1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 20019050 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.
b) L'espressione "valore Brix" utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
3. I prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 20083011 a 20083039, da 20084011 a 20084039, da 20085011 a 20085059, da 20086011 a 20086039, da 20087011 a 20087059, da 20088011 a 20088039, da 20089311 a 20089329, 20089712 a 20089738 e da 20089911 a 20089940 si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.
a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi:
succo di limone o di pomodoro: 3,
succo di uva: 15,
succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Ai fini delle sottovoci 20096951 e 20096971 per "succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)", si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui l'indicazione numerica indicata dal refrattometro - utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 - ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 e 20099097, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 e 20089797, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.