Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2905.51
2905 51 00: Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:
- 2905 51 00 Etclorvinolo (DCI)
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 3
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 6
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 27 settembre 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 24 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 12% aliquota ridotta
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 13,5% aliquota ridotta
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
-
Romania 21%
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Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
-
Svezia 6% aliquota ridotta
-
Ungheria 27%
TEDB · 24 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 2905.51
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 4K € | 73,8% | +30,7% | |
| 1K € | 26,2% | — |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2905.51 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Considerazioni generali
La sigla (DCI) figurante dopo una denominazione nella nomenclatura combinata nonché nelle sue note esplicative indica che si tratta della versione italiana di una denominazione ripresa nell'elenco delle «Denominazioni comuni internazionali» per le sostanze farmaceutiche pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La sigla (DCIM) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione accettata come «Denominazione comune internazionale (modificata)» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La sigla (ISO) (International Organisation for Standardisation) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione ripresa tra i «Nomi comuni per i pesticidi ed altri prodotti fitofarmaceutici» nella raccomandazione ISO R 1750 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.
Un sistema condensato è un sistema che comporta almeno due cicli che hanno un solo legame in comune e che possiedono soltanto due atomi in comune.
Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.
Nota 1 a)
Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, primi quattro comma.
Sono compresi in particolare in questo capitolo i seguenti prodotti:
1. Antracene avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2902 90 00).
2. Benzene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 20 00).
3. Naftalene avente un punto di cristallizzazione non inferiore a 79,4 gradi Celsius (sottovoce 2902 90 00).
4. Toluene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 30 00).
5. Xilene contenente, in peso, 95 % o più di isomeri dello xilene (tutti gli isomeri considerati globalmente) (sottovoci da 2902 41 00 a 2902 44 00).
6. Etano nonché gli altri idrocarburi aciclici saturi (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati, aventi una purezza di 95 % o più in volume per i prodotti gassosi (1) e di purezza di 95 % o più in peso per i prodotti non gassosi (sottovoce 2901 10 00).
7. Etilene avente una purezza di 95 % o più in volume (sottovoce 2901 21 00).
8. Propene (propilene) avente una purezza di 90 % o più in volume (sottovoce 2901 22 00).
9. Alcoli grassi aventi una purezza di 90 % o più in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (sottovoce 2905 16, 2905 17 00 o 2905 29 90).
10. Cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti, in peso, 95 % o più di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (sottovoce 2907 12 00).
11. Fenolo avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2907 11 00).
12. Xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti in peso 95 % o più di xilenolo, tutti gli isomeri dello xilenolo considerati globalmente (sottovoce 2907 19 10).
13. Acidi grassi (escluso l'acido oleico) aventi una purezza di 90 % o più, in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (voci 2915 e 2916).
14. Acido oleico avente una purezza di 85 % o più in peso del prodotto anidro (sottovoce 2916 15 00).
15. Piridina avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2933 31 00).
16. Metilpiridina (picolina), 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e 2-vinilpiridina, aventi una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2933 39).
17. Chinolina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 49 90).
18. 1,2-Diidro-2,2,4-trimetilchinolina, avente una purezza superiore a 85 % in peso del prodotto anidro (sottovoce 2933 49 90).
19. Acridina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro, determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 99 80).
20. Derivati di acidi e alcoli grassi di cui ai punti 9, 13 e 14 [sali, esteri (esclusi gli esteri di glicerina), ammine, ammidi, nitrili, ecc.] purché in grado di soddisfare i criteri di purezza richiesti per gli acidi e gli alcoli grassi corrispondenti.
Nota 1 b)
Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, ultimo comma.
Nota 1 d)
Per soluzioni acquose si intendono soltanto le soluzioni vere e proprie, anche qualora — per insufficienza d'acqua — la sostanza sia sciolta solo parzialmente.
Nota 1 f)
Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.
Nota 1 g)
Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.
Nota 5
Le disposizioni della presente nota determinano unicamente la classificazione dei prodotti che interessano nelle voci della nomenclatura (vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera G).
Per la classificazione all'interno di una voce, si applicano le disposizioni della nota di sottovoce 1 di questo capitolo.
(1) Lo stato gassoso viene osservato a 15 gradi Celsius ed a una pressione di 1 013 millibar.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Etclorvinolo (DCI) | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Ethchlorvynol (INN) | Esente | — |
Il codice NC 2905 51 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2905.51 (derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2905.51 nell’UE hanno raggiunto 4,9K € (+77% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 74%, davanti alla Norvegia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2905.51 per 269,2K USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2905 51 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2905.51, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (18,3K USD), davanti al Regno Unito.