2005 91 00: Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi: germogli di bambù
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:
2005 91 00 Germogli di bambù
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale17,6% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 6
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffariaEsente
Solo per
2005 91 00 10 Bamboo shoots, prepared or preserved, in immediate packings of a net content of more than 5|kg
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 2605/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo veterinario
Si applica alle merci originarie di
Groenlandia, Isole Fær Øer
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
2005 91 00 10
Bamboo shoots, prepared or preserved, in immediate packings of a net content of more than 5 kg
2005 91 00 20
Powdered preparations, whether or not containing added sugar, other sweetening matter or starch
2005 91 00 90
Other
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
17,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of seasoned bamboo shoots from China
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 200510, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 200510 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 200710, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 200710 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 e 200971, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
2005 · Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
La nota esplicativa della voce 2004 va applicata anche alla presente voce.
Rientra in questa voce il prodotto detto «papad» costituito di pasta in sfoglie essiccate, preparata con farina di legumi da granella secchi, sale, spezie, olio, agenti di lievitazione e a volte piccole quantità di farina di cereali o di riso.
Considerazioni generali del capitolo
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
Considerazioni generali
Rientrano in questo capitolo gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti solo in parte di pasta e il cui carattere essenziale è di conseguenza conferito dagli ortaggi o legumi, dalla frutta o dalle altre parti di piante utilizzati.
Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.
Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati alla sottovoce 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.
Nota 4
Per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro si deve applicare il metodo di analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1979/82 della Commissione (GU L 214 del 22.7.1982, pag. 12).
Nota complementare 1
Per determinare il tenore di acido è opportuno omogeneizzare parti aliquote di liquido e di componenti solidi del prodotto.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Germogli di bambù
17,6%
—
2025
invariato
17,6%
—
2024
invariato
17,6%
—
2023
invariato
17,6%
—
2022
invariato
17,6%
—
2021
invariato
17,6%
—
2020
invariato
17,6%
—
2019
Bamboo shoots
17,6%
—
Il codice NC 2005 91 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2005.91 (altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi: germogli di bambù).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 17,6%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 17,6%; per 135 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2005.91 per 20,9 Mln € (−14% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,84 € al kg; la Cina ne ha fornito il 79%, davanti alla Thailandia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 39%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% all’11,2%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 13,4% al 13,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 25%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 40% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2005.91 per 35,7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2005 91 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 17,6%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2005 91 00?
149 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 135 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2005 91 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2005.91, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (14,8 Mln USD).
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