Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3905.99
3905 99 10: Polimeri vinilici, altri: Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10000 o più ed uguale o inferiore a 40000 e contenente, in peso:9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico
Polimeri vinilici, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3905 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:
- altri:
- 3905 99 altri:
- 3905 99 10 Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10000 o più ed uguale o inferiore a 40000 e contenente, in peso:9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1517/18
- Documenti
- C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0573/24
- Documenti
- Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
- Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
- Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
- Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
- Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 8
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 marzo 2025 |
Dati TARIC al 3 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 0% aliquota ridotta
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 9% aliquota ridotta
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Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 21%
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Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
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Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 3 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3905.99
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 84,7 Mln € | 61,3% | -19,4% | |
| 35,7 Mln € | 25,8% | -5,8% | |
| 4,7 Mln € | 3,4% | +25,3% | |
| 3,6 Mln € | 2,6% | -70,8% | |
| 3 Mln € | 2,2% | -51% | |
| 2,8 Mln € | 2% | -38,9% | |
| 1,9 Mln € | 1,3% | +41,6% | |
| 1 Mln € | 0,7% | -35,5% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3905.99 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile: altri, altri
Linee tariffarie (UE): 3905.99
- 3905 99 10Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10000 o più ed uguale o inferiore a 40000 e contenente, in peso:9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico
- 3905 99 90Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile: altri
Note legali
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
Considerazioni generali
La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte “Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili”, lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.
Nota 4
Calcolo dei rapporti di massa nelle unità monomeriche nei copolimeri:
i rapporti di massa delle rispettive unità monomeriche nelle catene di copolimeri sono calcolati sulla base del copolimero (non dei materiali di partenza), tenendo conto della reazione di formazione del polimero. Se del caso, l'atomo che collega due monomeri adiacenti è attribuito all'unità monomerica da cui è originario.
I seguenti esempi illustrano il calcolo del contenuto dell'unità monomerica nei copolimeri:
- Nel poli(etilene tereftalato), che è un poliestere composto da frazioni di acido tereftalico ed etilenglicole, entrambi gli ossigeni alcolici sono attribuiti all'unità monomerica del polimero di glicole. Pertanto l'etilenglicole è calcolato come C2H4O2 e il tereftalato è calcolato come C8H4O2.
- Nel poliammide-6,6, che è un poliammide composto da esametilendiammina e acido adipico, entrambi gli atomi di azoto sono attribuiti all'unità monomerica di diammina. Pertanto l'esametilendiammina è calcolata come C6H14N2 e l'acido adipico è calcolato come C6H8O2.
Nota 6
Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.
Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10000 o più ed uguale o inferiore a 40000 e contenente, in peso:9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight:9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | Esente | — |
Il codice NC 3905 99 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 3905.99 (polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile: altri, altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3905.99 nell’UE hanno raggiunto 138,2 Mln € (−21% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 61%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 10,8%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 10,8%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 2,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 4% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3905.99 per 359 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3905 99 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3905.99, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (85 Mln USD), davanti alla Cina.