Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3404.90
3404 90 00: Cere artificiali e cere preparate: altre
Cere artificiali, altre
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3404 Cere artificiali e cere preparate:
- 3404 90 00 altre
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord, Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12
- Documenti
- Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 9
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 23 ottobre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 22 ottobre 2025 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 settembre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 20 luglio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3404.90
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 95,7 Mln € | 29,4% | -3,8% | |
| 75,7 Mln € | 23,2% | -12,1% | |
| 48,3 Mln € | 14,9% | +4,9% | |
| 25,5 Mln € | 7,8% | +20,9% | |
| 19,6 Mln € | 6% | -16,3% | |
| 9,6 Mln € | 3% | -6,4% | |
| 9,4 Mln € | 2,9% | -31% | |
| 8,8 Mln € | 2,7% | -20,5% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3404.90 Cere artificiali e cere preparate: altre
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N326503 U.S. CBP
The tariff classification of Ethylene Bis-Stearamide (CAS# 110-30-5), Ethylene Bis-Stearamide Sp (CAS# 110-30-5), and Ethyleneglycol Distearate (CAS# 91031-31-1) from Italy
- N309976 U.S. CBP
The tariff classification of “AR-3000 (T) LAPONITE RD/PX 1000 SOLUTION” from Japan
- N306349 U.S. CBP
The tariff classification of “DISPARLON AQ-021” from Japan
- N306351 U.S. CBP
The tariff classification of “DISPARLON OX-881” from Japan
11 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);
b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
c) gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).
2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:
a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10–2 N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:
a) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
b) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
c) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.
Tuttavia la voce 3404 non comprende:
a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altre | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Other | Esente | — |
Il codice NC 3404 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3404.90 (cere artificiali e cere preparate: altre).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3404.90 nell’UE hanno raggiunto 325,5 Mln € (−6% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 29%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 6%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 3,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3404.90 per 1,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3404 90 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3404.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (90,3 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.