Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2402.90

2402 90 00

2402 90 00: Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette: altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
  2. 2402 90 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 57,6% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive + Accise negli Stati membri dell’UE Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 1 luglio 2024
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 28 giugno 2018

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Accise negli Stati membri dell’UE

Alcol, tabacchi e prodotti energetici pagano anche l’accisa dello Stato membro in cui sono immessi in consumo, oltre ai dazi doganali e all’IVA. Le aliquote seguenti sono le aliquote nazionali ordinarie comunicate alla Commissione europea; la categoria applicabile dipende dal prodotto (titolo alcolometrico, spumante o non spumante, uso).

Sigarette

Stato membroAliquota
Austria 85,50 € per 1000 pezzi + 32% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 181,82 €
Belgio 189,78 € per 1000 pezzi + 31,5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 383,50 €
Bulgaria 72,09 € per 1000 pezzi + 21,5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 113,51 €
Cechia 98,46 € per 1000 pezzi + 30% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 191,97 €
Cipro 55,00 € per 1000 pezzi + 34% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 121,50 €
Croazia 59,10 € per 1000 pezzi + 34% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 130,60 €
Danimarca 259,23 € per 1000 pezzi + 1% del prezzo di vendita al minuto
Estonia 123,50 € per 1000 pezzi + 30% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 209,95 €
Finlandia 115,90 € per 1000 pezzi + 52% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 425,60 €
Francia 73,30 € per 1000 pezzi + 55% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 381,90 €
Germania 122,80 € per 1000 pezzi + 19,84% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 193,87 €
Grecia 82,50 € per 1000 pezzi + 26% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 117,50 €
Irlanda 483,50 € per 1000 pezzi + 8,78% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 533,99 €
Italia 32,00 € per 1000 pezzi + 49,23% del prezzo di vendita al minuto
Lettonia 151,30 € per 1000 pezzi + 15% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 197,70 €
Lituania 100,50 € per 1000 pezzi + 25% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 162,40 €
Lussemburgo 23,39 € per 1000 pezzi + 48,14% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 152,80 €
Malta 107,00 € per 1000 pezzi + 23,4% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 165,00 €
Paesi Bassi 362,12 € per 1000 pezzi + 5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 390,42 €
Polonia 97,22 € per 1000 pezzi + 32,05% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 184,09 €
Portogallo 151,88 € per 1000 pezzi + 1% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 154,52 €
Romania 114,92 € per 1000 pezzi + 10% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 141,47 €
Slovacchia 102,50 € per 1000 pezzi + 25% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 166,20 €
Slovenia 97,09 € per 1000 pezzi + 21,6% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 150,00 €
Spagna 33,50 € per 1000 pezzi + 48,5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 150,00 €
Svezia 188,48 € per 1000 pezzi + 1% del prezzo di vendita al minuto
Ungheria 86,67 € per 1000 pezzi + 24% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 121,28 €

Sigari e sigaretti

Stato membroAliquota
Austria 13% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 120,00 €
Belgio 0,00 € per 1000 pezzi + 11,5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 127,00 €
Bulgaria 212,70 € per 1000 pezzi
Cechia 114,52 € per 1000 pezzi
Cipro 90,00 € per 1000 pezzi
Croazia 126,90 € per 1000 pezzi
Danimarca 158,74 € per 1000 pezzi + 10% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 305,25 €
Estonia 151,00 € per 1000 pezzi + 10% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 268,40 €
Finlandia 167,40 € per 1000 pezzi + 34% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 425,60 €
Francia 56,20 € per 1000 pezzi + 36,3% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 305,00 €
Germania 14,00 € per 1000 pezzi + 1,47% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 75,04 €
Grecia 35% del prezzo di vendita al minuto
Irlanda 541,76 € per 1000 pezzi
Italia 23,5% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 175,00 €
Lettonia 240,00 € per 1000 pezzi
Lituania 126,70 € per 1000 pezzi
Lussemburgo 10% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 23,50 €
Malta 25,24 € per 1000 pezzi
Paesi Bassi 11% del prezzo di vendita al minuto
Polonia 184,58 € per 1000 pezzi
Portogallo 25% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 451,92 €
Romania 124,75 € per 1000 pezzi
Slovacchia 139,00 € per 1000 pezzi
Slovenia 6,4% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 59,00 €
Spagna 15,8% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 47,00 €
Svezia 165,83 € per 1000 pezzi
Ungheria 14% del prezzo di vendita al minuto · minimo: 14,02 €

