2844 · Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti
Vedi la nota 6 del presente capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2844.20
Uranio arricchito e plutonio
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 luglio 2019 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 settembre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 11 aprile 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 27 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 27 ottobre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 820,8 Mln € | 46,5% | -15,4% | |
| 441,9 Mln € | 25% | +145,3% | |
| 100,8 Mln € | 5,7% | +356,3% | |
| 83,5 Mln € | 4,7% | — | |
| 13,8 Mln € | 0,8% | -88,7% | |
| 3K € | 0% | — | |
| 0 € | 0% | -100% | |
| 0 € | 0% | -100% |
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Unirradiated uranium in a scrap fuel assembly use: for uranium recovery and re-processing Physical form: pellets
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto:
a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico,
le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2853 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15% di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota 6 del presente capitolo.
L'uranio arricchito in isotopo 235 si trova in commercio con le denominazioni di «uranio debolmente arricchito» (contenente fino a 20 % di U 235) e di «uranio altamente arricchito» (contenente più di 20 % di U 235).
Per il plutonio e i suoi composti vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 3, B 2, C 1 e C 3.
Considerazioni generali
Composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altri | Esente | gi F/S |
| 2025 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2024 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2023 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2022 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2021 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2020 | invariato | Esente | gi F/S |
| 2019 | Other | Esente | gi F/S |
Il codice NC 2844 20 99 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2844.20 (uranio arricchito in U 235 e suoi composti).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in gi F/S.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2844.20 nell’UE hanno raggiunto 1,8 Mld € (+21% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 47%, davanti alla Russia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2844.20 per 2,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è gi F/S. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 2844.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (646 Mln USD), davanti alla Cina.