✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
7018 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:
7018 10 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:
Perle:
7018 10 11 tagliate e lucidate meccanicamente
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y764 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9septies)
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Y681 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter octies)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Dati TARIC al 30 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 30 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 7018.10
ultimi 12 mesi42,2 Mln €-9,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione12,15 € al kg
Aliquota preferenziale6%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of glass smallwares from China
600011950HMRC13 gennaio 2025 – 12 gennaio 2028 · 7018 10 51 00
Rhinestones The glass gemstones are clear and highly polished, resembling a clear semi-precious gemstone. The stones have a multi-faceted formation, comprising a central flat circle, adjoined by twelve additional flat surfaces. The back is cut flat with an added metallic backing comprised of one…
600010067HMRC28 marzo 2024 – 27 marzo 2027 · 7018 10 19 90
Ear seeds are made of small glass seeds or beads, that are supplied with adhesive tape for application. They are used for auriculotherapy, a practice rooted in traditional Chinese medicine, to alleviate various conditions, including anxiety, stress, insomnia etc. They are usually held in place…
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
7018 10 11 e 7018 10 19 · Perle
Sono compresi in queste sottovoci:
1. gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera A.
2. gli articoli analoghi conosciuti in commercio anche come «perle di vetro» e che consistono in corpi di vetro di dimensioni più grandi (fino a raggiungere quasi la grandezza di una noce). Questi articoli, destinati soprattutto alla fabbricazione di collane o braccialetti, si presentano sotto svariate forme (palline, gocce, tessere, bobine, tubi, coni, poliedri, ecc.) e sono parimenti forati da una parte all'altra.
I tubi sono considerati come perle di vetro ai sensi di queste sottovoci soltanto se il loro diametro esterno e la loro lunghezza non superano rispettivamente 4 millimetri e 24 millimetri. Essi non vanno confusi con i tubi speciali di vetro al piombo normalizzato del tipo utilizzato per la fabbricazione delle lampade ad incandescenza e dei diodi; i tubi di questo tipo sono generalmente incolori e rientrano nella voce 7002.
Gli articoli che rientrano in queste sottovoci sono generalmente presentati alla rinfusa, in sacchetti, in scatole, ecc.
In dette sottovoci rientrano anche le perle di vetro di dimensioni e colori identici, infilate, senza nodi di separazione e senza dispositivo di chiusura, per la comodità del trasporto e le esigenze della presentazione. Le infilzature sono generalmente annodate in fasci per le estremità libere dei fili e non sono quindi normalmente utilizzabili nello stato in cui si trovano.
Non rientrano per contro in queste sottovoci:
a) i fili (annodati o meno in fasci) le cui perle di dimensioni o di colori differenti sono disposte in modo regolare (per esempio: alternando regolarmente i colori o le dimensioni o infilando le perle secondo un ordine crescente di grandezza) o le cui perle sono separate da nodi (voce 7117);
b) i fili di perle (anche se composte di perle di dimensioni, colori o modi di fabbricazione identici) munite di fermagli o dispositivi simili o le cui dimensioni ridotte permettono di usarle come colliers (voce 7117).
7018 10 11 · tagliate e lucidate meccanicamente
Le perle tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano in questa sottovoce si distinguono dalle perle dette «lucidate a fuoco» (sottovoce 7018 10 19) per le loro sfaccettature perfettamente liscie a spigoli vivi. Inoltre, l'orlo della loro foratura è molto spesso tagliato (talvolta anche lucidato) e presenta spigoli tagliati vivi corrispondenti alle faccette adiacenti. L'orlo delle forature delle perle dette «lucidate a fuoco» è invece spesso arrotondato e non si congiunge alle faccette mediante spigoli vivi.
Sono soprattutto gli articoli indicati al primo comma, punto 2 della nota esplicativa delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19 che assai spesso si presentano tagliati e lucidati meccanicamente.
Considerazioni generali del capitolo
VETRO E LAVORI DI VETRO
Considerazioni generali
Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.
Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:
1. all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.);
2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII);
3. a porte (escluse porte in vetro per docce di cui alla voce 7020), finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
tagliate e lucidate meccanicamente
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Cut and mechanically polished
Esente
—
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 7018 10 11 è una delle 6 linee della sottovoce 7018.10, perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre….
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7018.10 per 42,2 Mln € (−9% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 12,15 € al kg; la Cina ne ha fornito il 57%, davanti all’India.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari all’8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7018.10 per 110 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7018 10 11?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7018.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (21 Mln USD), davanti all’India.
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