Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4401.41
4401 41 00: Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: segatura
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
- Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
- 4401 41 00 Segatura
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 10
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0355/22, Regulation 0285/18
- Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera
- Atto giuridico
- Regulation 2072/19
- Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
- Si applica alle merci originarie di
- Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita e altri 185
- Atto giuridico
- Regulation 2072/19
- Documenti
- C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
- Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Iraq, Siria
- Atto giuridico
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Cina, India
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0288/24
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0966/23
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 4
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 gennaio 2007 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 dicembre 2013 |
| Controllo all'esportazione – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 maggio 2023 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 13% aliquota ridotta
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 5% aliquota ridotta
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 10% aliquota ridotta
-
Lettonia 12% aliquota ridotta
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 8% / 14% aliquota ridotta
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 11% aliquota ridotta
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 10% aliquota ridotta
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 4401.41
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 3,3 Mln € | 41,3% | +9,3% | |
| 2,6 Mln € | 33,1% | -39,6% | |
| 1,3 Mln € | 16,3% | +0,7% | |
| 408K € | 5,1% | +53,3% | |
| 114K € | 1,4% | — | |
| 110K € | 1,4% | +36,3% | |
| 30K € | 0,4% | — | |
| 27K € | 0,3% | +1292,3% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
4401.41 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: segatura
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai fini della sottovoce 440131 per «pellet di legno» si intendono i sottoprodotti (quali schegge, segatura o trucioli) della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione inferiore o uguale a 3 % del peso. Tali pellet sono di forma cilindrica, con un diametro inferiore o uguale a 25 mm e una lunghezza inferiore o uguale a 100 mm.
2. Ai fini della sottovoce 440132 per «mattonelle di legno» si intendono i sottoprodotti, quali schegge, segatura o trucioli, della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso. Tali mattonelle sono presentate in forma di unità cubiche, poliedriche o cilindriche, con sezione trasversale minima superiore a 25 mm.
3. Ai fini della sottovoce 440713, per «A-P-A» si intende legno ottenuto da popolamenti di abete rosso, pino e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
4. Ai fini della sottovoce 440714, per «Hem-fir» si intende legno ottenuto da popolamenti di tsuga occidentale e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
- Legno si applica dal 30 dicembre 2026
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product)
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Segatura | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | Sawdust | Esente | — |
| 2021 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2020 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2019 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 4401 40 10.
Il codice NC 4401 41 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4401.41 (segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: segatura).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4401.41 nell’UE hanno raggiunto 7,9 Mln € (−13% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 41%, davanti alla Norvegia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4401.41 per 168,6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 4401 41 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 4401.41, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (5,2 Mln USD), davanti al Regno Unito.