4407 21 99: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato: di legno tropicale, mahogany (Swietenia spp.), altro, altro
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0966/23
Documenti
C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT-Ghana
Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
Misure all’esportazione 5
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione – CITES
All third countries
Regulation 0966/23
20 maggio 2023
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 4407.21
ultimi 12 mesi884K €+15,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,91 € al kg
Aliquota preferenziale7%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
1. Ai fini della sottovoce 440131 per «pellet di legno» si intendono i sottoprodotti (quali schegge, segatura o trucioli) della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione inferiore o uguale a 3 % del peso. Tali pellet sono di forma cilindrica, con un diametro inferiore o uguale a 25 mm e una lunghezza inferiore o uguale a 100 mm.
2. Ai fini della sottovoce 440132 per «mattonelle di legno» si intendono i sottoprodotti, quali schegge, segatura o trucioli, della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso. Tali mattonelle sono presentate in forma di unità cubiche, poliedriche o cilindriche, con sezione trasversale minima superiore a 25 mm.
3. Ai fini della sottovoce 440713, per «A-P-A» si intende legno ottenuto da popolamenti di abete rosso, pino e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
4. Ai fini della sottovoce 440714, per «Hem-fir» si intende legno ottenuto da popolamenti di tsuga occidentale e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Legnosi applica dal 30 dicembre 2026
Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm (not including used products and second-hand products)
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
4407 · Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Per l'interpretazione dell'espressione «tranciato o sfogliato», vedi le note esplicative del SA, voce 4408, secondo e terzo comma.
4407 21 10 a 4407 29 98 · di legno tropicale
Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altro
Esente
m3
2025
invariato
Esente
m3
2024
invariato
Esente
m3
2023
invariato
Esente
m3
2022
invariato
Esente
m3
2021
invariato
Esente
m3
2020
invariato
Esente
m3
2019
Other
Esente
m3
Il codice NC 4407 21 99 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 4407.21 (legno segato o tagliato per il lungo, tranciato).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in m3.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4407.21 nell’UE hanno raggiunto 884,2K € (+15% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 25%, davanti al Guatemala.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 2,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4407.21 per 4,2 Mln USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 4407 21 99?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è m3. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Tarifbase usa i cookie di Google Analytics e Yandex Metrica per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Scegli «Rifiuta» per disattivarli. Informativa sulla privacy