Il codice NC può comprendere anche merci tassate in un’altra categoria, e gli Stati membri applicano aliquote ridotte ed esenzioni (piccoli produttori, usi). Fonte: TEDB · 26 ottobre 2026 · © European Union, CC BY 4.0

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—57,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
Spazio Economico Europeo - Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam 7,2%
Spazio Economico Europeo Norvegia 27,95%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

40,3%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 50,4%

UE: importazioni mensili · HS 2402.90

ultimi 12 mesi109K €-42,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione22,65 € al kg
Aliquota preferenziale15%
gen 2024: 1K €feb 2024: 18K €mar 2024: 6K €apr 2024: 4K €mag 2024: 4K €giu 2024: 384 €lug 2024: 1K €ago 2024: 2K €set 2024: 4K €ott 2024: 39K €nov 2024: 675 €dic 2024: 35K €gen 2025: 3K €feb 2025: 27K €mar 2025: 5K €apr 2025: 41K €mag 2025: 21K €giu 2025: 6K €lug 2025: 1K €ago 2025: 6K €set 2025: 15K €ott 2025: 16K €nov 2025: 31K €dic 2025: 9K €gen 2026: 3K €feb 2026: 1K €mar 2026: 12K €apr 2026: 2K €mag 2026: 3K €giu 2026: 566 €lug 2026: 14K €ago 2026: 2K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 71K € 65,7% -24%
Regno Unito 19K € 17,9% -60%
Norvegia 4K € 3,9% +141.700%
Cina 3K € 2,3% +321,1%
Svizzera 2K € 2,3% -93,2%
Repubblica Dominicana 1K € 1% +160,6%
Giappone 990 € 0,9% +12.275%
Corea del Sud 347 € 0,3% +88,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2402.90 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette: altri

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 24 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2402 90 00 · altri

Rientrano in questa sottovoce i sigari, i sigaretti, le sigarette costituiti esclusivamente di succedanei del tabacco, quali le sigarette fabbricate con foglie di una varietà di lattuga, preparate appositamente, prive di tabacco e di nicotina.

Considerazioni generali del capitolo

ALLEGATO A — METODO DI PROVA DI FUMABILITÀ PER IL TABACCO E I PRODOTTI DEL TABACCO

Finalità

Finalità della prova di fumabilità è istituire un metodo armonizzato inteso a distinguere il tabacco lavorato (tabacco pronto per essere fumato senza ulteriore trattamento) della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401. Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. La prova di setacciatura è effettuata solo se non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale).

Introduzione

Ai fini della sottovoce 2403 19 l’espressione «idoneo a essere fumato» significa che il prodotto può essere arrotolato o inserito nel rollatore e bruciato attraverso diverse boccate, o che può essere inserito nella pipa e bruciato con diverse boccate.

Principio del metodo

Vi sono diverse modalità per accertare se un campione di tabacco può essere fumato: arrotolandolo in una cartina da sigaretta per preparare una sigaretta fatta a mano (RYO, roll-your-own ovvero arrotolata da voi stessi) e riempiendo un tubetto da sigaretta (CTF, cigarette tube filling) o inserendo il tabacco in una pipa. La pipa e le sigarette sono accese e fumate. Si valutano l’accensione e la fumata.

Campo d’applicazione

La prova è applicabile a qualsiasi tabacco o prodotto del tabacco, comprese le parti di prodotti del tabacco come i riempitivi da sigaro. La prova può essere pericolosa se il campione è contaminato (alterato) da muffa.

