Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4202.31

4202 31 00

4202 31 00: Portafogli e astucci in pelle: con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

Portafogli e astucci in pelle

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
  2. Oggetti da tasca o da borsetta:
  3. 4202 31 00 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 3% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Solo per
    4202 31 00 10 Hand-made
    Si applica alle merci originarie di
    Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, El Salvador, Filippine e altri 15
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0032/00
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

4202 31 00 10Hand-made
4202 31 00 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0104 Certain handicraft products (Handicrafts) Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.800.000 Euro 0 Euro Esaurito

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 28 giugno 2018
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023
Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto All third countries Regulation 1523/07 15 agosto 2009

Dati TARIC al 4 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 6 novembre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—3%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 41

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 7

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili · HS 4202.31

ultimi 12 mesi272,7 Mln €-12,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione45,52 € al kg
Aliquota preferenziale35%
gen 2024: 25,5 Mln €feb 2024: 27,8 Mln €mar 2024: 24,4 Mln €apr 2024: 26,4 Mln €mag 2024: 25,2 Mln €giu 2024: 23,7 Mln €lug 2024: 29,2 Mln €ago 2024: 26 Mln €set 2024: 29,1 Mln €ott 2024: 33,5 Mln €nov 2024: 31,4 Mln €dic 2024: 25,2 Mln €gen 2025: 26,7 Mln €feb 2025: 22,1 Mln €mar 2025: 25,2 Mln €apr 2025: 23,1 Mln €mag 2025: 22,1 Mln €giu 2025: 22,7 Mln €lug 2025: 27,1 Mln €ago 2025: 24,6 Mln €set 2025: 28,1 Mln €ott 2025: 26,5 Mln €nov 2025: 24,5 Mln €dic 2025: 22,1 Mln €gen 2026: 19,8 Mln €feb 2026: 19,7 Mln €mar 2026: 20,4 Mln €apr 2026: 21,3 Mln €mag 2026: 18,8 Mln €giu 2026: 22,2 Mln €lug 2026: 24,9 Mln €ago 2026: 24,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 110,2 Mln € 40,4% -16,5%
Cina 78,5 Mln € 28,8% -9,9%
Svizzera 14,8 Mln € 5,4% -9,8%
Turchia 12,8 Mln € 4,7% -2,6%
Regno Unito 6,5 Mln € 2,4% -15,4%
Vietnam 5,6 Mln € 2,1% -20,8%
Giappone 5,6 Mln € 2% -14,4%
Bangladesh 4,7 Mln € 1,7% +113,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4202.31 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N349467 U.S. CBP 23 giugno 2025 · 4202.31.60.00

    The tariff classification of a card holder from China

  • N331558 U.S. CBP 11 aprile 2023 · 4202.31.60.00

    The tariff classification of a coin purse from Vietnam

  • N330842 U.S. CBP 3 marzo 2023 · 4202.31.60.00

    The tariff classification of a credit card case from Italy

  • N306880 U.S. CBP 8 novembre 2019 · 4202.31.60.00

    The tariff classification of five cellphone cases from China.

5 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Nota complementare

Note di capitolo: Capitolo 42 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

4202 · Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

Per l'interpretazione dell'espressione «superficie esterna» vedi la nota complementare 1 del presente capitolo e la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 11, 4202 21, 4202 31 e 4202 91.

Questa voce comprende le fodere integrali di racchette, munite o non di un manico o di una tracolla.

Tuttavia questa voce non comprende la fodere per racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf, ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o non una tasca per porvi le palle (voce 6307).

Questa voce include anche piccoli sacchetti e buste costituiti da materie plastiche in fogli muniti di un sistema di chiusura (per esempio una cerniera) e destinati a un uso prolungato. Di norma presentano bordi rinforzati (per esempio di plastica o di materie tessili) oppure orli cuciti. Essi possono essere utilizzati per esempio come borse per oggetti di toletta, astucci portapenne o portadocumenti e possono essere muniti di un manico o di un anello per appenderli.

Esempi di questi sacchetti e buste:

Questa voce non include i piccoli sacchetti e buste semplici costituiti da materie plastiche in fogli muniti di un sistema di chiusura e non destinati a un uso prolungato. Tali sacchetti e buste sono semplicemente sigillati lungo i bordi, senza rinforzi (per esempio non presentano bordi rinforzati di plastica o di materie tessili né orli cuciti). Essi possono presentare una piega sulla parte inferiore e/o sui lati e di norma sono muniti di una semplice chiusura di plastica di tipo «cerniera» con un cursore. Possono essere muniti di un manico o di un anello per appenderli. Essi devono essere classificati in base al loro materiale costitutivo (classificazione nel capitolo 39).

Esempi di questi sacchetti e buste:

4202 31 00 a 4202 39 00 · Oggetti da tasca o da borsetta

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 31, 4202 32 e 4202 39.

Queste sottovoci comprendono anche le custodie per telefoni cellulari che, per la loro natura e le loro caratteristiche, sono generalmente tenute in tasca o in borsetta.

Le custodie per telefoni cellulari di queste sottovoci rientrano nella prima parte del testo della voce e pertanto possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.

Possono essere progettate per adattarsi ad un telefono cellulare specifico o a diversi modelli di telefoni cellulari aventi le stesse dimensioni.

Possono essere dotate di un meccanismo di chiusura. Esse racchiudono il telefono cellulare ricoprendone la parte posteriore, i lati e la parte anteriore al fine di proteggerlo. Le custodie più semplici, che coprono soltanto la parte posteriore e i lati del telefono cellulare, sono tuttavia escluse in quanto non presentano le caratteristiche delle custodie della voce 4202 e sono classificate in base al materiale costitutivo.

Queste sottovoci non comprendono tuttavia le custodie, anche dotate di supporto, per tablet, mini tablet o ebook in quanto, a causa delle loro dimensioni, non sono considerate oggetti da tasca o da borsetta (classificazione nelle sottovoci da 4202 91 80 a 4202 99 00 in funzione del materiale costitutivo). Tali custodie rientrano nella prima parte del testo della voce e possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.

Queste sottovoci non comprendono neppure gli oggetti usati come astucci protettivi per custodie di ricarica per cuffie senza fili. Gli astucci sono formati in modo da proteggere la custodia di ricarica senza fili dall'esterno e sono venduti in diversi modelli (in una o due parti, di diversi materiali e colori, con disegni di motivi, immagini o testi, possono essere abbinati a un moschettone, ecc.). Questi astucci per custodie di ricarica per cuffie senza fili vanno classificati secondo il loro materiale costitutivo.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 3% —
2025 invariato 3% —
2024 invariato 3% —
2023 invariato 3% —
2022 invariato 3% —
2021 invariato 3% —
2020 invariato 3% —
2019 With outer surface of leather or of composition leather 3% —

Il codice NC 4202 31 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4202.31 (con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 3%; le quantità si dichiarano in —.

152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 3%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4202.31 nell’UE hanno raggiunto 272,7 Mln € (−13% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito il 40%, davanti alla Cina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,7% all’8%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari all’8,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 10% al 16%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 6,6%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4202.31 per 956 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4202 31 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 3%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 4202 31 00?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4202.31, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (144 Mln USD), davanti alla Cina.

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