7216 · Profilati di ferro o di acciai non legati
Sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 7308 i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» descritti nelle note esplicative di questa ultima voce.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7216.61
Profilati piegati a freddo da laminati piatti
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 22,5 Mln € | 36,4% | +6,7% | |
| 11,6 Mln € | 18,7% | -27,4% | |
| 9,5 Mln € | 15,4% | -22,7% | |
| 9,5 Mln € | 15,3% | +507,5% | |
| 6,7 Mln € | 10,8% | -62,3% | |
| 466K € | 0,8% | -33% | |
| 378K € | 0,6% | +47,5% | |
| 338K € | 0,5% | +182.567% |
7216.61 ottenuti da prodotti laminati piatti
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification, country of origin, marking, and eligibility for preferential tariff treatment under the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (DR-CAFTA)
The tariff classification of nonalloy steel angles from Mexico
The tariff classification of steel flashing materials from China.
The tariff classification of steel strut channels from China
5 decisioni in totale per questo codice
Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).
7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel, n.e.s.
| Paese di produzione | Dirette | Indirette | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 3 | |
| 2,47 | — | 2,47 | |
| 2,92 | — | 2,92 | |
| 0,14 | — | 0,14 | |
| 2,34 | — | 2,34 | |
| 1,61 | — | 1,61 | |
| 1,33 | — | 1,33 | |
| 2,05 | — | 2,05 | |
| 3,17 | — | 3,17 | |
| 2,11 | — | 2,11 | |
| 2,12 | — | 2,12 | |
| 0,74 | — | 0,74 | |
| 2,1 | — | 2,1 | |
| 4,27 | — | 4,27 | |
| 8,23 | — | 8,23 | |
| 1,94 | — | 1,94 | |
| 5,18 | — | 5,18 | |
| 1,92 | — | 1,92 | |
| 2,74 | — | 2,74 | |
| 0,47 | — | 0,47 | |
| 2,41 | — | 2,41 | |
| 2,31 | — | 2,31 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 2,41 | — | 2,41 | |
| 1,39 | — | 1,39 | |
| 4,03 | — | 4,03 | |
| 2,3 | — | 2,3 | |
| 1,92 | — | 1,92 | |
| 2,31 | — | 2,31 | |
| 2,4 | — | 2,4 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 2,35 | — | 2,35 | |
| Altri paesi (predefinito) | 4 | — | 4 |
con la maggiorazione per il 2026: 4,396 · con la maggiorazione per il 2027: 4,795 · con la maggiorazione per il 2028: 5,195
t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 7308 i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» descritti nelle note esplicative di questa ultima voce.
Considerazioni generali
A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).
A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:
1. dimensioni della sezione trasversale
Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrado), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;
2. forma della sezione trasversale
Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;
3. dimensioni longitudinali
Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;
4. tolleranze dimensionali
Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;
5. aspetto metallografico
Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.
Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.
a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.
b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;
6. quantità
I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.
La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.
B. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.
C. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.
È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.
Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».
Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.
D. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).
I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).
E. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).
F. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | C, L, U, Z, omega or open-ended sections | Esente | — |
Il codice NC 7216 61 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 7216.61 (ottenuti da prodotti laminati piatti).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7216.61 nell’UE hanno raggiunto 61,9 Mln € (−12% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 36%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 25% al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 10,8%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7216.61 per 944 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 7216.61, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (43 Mln USD), davanti alla Svizzera.