4202 99 00: Custodie e astucci in altri materiali: Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti: altri
Custodie e astucci in altri materiali
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
altri:
4202 99 00 altri
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale3,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
4202 99 00 10
Musical instrument cases, hand-made
4202 99 00 90
Other
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.0104
Certain handicraft products (Handicrafts)
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
1.800.000 Euro
0 Euro
Esaurito
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Dati TARIC al 2 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 2 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
3,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of plastic food storage containers from China
600015112HMRC12 febbraio 2026 – 11 febbraio 2029 · 4202 99 00 90
A protective case for tablets made of moulded thermoplastic polyurethane with an outer covering of polyurethane faux leather. It is designed to hold a few specific models of tablet.
28 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Ai fini del presente capitolo i termini «cuoio o pelli» comprendono cuoi e pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
g) i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.
3.
A) Oltre alle disposizioni della precedente nota 2, la voce 4202 non comprende:
a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);
b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).
B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
4. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).
Nota complementare
1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
4202 · Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
Per l'interpretazione dell'espressione «superficie esterna» vedi la nota complementare 1 del presente capitolo e la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 11, 4202 21, 4202 31 e 4202 91.
Questa voce comprende le fodere integrali di racchette, munite o non di un manico o di una tracolla.
Tuttavia questa voce non comprende la fodere per racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf, ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o non una tasca per porvi le palle (voce 6307).
Questa voce include anche piccoli sacchetti e buste costituiti da materie plastiche in fogli muniti di un sistema di chiusura (per esempio una cerniera) e destinati a un uso prolungato. Di norma presentano bordi rinforzati (per esempio di plastica o di materie tessili) oppure orli cuciti. Essi possono essere utilizzati per esempio come borse per oggetti di toletta, astucci portapenne o portadocumenti e possono essere muniti di un manico o di un anello per appenderli.
Esempi di questi sacchetti e buste:
Questa voce non include i piccoli sacchetti e buste semplici costituiti da materie plastiche in fogli muniti di un sistema di chiusura e non destinati a un uso prolungato. Tali sacchetti e buste sono semplicemente sigillati lungo i bordi, senza rinforzi (per esempio non presentano bordi rinforzati di plastica o di materie tessili né orli cuciti). Essi possono presentare una piega sulla parte inferiore e/o sui lati e di norma sono muniti di una semplice chiusura di plastica di tipo «cerniera» con un cursore. Possono essere muniti di un manico o di un anello per appenderli. Essi devono essere classificati in base al loro materiale costitutivo (classificazione nel capitolo 39).
Esempi di questi sacchetti e buste:
4202 91 a 4202 99 · altri
Tali sottovoci includono le cosiddette «cartelle portadocumenti» (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, paragrafo 4, che include le cartelle portadocumenti come esempio di «contenitori simili» della seconda parte della voce 4202).
Le cartelle portadocumenti sono di norma rinforzate e progettate per un uso prolungato. Esse sono generalmente munite di una o più tasche e anelli per riporre un blocco per appunti, documenti, strumenti e articoli per la scrittura ecc.
Le cartelle portadocumenti possono essere chiuse con una cerniera lungo il perimetro o per mezzo di una fascia elastica, una fibbia o un risvolto con una chiusura automatica. La presenza e il tipo di dispositivo di chiusura non sono tuttavia criteri decisivi ai fini della classificazione delle cartelle portadocumenti nella voce 4202. Le cartelle portadocumenti prive di dispositivi di chiusura vanno anch’esse classificate in tale voce.
Esempi di cartelle portadocumenti delle sottovoci 4202 91 a 4202 99 sono illustrati in appresso:
Figura 1
Figura
Figura 3
4202 91 80 e 4202 92 19 e 4202 92 98 e 4202 99 00 · Altro
Queste sottovoci comprendono le cosiddette «borse porta abiti» concepite per trasportare abiti. Si tratta di borse in materiale resistente adatte ad un uso prolungato. Sono dotate di manici. In generale, per un trasporto più agevole, le borse possono essere piegate e le due metà congiunte mediante bottoni, ganci o cerniere lampo. Oltre a disporre generalmente di una chiusura lampo sul davanti, sono munite di chiusure supplementari, compartimenti, tasche ecc.
Tuttavia, le «borse porta abiti» semplici che servono a conservare e/o proteggere e/o trasportare gli abiti a breve termine (ad esempio, dopo la pulitura a secco) sono escluse (classificazione in base al materiale costitutivo, generalmente voce 3926 o voce 6307). È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 6307, numero 6. Di norma tali borse non sono provviste di maniglie e generalmente contengono solo una chiusura lampo nella parte anteriore per introdurre gli abiti e un’apertura per inserire una gruccia.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
3,7%
—
2025
invariato
3,7%
—
2024
invariato
3,7%
—
2023
invariato
3,7%
—
2022
invariato
3,7%
—
2021
invariato
3,7%
—
2020
invariato
3,7%
—
2019
Other
3,7%
—
Il codice NC 4202 99 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4202.99 (bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti: altri, altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 3,7%; le quantità si dichiarano in —.
152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 3,7%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4202.99 nell’UE hanno raggiunto 259,4 Mln € (−11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 68%, davanti alla Svizzera.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 20%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 7%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 2,7% al 4,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4202.99 per 511 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 4202 99 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 3,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 4202 99 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 4202.99, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (217 Mln USD), davanti alla Svizzera.
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