Apparecchiatura

Apparecchio di controllo della temperatura e dell’umidità per la preparazione del campione (temperatura 22 ± 1 °C e umidità 60 ± 3 %)

Rollatore

Cartine da sigarette (lunghezza 70 mm, larghezza 37 mm)

Tubetti da sigarette (diametro 7,3 mm, lunghezza 85 mm filtro compreso)

Accendino

Spazzola per pulire il rollatore

Pipa

Pigino da pipa

Dispositivi per la pulizia della pipa

Macchina per fumo (conforme alla norma ISO 3308)

Preparazione del campione

Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura. Quando il campione è asciutto (il tenore di acqua è inferiore all’8 % in massa) va condizionato (temperatura 22 ± 1 °C e umidità 60 ± 3 %) per almeno 48 ore.

Non è consentito tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione.

Modalità di prova

Pulire il rollatore e la pipa.

Pipa:

  • inserire un adeguato quantitativo del campione (almeno 5,0 g) nella pipa fino all’orlo del fornello,
  • il tabacco nella pipa è acceso per mezzo di un accendino ed è schiacciato delicatamente con il pigino. La pipa è fumata a intervalli regolari di circa 1 minuto.

Sigarette:

  • cartine da sigarette: porre un adeguato quantitativo del campione sulla cartina da sigaretta e arrotolare la cartina con il campione per ottenere una forma cilindrica,
  • rollatore: inserire un adeguato quantitativo del campione (almeno 0,5 g) nel rollatore e confezionare la sigaretta seguendo le istruzioni relative al rollatore usato,
  • le sigarette preparate sono accese per mezzo di un accendino e lasciate bruciare senza fiamma liberamente senza aspirazioni (per bruciare la carta in eccesso). La sigaretta è fumata a intervalli regolari di circa 30-60 secondi, a seconda della qualità del tabacco e con aspirazioni della durata di circa 2 secondi.

Valutazione della prova (esempi tipici)

Qualora una delle prove di fumabilità sia positiva, il tabacco può essere fumato (sottovoce 2403 19).

Prova di valutazione della fumabilità in pipaProva di valutazione della fumabilità di sigaretta RYOProva di valutazione della fumabilità di sigaretta CTFValutazione finaleOsservazioni
Non è possibile inserire il campione nella pipa (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.)Non è possibile arrotolare la sigaretta (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.)Non è possibile confezionare la sigaretta (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.)Non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale)Tipico delle sottovoci 2401 10, 2401 20 e 2401 30
Non è possibile fumare il campione nella pipa (il contenuto mostra una permeabilità bassa o nulla e la pipa si spegne quasi subito dopo l’accensione)Non è possibile arrotolare il campione nella sigaretta, il campione non contiene fibre di tabacco che mantengano la forma arrotolata (restino insieme), il contenuto fuoriesce dalla cartinaIl campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumataIl campione è idoneo (atto) ad essere fumatoTipico dei cascami di tabacco (piccole particelle di lamina) — sottovoce 2403 19
È possibile fumare il campione nella pipaIl campione è stato arrotolato nella cartina e la sigaretta confezionata è stata fumataIl campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumataIl campione è idoneo (atto) ad essere fumatoTipico del tabacco trinciato — sottovoce 2403 19
Non è possibile fumare il campione nella pipa (il contenuto brucia molto velocemente e si genera un grande quantitativo di calore — la pipa potrebbe esserne danneggiata)Il campione è stato arrotolato nella cartina e la sigaretta confezionata è stata fumataIl campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumataIl campione è idoneo (atto) ad essere fumatoTipico del tabacco trinciato a taglio fino — sottovoce 2403 19
Non è possibile inserire il campione nella pipa (le particelle del campione sono troppo dure)Non è possibile arrotolare la sigaretta (le particelle dure strappano la cartina da sigaretta)Non è possibile riempire il tubetto da sigaretta (le particelle dure strappano la cartina da sigaretta)Non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale)Tipico delle costole tagliate — sottovoce 2401 30

Per alcuni campioni (in particolare i cascami di tabacco) è possibile arrotolare sigarette pressoché informi. Se questi manufatti si sbriciolano prima dell’accensione o se le «particelle di tabacco» cadono dal rotolo dopo la prima boccata, il risultato è indicato come segue: «non è possibile arrotolare la sigaretta».

