Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2905.51

2905 51 00

2905 51 00: Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
  2. Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:
  3. 2905 51 00 Etclorvinolo (DCI)

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 2
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 6

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 settembre 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti Regulation 1157/24 21 maggio 2026
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 24 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 24 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 2905.51

ultimi 12 mesi5K €+77,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione65,08 € al kg
Aliquota preferenziale0%
mag 2024: 17K €giu 2024: 2K €lug 2024: 231 €set 2024: 271 €ott 2024: 295 €nov 2024: 209 €dic 2024: 561 €gen 2025: 95 €feb 2025: 147 €mar 2025: 182 €apr 2025: 144 €mag 2025: 229 €giu 2025: 96 €lug 2025: 169 €ago 2025: 393 €set 2025: 383 €ott 2025: 543 €nov 2025: 290 €dic 2025: 306 €gen 2026: 314 €feb 2026: 590 €mar 2026: 545 €apr 2026: 385 €mag 2026: 1K €giu 2026: 47 €lug 2026: 35 €ago 2026: 20 € 20252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 4K € 73,8% +30,7%
Norvegia 1K € 26,2% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2905.51 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 29 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Considerazioni generali

La sigla (DCI) figurante dopo una denominazione nella nomenclatura combinata nonché nelle sue note esplicative indica che si tratta della versione italiana di una denominazione ripresa nell'elenco delle «Denominazioni comuni internazionali» per le sostanze farmaceutiche pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (DCIM) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione accettata come «Denominazione comune internazionale (modificata)» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (ISO) (International Organisation for Standardisation) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione ripresa tra i «Nomi comuni per i pesticidi ed altri prodotti fitofarmaceutici» nella raccomandazione ISO R 1750 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.

Un sistema condensato è un sistema che comporta almeno due cicli che hanno un solo legame in comune e che possiedono soltanto due atomi in comune.

Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.

Nota 1 a)

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, primi quattro comma.

Sono compresi in particolare in questo capitolo i seguenti prodotti:

1. Antracene avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2902 90 00).

2. Benzene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 20 00).

3. Naftalene avente un punto di cristallizzazione non inferiore a 79,4 gradi Celsius (sottovoce 2902 90 00).

4. Toluene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 30 00).

5. Xilene contenente, in peso, 95 % o più di isomeri dello xilene (tutti gli isomeri considerati globalmente) (sottovoci da 2902 41 00 a 2902 44 00).

6. Etano nonché gli altri idrocarburi aciclici saturi (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati, aventi una purezza di 95 % o più in volume per i prodotti gassosi (1) e di purezza di 95 % o più in peso per i prodotti non gassosi (sottovoce 2901 10 00).

7. Etilene avente una purezza di 95 % o più in volume (sottovoce 2901 21 00).

8. Propene (propilene) avente una purezza di 90 % o più in volume (sottovoce 2901 22 00).

9. Alcoli grassi aventi una purezza di 90 % o più in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (sottovoce 2905 16, 2905 17 00 o 2905 29 90).

10. Cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti, in peso, 95 % o più di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (sottovoce 2907 12 00).

11. Fenolo avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2907 11 00).

12. Xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti in peso 95 % o più di xilenolo, tutti gli isomeri dello xilenolo considerati globalmente (sottovoce 2907 19 10).

13. Acidi grassi (escluso l'acido oleico) aventi una purezza di 90 % o più, in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (voci 2915 e 2916).

14. Acido oleico avente una purezza di 85 % o più in peso del prodotto anidro (sottovoce 2916 15 00).

15. Piridina avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2933 31 00).

16. Metilpiridina (picolina), 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e 2-vinilpiridina, aventi una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2933 39).

17. Chinolina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 49 90).

18. 1,2-Diidro-2,2,4-trimetilchinolina, avente una purezza superiore a 85 % in peso del prodotto anidro (sottovoce 2933 49 90).

19. Acridina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro, determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 99 80).

20. Derivati di acidi e alcoli grassi di cui ai punti 9, 13 e 14 [sali, esteri (esclusi gli esteri di glicerina), ammine, ammidi, nitrili, ecc.] purché in grado di soddisfare i criteri di purezza richiesti per gli acidi e gli alcoli grassi corrispondenti.

Nota 1 b)

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, ultimo comma.

Nota 1 d)

Per soluzioni acquose si intendono soltanto le soluzioni vere e proprie, anche qualora — per insufficienza d'acqua — la sostanza sia sciolta solo parzialmente.

Nota 1 f)

Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.

Nota 1 g)

Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.

Nota 5

Le disposizioni della presente nota determinano unicamente la classificazione dei prodotti che interessano nelle voci della nomenclatura (vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera G).

Per la classificazione all'interno di una voce, si applicano le disposizioni della nota di sottovoce 1 di questo capitolo.

(1) Lo stato gassoso viene osservato a 15 gradi Celsius ed a una pressione di 1 013 millibar.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Etclorvinolo (DCI) Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Ethchlorvynol (INN) Esente —

Il codice NC 2905 51 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2905.51 (derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2905.51 nell’UE hanno raggiunto 4,9K € (+77% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 74%, davanti alla Norvegia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2905.51 per 269,2K USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2905 51 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2905.51, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (18,3K USD), davanti al Regno Unito.

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