8471 70 30 · ottiche, comprese le magneto-ottiche
Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8471.70
Unità di memoria per computer
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 luglio 2019 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 23 ottobre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma | Myanmar (Birmania) | Regulation 0401/13 | 1 luglio 2023 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 settembre 2017 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela | Venezuela | Regulation 2063/17 | 28 aprile 2021 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 febbraio 2026 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 20 luglio 2025 |
| Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 20 luglio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) | Iran | Regulation 1529/23 | 31 gennaio 2026 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 1 luglio 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
Dati TARIC al 2 novembre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 2 novembre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 3,6 Mld € | 27,5% | +32% | |
| 1,7 Mld € | 13% | +8,5% | |
| 1,6 Mld € | 11,8% | +67,6% | |
| 1,4 Mld € | 10,7% | +38,5% | |
| 1,1 Mld € | 8,3% | +92,5% | |
| 1 Mld € | 7,8% | +88,8% | |
| 870,6 Mln € | 6,6% | +67,5% | |
| 864 Mln € | 6,6% | +78,5% |
8471.70 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: unità di memoria
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
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The tariff classification of the Amber Life from China
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The Cloud Store Mini 16TB is a fast network storage solution in a compact rack mount design. It features a high speed 10G Ethernet connection and four internal M.2 flash memory cards operating in parallel RAID 0 for extremely fast file access. The device features one 10G Ethernet port…
17 decisioni in totale per questo codice
1. Questo capitolo non comprende:
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e) gli aspirapolvere della voce 8508;
f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o
h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare nella voce appropriata, tra le voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda dei casi, e non nelle voci da 8425 a 8480.
A) Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:
a) gli apparecchi per la germinazione, le incubatrici o le allevatrici (voce 8436);
b) gli apparecchi umidificatori dei cereali (voce 8437);
c) i diffusori per l’estrazione del suco di zucchero(voce 8438);
d) i macchinari per il trattamento termico di filati tessili, stoffe e lavori di materie tessili (voce 8451); oppure
e) i macchinari, gli impianti o l’attrezzatura da laboratorio costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha funzione accessoria.
B) Non rientrano nella voce 8422:
C) Non rientrano nella voce 8424:
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. Ai sensi della voce 8462, una «linea di taglio longitudinale» per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura, una macchina da taglio longitudinale e un cilindro di avvolgimento. Una linea di taglio su misura per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura e una cesoia.
6.
A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;
2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 6 C):
1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;
2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);
3) le casse acustiche e i microfoni;
4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o
5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.
E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.
7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Ai fini della voce 8485, per «fabbricazione additiva» (stampa 3D) si intende la formazione di oggetti fisici, basati su un modello digitale, mediante la successiva aggiunta e la stratificazione nonché il consolidamento e la solidificazione di materiali (per esempio: metalli, materie plastiche o ceramica).
Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine corrispondenti alla descrizione della voce 8485 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
11.
A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).
B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.
C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:
1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;
2) l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;
3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
1. Ai fini della sottovoce 846520, l'espressione «centri di lavorazione» fa riferimento unicamente alle macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni mediante cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione.
2. Ai sensi della sottovoce 847149, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 6 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
3. Ai fini della sottovoce 848120, l'espressione «valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche» designa le valvole utilizzate specificamente nella trasmissione di «energia oleodinamica» in un sistema idraulico o pneumatico, dove l'energia è fornita sotto forma di fluidi in pressione (liquidi o gas). Queste valvole possono essere di qualsiasi tipo (ad esempio, riduttori di pressione, valvole di ritegno). La sottovoce 848120 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 8481.
4. La sottovoce 848240 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.
1. Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 840710 e 840910 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2. La sottovoce 84717030 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.
Considerazioni generali
L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.
Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | ottiche, comprese le magneto-ottiche | Esente | p/st |
| 2025 | invariato | Esente | p/st |
| 2024 | invariato | Esente | p/st |
| 2023 | invariato | Esente | p/st |
| 2022 | invariato | Esente | p/st |
| 2021 | invariato | Esente | p/st |
| 2020 | invariato | Esente | p/st |
| 2019 | Optical, including magneto-optical | Esente | p/st |
Il codice NC 8471 70 30 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8471.70 (macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: unità di memoria).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8471.70 nell’UE hanno raggiunto 13,2 Mld € (+40% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Thailandia ne ha fornito il 28%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 14%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8471.70 per 14,9 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 8471.70, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (2,3 Mld USD), davanti alla Thailandia.