Letteratura

ISO 3402 Tobacco and tobacco products — Atmosphere for conditioning and testing.

ALLEGATO B — METODO PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DELLE PARTICELLE MEDIANTE SETACCIATURA DEL CAMPIONE

Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. La prova di setacciatura è effettuata solo se non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale).

Principio del metodo

Il metodo si basa sulla determinazione delle frazioni della massa del campione che restano su setacci aventi diverse dimensioni di maglie per distinguere fra i prodotti della sottovoce 2401 20 e quelli della sottovoce 2401 30.

Se almeno il 50 % in massa delle particelle del campione è superiore a 3,15 mm (cfr. il metodo CORESTA n. 16), il campione è parzialmente o interamente composto da tabacco non scostolato (sottovoce 2401 20).

Se oltre il 50 % in massa delle particelle è inferiore a 3,15 mm (in una delle tre dimensioni), il campione è composto da cascami di tabacco (sottovoce 2401 30).

Applicabilità

I risultati possono essere influenzati dalle proprietà fisico-chimiche del campione e da diversi altri fattori:

  • peso specifico e dimensioni del campione — incidono sul tempo di setacciatura e sono importanti per valutare la porzione di prova del campione,
  • fragilità del campione — incide sullo sbriciolamento del campione durante la preparazione e la setacciatura,
  • proprietà elettrostatiche e magnetiche — suscettibilità del campione a disintegrarsi o a formare agglomerati,
  • igroscopicità del campione — incide sul peso del campione e sulla dimensione delle particelle.

Apparecchiatura

Apparecchio di controllo della temperatura e dell’umidità per la preparazione del campione (temperatura 22 ± 1 °C e umidità 60 ± 3 %)

Bilance analitiche — accuratezza min. 0,01 g

Insieme di setacci circolari secondo le specifiche della norma ISO 3310-1 (tela metallica — apertura a maglia quadrata), diametro del setaccio 200 mm, altezza del setaccio 50 mm e larghezza di maglie come segue: 0,4 mm, 3,15 mm e 6,3 mm

Bagno a ultrasuoni per la pulizia dei setacci

Separatore a vibrazione in grado di produrre vibrazioni a 50 Hz con ampiezza di 3 mm

Coperchi superiore e inferiore per l’insieme di setacci

Spazzola per rimuovere le particelle di campione dai setacci

Preparazione del campione

Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura, quindi diviso in due porzioni di prova.

Il campione è pesato (da 50 g a 150 g) e quindi condizionato a una temperatura di 22 ± 1 °C e umidità di 60 ± 3 % per almeno 48 ore.

Successivamente tutta la prova sul campione va eseguita in atmosfera controllata con temperatura di 22 ± 1 °C e umidità di 60 ± 5 %. La temperatura e l’umidità di prova vanno misurate e incluse nella relazione di prova. Va misurata anche la pressione atmosferica, da includere nella relazione di prova se è esterna all’intervallo 86 kPa — 106 kPa.

Metodo

I setacci devono essere puliti e integri. Ogni setaccio è accuratamente pesato (0,01 g). I setacci sono assemblati dal basso verso l’alto come segue: un fondo (contenitore per la raccolta della polvere), setaccio a maglie più fini, altri setacci in ordine ascendente di diametro delle maglie e coperchio.

Il campione condizionato è pesato con una precisione assoluta di 0,01 g e distribuito uniformemente nel setaccio superiore che viene quindi chiuso con il coperchio.

