Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8466.93

8466 93 40

8466 93 40: parti e accessori di macchine delle sottovoci 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 o 846150 del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Parti di macchine utensili per metalli

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8466 Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:
  2. altri:
  3. 8466 93 per macchine delle voci da 8456 a 8461:
  4. 8466 93 40 parti e accessori di macchine delle sottovoci 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 o 846150 del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y970 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VI del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 14

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 1 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 3 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 3 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8466.93

ultimi 12 mesi750 Mln €+5,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione14,43 € al kg
Aliquota preferenziale24%
gen 2024: 58,5 Mln €feb 2024: 67,4 Mln €mar 2024: 64,4 Mln €apr 2024: 71,2 Mln €mag 2024: 64,8 Mln €giu 2024: 62,9 Mln €lug 2024: 71,9 Mln €ago 2024: 56,3 Mln €set 2024: 63,7 Mln €ott 2024: 64,3 Mln €nov 2024: 64,1 Mln €dic 2024: 50,5 Mln €gen 2025: 60,7 Mln €feb 2025: 61,1 Mln €mar 2025: 60,2 Mln €apr 2025: 55,6 Mln €mag 2025: 57,3 Mln €giu 2025: 56 Mln €lug 2025: 66,7 Mln €ago 2025: 50,7 Mln €set 2025: 62,7 Mln €ott 2025: 62,4 Mln €nov 2025: 59 Mln €dic 2025: 58 Mln €gen 2026: 55,4 Mln €feb 2026: 59,1 Mln €mar 2026: 65,7 Mln €apr 2026: 65,8 Mln €mag 2026: 63,8 Mln €giu 2026: 66,3 Mln €lug 2026: 68,2 Mln €ago 2026: 63,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 172,1 Mln € 22,9% +4,2%
Cina 134 Mln € 17,9% +17,7%
Stati Uniti 122,1 Mln € 16,3% +2,2%
Giappone 91,2 Mln € 12,2% +3,1%
Taiwan 48,7 Mln € 6,5% +9,2%
Regno Unito 41,2 Mln € 5,5% +11,5%
Bosnia ed Erzegovina 28,8 Mln € 3,8% -10%
India 28,6 Mln € 3,8% +4,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8466.93 per macchine delle voci da 8456 a 8461

Linee tariffarie (UE): 8466.93

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N348490 U.S. CBP 15 maggio 2025 · 8466.93.98.85

    The tariff classification of copper electrode blanks from the Netherlands and the country of origin of finished copper electrodes

  • N347079 U.S. CBP 16 aprile 2025 · 8466.93.98.85

    The tariff classification of finished aluminum heatsinks for plasma arc cutting machines from China

  • N346803 U.S. CBP 27 marzo 2025 · 8466.93.98.85

    The tariff classification of a forged copper blank from Italy and the country of origin of a finished copper shield

  • N339726 U.S. CBP 8 maggio 2024 · 8466.93.98.85

    The tariff classification of a Plasma Arc Cutting System Power Supply

  • 600010469 HMRC 17 maggio 2024 – 16 maggio 2027 · 8466 93 60 00

    A machine carcass which is a powder coated steel enclosure with several opening panels, which are required to gain access to the working area. It is used as a foundation for building a CO2 laser engraving and cutting machine. The carcass is unable to function in this state as it is missing several…

10 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 84 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 parti e accessori di macchine delle sottovoci 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 o 846150 del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Parts and accessories of machines of subheadings 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 or 846150 of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuits, printed circuit assemblies, parts of heading 8517, or parts of automatic data processing machines Esente —

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 8466 93 70.

Il codice NC 8466 93 40 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8466.93 (per macchine delle voci da 8456 a 8461).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8466.93 nell’UE hanno raggiunto 750 Mln € (+6% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 23%, davanti alla Cina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dall’1,2% all’1,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,8%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8466.93 per 2,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8466 93 40?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8466.93, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (200 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

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