Panama | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 16.680.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 16.120.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
| 09.7533 | Ecuador | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 11.350.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 11.348.834 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
| 09.8206 | Viet Nam | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 20.000.000 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | 19.998.967 Kilograms Sugar with a yield in white sugar of 92% | Aperto |
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 4 novembre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 41,9 €/100 kg/net |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 40Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| America centraleContingente | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| accordo UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–AlbaniaContingente | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed ErzegovinaContingente | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–ColombiaContingente | Colombia | Esente |
| accordo UE–EcuadorContingente | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Macedonia del NordContingente | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–PanamaContingente | Panama | Esente |
| accordo UE–PerùContingente | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–SerbiaContingente | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–UcrainaContingente | Ucraina | Esente |
| accordo UE–VietnamContingente | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | 0 EUR / 100 kg |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | 20,95 EUR / 100 kg |
Contingenti tariffari OMC.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1,2 Mln € | 30% | -15,8% | |
| 926K € | 24% | +19,2% | |
| 256K € | 6,6% | -6,6% | |
| 256K € | 6,6% | +125,8% | |
| 234K € | 6,1% | -21,1% | |
| 186K € | 4,8% | +12,8% | |
| 167K € | 4,3% | +37,8% | |
| 108K € | 2,8% | +3,6% |
1701.91 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of Cane Sugar Maple Flakes from Canada
The tariff classification of Cane Sugar Maple Products from Canada
The tariff classification and eligibility of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) of a Sugar and Vanillin Blend from Canada
The Classification, Marking, and Eligibility of the United States-Mexico Canada Trade Agreement (USMCA) for Sugar and Vanillin Blends
5 decisioni in totale per questo codice
1. Ai sensi delle sottovoci 170112, 170113 e 170114, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
2. La sottovoce 170113 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Gli zuccheri aromatizzati o colorati restano classificati nella presente sottovoce anche se il loro tenore di saccarosio è inferiore a 99,5 %, in peso.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2025 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2024 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2023 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2022 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2021 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2020 | invariato | 41,9 €/100 kg/net | — |
| 2019 | Containing added flavouring or colouring matter | 41,9 €/100 kg/net | — |
Il codice NC 1701 91 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 1701.91 (con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 41,9 €/100 kg/net.
Le merci originarie di 101 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 41,9 €/100 kg/net; per 99 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1701.91 per 3,9 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,27 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 30%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 135%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5,1% al 6%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 156%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 6,3% al 17,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1701.91 per 66 Mln USD nel 2024.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 41,9 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
101 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 99 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di SADC EPA, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.