L’insieme di setacci è posto nel separatore a vibrazione e sottoposto a vibrazioni di 50 Hz con ampiezza di 3 mm per un tempo compreso fra 5 e 15 minuti (secondo il peso del campione).

Quando la setacciatura è terminata, si rimuove l’insieme di setacci dal separatore.

Si rimuovono quindi il coperchio e il setaccio superiore. Le particelle di polvere attaccate sui bordi del setaccio superiore sono spazzolate nel setaccio e quindi, con cinque colpi manuali al setaccio queste particelle sono spinte verso il setaccio inferiore (quello con la larghezza di maglie minima).

La polvere è gradualmente rimossa da tutti i setacci. Si pesa con precisione (0,01 g) ogni setaccio con le particelle del campione nonché il fondo con la polvere.

La prova è eseguita in parallelo con un’altra porzione del campione di prova.

Calcoli

I risultati sono calcolati come frazione della massa del campione (residua) che resta su ogni setaccio. Per ciascun setaccio la frazione della massa del campione Z X è calcolata secondo la formula:

in % della massa, dove

m R è il peso (in g) del setaccio specifico con i residui, m X è il peso (in g) del setaccio specifico e m S è il peso del campione (in g).

Il recupero della setacciatura Y S è calcolato secondo la formula:

in %, dove

m R è il peso (in g) del setaccio specifico con i residui, m X è il peso (in g) del setaccio specifico e m S è il peso del campione (in g).

Valutazione ed espressione dei risultati

Il recupero della setacciatura deve essere superiore al 99 %. In caso contrario, la prova va ripetuta con un’altra porzione del campione. Il condizionamento del campione è verificato secondo la norma ISO 3402.

I risultati sono espressi come frazione della massa del campione (residuo su setacci specifici) in % sulla massa, arrotondati al primo decimale. La relazione di prova dovrà includere anche il diametro dell’apertura di maglia dei setacci, il tempo di setacciatura, l’ampiezza e la frequenza della vibrazione, il peso del campione, la temperatura e l’umidità dell’atmosfera di prova.

Parametri metrologici

Il limite di quantificazione è pari al 5 % in massa.

Il limite di ripetibilità è pari all’1,5 % in massa per la frazione della massa del campione fra 5 e 20 % in massa. Per frazioni della massa del campione superiori al 20 % in massa il limite di ripetibilità è r = 0,06 × ZX.

L’incertezza della misurazione è pari al 2 % in massa per la frazione della massa del campione fra 5 e 20 % in massa. Per frazioni della massa del campione superiori al 20 % in massa l’incertezza della misurazione è U = 0,1 × ZX.

Letteratura

Metodo raccomandato CORESTA n. 16: Lamina strip particle size determination (Determinazione della dimensione delle particelle delle strisce di lamina) ISO 2395 Test sieves and test sieving — Vocabulary. (Setacci di controllo e prova di setacciatura — Vocabolario

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing (Setacci di controllo — requisiti tecnici e prove di verifica) — Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Parte 1: setacci di controllo di tela metallica).

ISO 3402 Tobacco and tobacco products (Tabacco e prodotti del tabacco) — Atmosphere for conditioning and testing (Atmosfera di condizionamento e di prova.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri 57,6% —
2025 invariato 57,6% —
2024 invariato 57,6% —
2023 invariato 57,6% —
2022 invariato 57,6% —
2021 invariato 57,6% —
2020 invariato 57,6% —
2019 Other 57,6% —

Il codice NC 2402 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2402.90 (sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 57,6%; le quantità si dichiarano in —.

Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 57,6%; per 134 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2402.90 per 108,7K € (−42% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 22,65 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 66%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 57,6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 50%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 67%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 20% al 27%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 100%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 60% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2402.90 per 303 Mln USD nel 2024.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2402 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 57,6%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2402 90 00?

149 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 134 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2402 90 00?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

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